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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10449/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona del procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA] in virtù dei poteri conferitigli con procura autenticata nella firma dal notaio dott. [OSCURATO:PERSONA] in Milano il 23 settembre 2012, rep. 43875, racc. 14137, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 60, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all'avvocata [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2.117- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], entrambi in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura a margine del controricorso; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2583/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/06/2016 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. convenne in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] (coniuge la prima e figli gli altri), esponendo quanto segue.

A seguito di segnalazioni di alcuni clienti aveva appreso che [OSCURATO:PERSONA], promotore finanziario della banca, aveva commesso illeciti nei confronti degli investitori, in particolare dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e Giuliano Camera e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Questi avevano proposto autonome azioni di risarcimento danni nei confronti della banca.

Tutti i giudizi promossi dai clienti truffati si erano conclusi con transazioni ed erano stati dichiarati estinti per tale ragione. [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi introdotto il nuovo giudizio nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni pari alle somme da essa corrisposte ai predetti clienti a titolo transattivo, a causa dell'attività truffaldina del promotore, e alle spese legali sostenute nei relativi giudizi, nonché dei danni, patrimoniali e d'immagine, subiti in proprio a causa della condotta del [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale, pur osservando che non era stata contestata la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per gli illeciti in questione, rigettò la domanda sul rilievo del difetto di legittimazione passiva dei convenuti, perché dagli atti compiuti sui beni del de cuius non poteva desumersi l'accettazione, da parte loro, dell'eredità.

Il gravame di [OSCURATO:PERSONA] è stato respinto dalla Corte d'appello di Milano, la quale, pur avendo accertato che la vedova e i figli di [OSCURATO:PERSONA] avevano tacitamente accettato l'eredità del loro congiunto, ha tuttavia ritenuto insussistente la prova degli illeciti commessi dal de cuius.

Tale prova non derivava, secondo la corte distrettuale, dalle decisioni delle cause promosse dai clienti della banca, conclusesi con transazioni senza un accertamento nel merito dei fatti.

Ad avviso della Corte territoriale, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto provare nel presente giudizio i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria dei propri clienti, la responsabilità del suo agente e l'ammontare esatto dei danni con riferimento a ciascun cliente.

Essa si era invece limitata a sostenere che la prova dei fatti illeciti commessi dal [OSCURATO:PERSONA] derivava dalle transazioni concluse con i clienti e non aveva neppure compiutamente descritto le condotte illecite poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di ciascuno dei clienti stessi; né i predetti illeciti potevano ritenersi provati, come invece ritenuto dal Tribunale, per difetto di contestazione di controparte ai sensi dell'art.115 c.p.c., dato che la domanda era appunto basata sulla prova delle transazioni, e non dei fatti illeciti, che i convenuti non avevano mai ammesso. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre per cassazione avverso la sentenza di appello per tre motivi.

Resistono con controricorso Anna e [OSCURATO:PERSONA] anche quali eredi della madre [OSCURATO:PERSONA].

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, denunciando omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., si censura la statuizione della Corte d'appello secondo cui [OSCURATO:PERSONA] si era limitata a sostenere che la prova dei fatti illeciti commessi dal [OSCURATO:PERSONA] derivava dalle transazioni concluse con i clienti, mentre avrebbe dovuto provare i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria di questi ultimi, la responsabilità del suo agente e l'ammontare esatto dei danni con riferimento a ciascun cliente, e non aveva neppure compiutamente descritto le condotte illecite poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di ciascuno dei clienti stessi.

Si sostiene che ciò la Corte abbia affermato trascurando del tutto l'esame di un fatto decisivo, e cioè che l'attuale ricorrente, lungi dal basare la propria domanda sulle sole transazione stipulate con i clienti danneggiati, aveva invece analiticamente descritto gli illeciti commessi dal promotore finanziario nei confronti di ciascuno dei clienti con cui poi erano state stipulate le transazioni e aveva altresì fornito la prova del preciso ammontare dei danni subiti.

1.1. Il motivo è fondato.

Dalla pagina 12 alla pagina 26 del ricorso, infatti, viene riportato testualmente il contenuto delle deduzioni svolte dall'appellante, come riepilogate nella comparsa conclusionale di appello alle pagg. da 14 a 29, conformemente a quanto già dedotto in primo grado da pag. 4 a pag. 18 dell'atto di citazione, a proposito degli illeciti commessi dal [OSCURATO:PERSONA] ai danni di ciascuno dei clienti con cui la banca aveva poi stipulato una transazione.

Tale contenuto dà conto, direttamente o per rinvio ad altri atti processuali, delle pretese avanzate da ciascuno dei danneggiati nei confronti della banca, a causa del pure descritto comportamento del promotore, e dalla banca quindi riproposte nei confronti degli eredi di quest'ultimo.

Valga, a titolo di esempio, quanto riportato a proposito dei clienti coniugi [OSCURATO:PERSONA] e Giuliano Camera: «In seguito alla conoscenza del sig. [OSCURATO:PERSONA] cca ed all'attività di promotore da questi svolta in data 27.9.2000 i coniugi Sigg. [OSCURATO:PERSONA] e Camera Giuliano sottoscrivevano presso l'Ufficio dei Promotori finanziari della Banca sito in Mortara (PV) il modulo di richiesta di apertura rapporti n. 958337 per l'apertura di un conto corrente.

In data 2.10.2000 veniva acceso tale rapporto, contrassegnato con il n. 322160 nonché il dossier titoli n. 10221412, entrambi cointestati ai coniugi (cfr. doc. 5 del giudizio di primo grado).

Dopo la morte del Sig. [OSCURATO:PERSONA], avvenuta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], i Sigg.

Botta e Camera, all'esito del riesame delle movimentazioni del c/c e degli investimenti effettuati, comunicarono alla Banca di aver scoperto che il Sig. [OSCURATO:PERSONA], a loro totale insaputa, aveva compiuto una serie di operazioni finanziarie che avevano causato loro ingenti° perdite patrimoniali.

Pertanto, con ricorso ex art. 19 D.Lgs. 17.1.2003 n. 5 notificato in data 24.7.2006, i Sigg.

Botta e Camera citavano in giudizio la Banca avanti al Tribunale di Vigevano al fine di sentirla dichiarare responsabile dei danni patiti a causa degli illeciti commessi dall'ex promotore ed, in particolare, per sentirfa condannare "al pagamento della somma di C 24.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di incasso degli assegni indicati in ricorso al saldo, nonché a risarcire in favore dei ricorrenti i danni non patrimoniali in quella misura che il Tribunale riterrà di liquidare secondo prudente valutazione equitativa" (cfr. doc. 6 del giudizio di primo grado).

A fondamento della detta azione giudiziaria i Sigg.

Botta e Camera affermavano di aver consegnato direttamente al Sig. [OSCURATO:PERSONA], su sua specifica richiesta, gli assegni di seguito specificati (tratti sul c/c n. 322160 della Banca), per un importo complessivo pari ad C 24.000,00, senza però indicare il beneficiario dei titoli, posto che l'ex promotore assicurava loro che avrebbe provveduto personalmente ad indicare il beneficiario degli stessi al momento dell'acquisto dei prodotti finanziari da loro richiesti (cfr. doc. 7 del primo grado): AB n. 080933481-05 di euro 6.000,00; AB n. 080933482-06 di euro 6.000,00; AB n. 080933483-07 di euro 7.000,00; AB n. 080933484-08 di euro 5.000,00.

Inoltre, i Clienti deducevano di aver successivamente scoperto che i citati assegni erano stati compilati con indicazione di [OSCURATO:PERSONA] cca quale beneficiario, girati dal medesimo e negoziati per l'incasso presso la [OSCURATO:PERSONA] di Verona e Novara filiale di Mortara in data 23/09/04, 07/10/04 e 05/01/05.

Per tali fatti, quindi, i Clienti invocavano la responsabilità solidale della banca ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 (...).

La deducente si costituiva ritualmente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzi e domanda riconvenzionale depositata in cancelleria in data 20.10.2006 (cfr. doc. 8 del giudizio di primo grado).

In data 23.3.2007 la Banca ed i sigg.

Botta e Camera decidevano di risolvere la lite in via transattiva, stipulando un apposito accordo in forza del quale l'odierna attrice riconosceva agli stessi la somma complessiva di C 18.000,00 (cfr. doc. 9 del giudizio di primo grado).» Analoga descrizione, mutatis mutandis, è riportata quanto ai clienti coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ai sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente precisa inoltre dettagliatamente, alle pagg. da 26 a 46 del ricorso, i documenti e le prove testimoniali dedotti nel giudizio di merito a dimostrazione dei fatti illeciti commessi dal [OSCURATO:PERSONA] e dei danni conseguentemente subiti dalla banca per il suo comportamento, in termini di esborsi per le transazioni, spese legali ed altro.

Ebbene, di tali deduzioni, all'evidenza decisive al fine di valutare il contenuto e fondamento della domanda della banca, la sentenza impugnata non dà conto alcuno nel formulare il giudizio - contestato con il motivo di ricorso in esame - di infondatezza della pretesa attorea in quanto basata sul mero assunto della stipulazione di transazioni con i clienti danneggiati dagli illeciti del promotore.

La sentenza va pertanto cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, per un nuovo esame che prenda in considerazione le deduzioni dell'appellante sopra richiamate, e in particolare quelle riportate, come detto, alle pagine da 12 a 26 del ricorso per cassazione, corrispondenti alle pagg. da 14 a 29 della comparsa conclusionale in appello e alla pagg. da 4 a 18 dell'atto di citazione in primo grado della banca.2.

Restano in ciò assorbiti il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si lamenta, rispettivamente, l'omessa pronuncia sulle richieste istruttorie della banca, e la mancata applicazione del principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., in relazione al contegno processuale dei convenuti.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona del procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA] in virtù dei poteri conferitigli con procura autenticata nella firma dal notaio dott. [OSCURATO:PERSONA] in Milano il 23 settembre 2012, rep. 43875, racc. 14137, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 60, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all'avvocata [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2.117- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], entrambi in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura a margine del controricorso; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2583/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/06/2016 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. convenne in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] (coniuge la prima e figli gli altri), esponendo quanto segue. A seguito di segnalazioni di alcuni clienti aveva appreso che [OSCURATO:PERSONA], promotore finanziario della banca, aveva commesso illeciti nei confronti degli investitori, in particolare dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e Giuliano Camera e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Questi avevano proposto autonome azioni di risarcimento danni nei confronti della banca. Tutti i giudizi promossi dai clienti truffati si erano conclusi con transazioni ed erano stati dichiarati estinti per tale ragione. [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi introdotto il nuovo giudizio nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni pari alle somme da essa corrisposte ai predetti clienti a titolo transattivo, a causa dell'attività truffaldina del promotore, e alle spese legali sostenute nei relativi giudizi, nonché dei danni, patrimoniali e d'immagine, subiti in proprio a causa della condotta del [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale, pur osservando che non era stata contestata la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per gli illeciti in questione, rigettò la domanda sul rilievo del difetto di legittimazione passiva dei convenuti, perché dagli atti compiuti sui beni del de cuius non poteva desumersi l'accettazione, da parte loro, dell'eredità. Il gravame di [OSCURATO:PERSONA] è stato respinto dalla Corte d'appello di Milano, la quale, pur avendo accertato che la vedova e i figli di [OSCURATO:PERSONA] avevano tacitamente accettato l'eredità del loro congiunto, ha tuttavia ritenuto insussistente la prova degli illeciti commessi dal de cuius. Tale prova non derivava, secondo la corte distrettuale, dalle decisioni delle cause promosse dai clienti della banca, conclusesi con transazioni senza un accertamento nel merito dei fatti. Ad avviso della Corte territoriale, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto provare nel presente giudizio i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria dei propri clienti, la responsabilità del suo agente e l'ammontare esatto dei danni con riferimento a ciascun cliente. Essa si era invece limitata a sostenere che la prova dei fatti illeciti commessi dal [OSCURATO:PERSONA] derivava dalle transazioni concluse con i clienti e non aveva neppure compiutamente descritto le condotte illecite poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di ciascuno dei clienti stessi; né i predetti illeciti potevano ritenersi provati, come invece ritenuto dal Tribunale, per difetto di contestazione di controparte ai sensi dell'art.115 c.p.c., dato che la domanda era appunto basata sulla prova delle transazioni, e non dei fatti illeciti, che i convenuti non avevano mai ammesso. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre per cassazione avverso la sentenza di appello per tre motivi. Resistono con controricorso Anna e [OSCURATO:PERSONA] anche quali eredi della madre [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, denunciando omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., si censura la statuizione della Corte d'appello secondo cui [OSCURATO:PERSONA] si era limitata a sostenere che la prova dei fatti illeciti commessi dal [OSCURATO:PERSONA] derivava dalle transazioni concluse con i clienti, mentre avrebbe dovuto provare i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria di questi ultimi, la responsabilità del suo agente e l'ammontare esatto dei danni con riferimento a ciascun cliente, e non aveva neppure compiutamente descritto le condotte illecite poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di ciascuno dei clienti stessi. Si sostiene che ciò la Corte abbia affermato trascurando del tutto l'esame di un fatto decisivo, e cioè che l'attuale ricorrente, lungi dal basare la propria domanda sulle sole transazione stipulate con i clienti danneggiati, aveva invece analiticamente descritto gli illeciti commessi dal promotore finanziario nei confronti di ciascuno dei clienti con cui poi erano state stipulate le transazioni e aveva altresì fornito la prova del preciso ammontare dei danni subiti. 1.1. Il motivo è fondato. Dalla pagina 12 alla pagina 26 del ricorso, infatti, viene riportato testualmente il contenuto delle deduzioni svolte dall'appellante, come riepilogate nella comparsa conclusionale di appello alle pagg. da 14 a 29, conformemente a quanto già dedotto in primo grado da pag. 4 a pag. 18 dell'atto di citazione, a proposito degli illeciti commessi dal [OSCURATO:PERSONA] ai danni di ciascuno dei clienti con cui la banca aveva poi stipulato una transazione. Tale contenuto dà conto, direttamente o per rinvio ad altri atti processuali, delle pretese avanzate da ciascuno dei danneggiati nei confronti della banca, a causa del pure descritto comportamento del promotore, e dalla banca quindi riproposte nei confronti degli eredi di quest'ultimo. Valga, a titolo di esempio, quanto riportato a proposito dei clienti coniugi [OSCURATO:PERSONA] e Giuliano Camera: «In seguito alla conoscenza del sig. [OSCURATO:PERSONA] cca ed all'attività di promotore da questi svolta in data 27.9.2000 i coniugi Sigg. [OSCURATO:PERSONA] e Camera Giuliano sottoscrivevano presso l'Ufficio dei Promotori finanziari della Banca sito in Mortara (PV) il modulo di richiesta di apertura rapporti n. 958337 per l'apertura di un conto corrente. In data 2.10.2000 veniva acceso tale rapporto, contrassegnato con il n. 322160 nonché il dossier titoli n. 10221412, entrambi cointestati ai coniugi (cfr. doc. 5 del giudizio di primo grado). Dopo la morte del Sig. [OSCURATO:PERSONA], avvenuta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], i Sigg. Botta e Camera, all'esito del riesame delle movimentazioni del c/c e degli investimenti effettuati, comunicarono alla Banca di aver scoperto che il Sig. [OSCURATO:PERSONA], a loro totale insaputa, aveva compiuto una serie di operazioni finanziarie che avevano causato loro ingenti° perdite patrimoniali. Pertanto, con ricorso ex art. 19 D.Lgs. 17.1.2003 n. 5 notificato in data 24.7.2006, i Sigg. Botta e Camera citavano in giudizio la Banca avanti al Tribunale di Vigevano al fine di sentirla dichiarare responsabile dei danni patiti a causa degli illeciti commessi dall'ex promotore ed, in particolare, per sentirfa condannare "al pagamento della somma di C 24.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di incasso degli assegni indicati in ricorso al saldo, nonché a risarcire in favore dei ricorrenti i danni non patrimoniali in quella misura che il Tribunale riterrà di liquidare secondo prudente valutazione equitativa" (cfr. doc. 6 del giudizio di primo grado). A fondamento della detta azione giudiziaria i Sigg. Botta e Camera affermavano di aver consegnato direttamente al Sig. [OSCURATO:PERSONA], su sua specifica richiesta, gli assegni di seguito specificati (tratti sul c/c n. 322160 della Banca), per un importo complessivo pari ad C 24.000,00, senza però indicare il beneficiario dei titoli, posto che l'ex promotore assicurava loro che avrebbe provveduto personalmente ad indicare il beneficiario degli stessi al momento dell'acquisto dei prodotti finanziari da loro richiesti (cfr. doc. 7 del primo grado): AB n. 080933481-05 di euro 6.000,00; AB n. 080933482-06 di euro 6.000,00; AB n. 080933483-07 di euro 7.000,00; AB n. 080933484-08 di euro 5.000,00. Inoltre, i Clienti deducevano di aver successivamente scoperto che i citati assegni erano stati compilati con indicazione di [OSCURATO:PERSONA] cca quale beneficiario, girati dal medesimo e negoziati per l'incasso presso la [OSCURATO:PERSONA] di Verona e Novara filiale di Mortara in data 23/09/04, 07/10/04 e 05/01/05. Per tali fatti, quindi, i Clienti invocavano la responsabilità solidale della banca ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 (...). La deducente si costituiva ritualmente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzi e domanda riconvenzionale depositata in cancelleria in data 20.10.2006 (cfr. doc. 8 del giudizio di primo grado). In data 23.3.2007 la Banca ed i sigg. Botta e Camera decidevano di risolvere la lite in via transattiva, stipulando un apposito accordo in forza del quale l'odierna attrice riconosceva agli stessi la somma complessiva di C 18.000,00 (cfr. doc. 9 del giudizio di primo grado).» Analoga descrizione, mutatis mutandis, è riportata quanto ai clienti coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ai sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente precisa inoltre dettagliatamente, alle pagg. da 26 a 46 del ricorso, i documenti e le prove testimoniali dedotti nel giudizio di merito a dimostrazione dei fatti illeciti commessi dal [OSCURATO:PERSONA] e dei danni conseguentemente subiti dalla banca per il suo comportamento, in termini di esborsi per le transazioni, spese legali ed altro. Ebbene, di tali deduzioni, all'evidenza decisive al fine di valutare il contenuto e fondamento della domanda della banca, la sentenza impugnata non dà conto alcuno nel formulare il giudizio - contestato con il motivo di ricorso in esame - di infondatezza della pretesa attorea in quanto basata sul mero assunto della stipulazione di transazioni con i clienti danneggiati dagli illeciti del promotore. La sentenza va pertanto cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, per un nuovo esame che prenda in considerazione le deduzioni dell'appellante sopra richiamate, e in particolare quelle riportate, come detto, alle pagine da 12 a 26 del ricorso per cassazione, corrispondenti alle pagg. da 14 a 29 della comparsa conclusionale in appello e alla pagg. da 4 a 18 dell'atto di citazione in primo grado della banca.2. Restano in ciò assorbiti il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si lamenta, rispettivamente, l'omessa pronuncia sulle richieste istruttorie della banca, e la mancata applicazione del principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., in relazione al contegno processuale dei convenuti. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e