CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2023
Cassazione n. 06915/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché in termini del tutto generici, adducendo travisamenti delle emergenze acquisite a tacer d'altro tutt'altro che decisivi rispetto all'assunto difensivo che dovrebbero sostenere (la rivendicata unicità del fatto in luogo delle diverse condotte illecite ritenute dai giudici del merito e avvinte dalla riconosciuta continuazione), replica una tesi difensiva all'evidenza manifestamente inconferente, stigmatizzata dalla sentenza gravata con considerazioni del tutto condivisibili (si veda il § 4.1.); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 novembre 2023.