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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 20657/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 24 settembre 2020 la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta restrizione in custodia cautelare - in carcere dal 9 all'il luglio 2011 e poi agli arresti domiciliari dall'il luglio al 6 dicembre 2011 - impostagli nella ritenuta ricorrenza del reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA], infatti: era stato tratto in arresto il 9 luglio 2011 per avere detenuto, a fine di spaccio, grammi 4,360 di sostanza stupefacente del tipo hashish; con ordinanza dell'Il luglio 2011 il G.I.P. del Tribunale di Roma aveva convalidato l'arresto, applicando al prevenuto la misura degli arresti domiciliari; con sentenza del 28 febbraio 2012 il G.I.P. del Tribunale di Roma aveva condannato il Garau a mesi dieci di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, nella ritenuta integrazione del delitto ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990; con sentenza del 27 ottobre 2017, irrevocabile il 10 febbraio 2018, l'imputato era stato assolto, con la formula perché il fatto non sussiste.

La Corte di appello di Roma, quale giudice della riparazione, ha rigettato la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. ritenendo che l'istante, pur assolto dall'imputazione ascrittagli, all'atto dell'arresto era stato comunque trovato in possesso di un involucro trasparente contenente hashish corrispondente ad una dose singola, oltre che di due cellulari di soggetti che avevano richiesto l'intervento della polizia giudiziaria, nella specie rappresentandogli che il Garau aveva offerto loro della sostanza stupefacente.

Il rigetto della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione ha trovato, in particolare, fondamento nel fatto che sia l'originario arresto che la successiva applicazione di misura cautelare erano stati disposti dal G.I.P. in mancanza di qualsivoglia dichiarazione esplicativa formulata in sua difesa da parte dell'istante, che, in sede di interrogatorio di convalida, si era avvalso della facoltà di non rispondere e non aveva mai fornito, anche nel corso del giudizio abbreviato, una propria alternativa ricostruzione della vicenda.

In tal modo, pertanto, il Garau avrebbe tenuto una condotta connotata da colpa grave, svolgente un ruolo sinergico nell'induzione alla configurazione di gravi indizi di colpevolezza a suo carico, atteso che «alla luce della motivazione delle sentenze di merito, emerge come egli avrebbe potuto evitare l'adozione di misura cautelare ab initio, laddove in questo caso il suo silenzio è stato determinante nell'adozione pienamente legittima dell'arresto e della misura disposta».

2. Avverso l'ordinanza del giudice della riparazione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un'unica doglianza, violazione di legge in relazione all'art. 314 cod. pen. e motivazione insufficiente e illogica con riguardo alla ritenuta sussistenza di condotte gravemente colpose, con travisamento della prova in relazione agli atti del procedimento.

Il ricorrente lamenta, in particolare, l'erroneità dell'ordinanza gravata per aver desunto la sussistenza di elementi ostativi al suo diritto alla riparazione sulla scorta di un non sufficiente iter logico motivazionale, tenuto conto dei numerosi elementi di segno opposto ravvisabili nello sviluppo della complessa ed intricata vicenda giudiziaria.

La Corte di appello avrebbe, in particolare, rigettato la formulata richiesta mancando di considerare che il giudice di secondo grado aveva assolto l'imputato valutando gli stessi elementi già posti a disposizione del G.I.P. in sede di convalida dell'arresto, nonché del primo giudice al momento dell'adozione della pronuncia di condanna.

Nella sentenza di assoluzione, inoltre - a differenza di quanto evidenziato nell'ordinanza impugnata -, non sarebbe stato fatto cenno alla circostanza che il Garau si era avvalso della facoltà di non rispondere e, tanto meno, al fatto che avrebbe potuto evitare l'adozione della misura cautelare rappresentando, sin da subito, la propria versione dei fatti.

D'altro canto, non è dato neanche comprendere quali circostanze avrebbe potuto evidenziare il Garau, nella specie solo legittimamente avvalsosi della sua facoltà di non rispondere.

3. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero, in subordine, che lo stesso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, per cui deve essere disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

2. Deve essere osservato, infatti, in termini generali, che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà o abbiano "concorso a darvi causa", sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale, eziologico, tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà personale.

A tale riguardo deve essere rilevato che è sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione di escludere il suddetto diritto in base a dati di fatto certi, cioè ad elementi «accertati o non negati» (cfr. Sez.

U n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636-01); tale valutazione, quindi, non può essere operata sulla scorta di dati congetturali, non definitivamente comprovati non solo nella loro ontologica esistenza, ma anche nel rapporto eziologico tra la condotta tenuta e la sua idoneità a porsi come elemento determinativo dello stato di privazione della libertà, in riferimento alla fattispecie di reato per la quale il provvedimento restrittivo venne adottato (così anche, in motivazione, Sez. 4, n. 10684 del 26/01/2010, Morra, non mass.).

3. Nel caso di specie è stato, precipuamente, escluso il riconoscimento del diritto alla riparazione al Garau per avere costui mantenuto una condotta endo- processuale, non solo in sede di interrogatorio di convalida dell'arresto, ma anche nel corso di tutto il successivo giudizio, del tutto priva di ogni forma di collaborazione, avendo taciuto circostanze a lui note ed avendo omesso qualsiasi esplicazione in ordine alle modalità di svolgimento dei fatti, fornendone una propria ricostruzione personale.

Con riferimento a siffatta condotta, la giurisprudenza di legittimità ha da sempre avvertito la necessità di conciliare il diritto al silenzio e l'esercizio di facoltà comunque spettanti all'indagato con l'incidenza che tale comportamento può assumere in termini di condotta ostativa alla riparazione.

Sino ad ora, infatti, è stato costantemente ritenuto che, in tema di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave poiché è onere dell'interessato apportare immediati contributi o riferire circostanze che avrebbero indotto l'autorità giudiziaria ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare (così, tra le altre, Sez. 4, n. 24439 del 27/04/2018, Stamatopoulou, Rv. 273744-01; Sez. 3, n. 44090 del 09/11/2011, Messina, Rv. 251325-01; Sez. 4, n. 4159 del 09/12/2008, dep. 2009, Lanfranceschina, Rv. 242760-01).

E' stato anche affermato che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il silenzio, la reticenza e il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, possono costituire elementi valutabili ai fini della riparazione, sotto il profilo del dolo o della colpa grave, nel caso in cui egli sia in grado di indicare specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere o caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa, che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare (così, in particolare, Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419-01; Sez. 4, n. 25252 del 20/05/2016, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 267393-01; Sez. 3, n. 29967 del 02/04/2014, Bertuccini, Rv. 259941-01).

4. Tale orientamento è da ritenersi, però, oramai superato in ragione dell'intervento della più recente novellazione legislativa.

Con il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 [pubblicato sulla GU n. 284 del 29 novembre 2021, con vigenza dal 14 dicembre 2021], conformemente alla delega ricevuta con la legge 22 aprile 2021, n. 53, il Governo ha, infatti, emanato "Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali".

Per dare corrispondenza alle specifiche indicazioni contenute nei pareri resi dalle Commissioni Giustizia della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, è stata, in particolare, completata l'attuazione dell'art. 7 della Direttiva, sul diritto al silenzio e sul diritto a non autoincriminarsi, già ampiamente garantito dalla disciplina contenuta nell'articolo 64 cod. proc. pen., operando uno specifico intervento sulla disposizione dell'art. 314 cod. proc. pen., nella quale è stato espressamente specificato che la condotta dell'indagato che in sede di interrogatorio si sia avvalso della facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione.

L'attuale formulazione del primo comma di tale articolo prevede, infatti, un conclusivo incisivo che testualmente recita «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo».

Rappresentata la disposizione negli indicati termini, non vi è dubbio, allora, che la diretta applicazione della norma al caso di specie rende del tutto accoglibile il motivo di ricorso formulato dal Garau, non potendo incidere la facoltà di non rispondere, di cui il ricorrente si è avvalso nel corso dell'interrogatorio di garanzia, nella valutazione del suo diritto al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione - come invece effettuato da parte della Corte territoriale-.5.

Trattasi, pertanto, di innovazione normativa, introdotta nella disciplina primaria, di cui la Corte di appello non potrà non tener conto nel nuovo giudizio, ai fini della rivalutazione dell'istanza di riparazione proposta da [OSCURATO:PERSONA].

Come osservato, essa esclude la rilevanza, a fini riparativi, della scelta difensiva di non rispondere, ed impone di precisare che il divieto di valorizzare l'esercizio della facoltà difensiva di difendersi tacendo non conosce alcuna limitazione, non potendo, in nessun caso, il giudice della riparazione fare ricorso a siffatto comportamento difensivo per affermare la sussistenza della condotta ostativa, che deve essere rinvenuta in altri comportamenti - eventualmente da ravvisarsi in sede di rinvio - fermo restando che il giudice della riparazione non può ritenere l'esistenza di fatti esclusi dal giudice del merito ma può rivalutare, non ai fini dell'accertamento della penale responsabilità, ma ai fini della riparazione i fatti penalmente irrilevanti, accertati e non esclusi dal giudice di merito (cfr., in questi termini: Sez. 4, n. 3895 del 14/12/2017, dep. 2018, P., Rv. 271739-01; Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247867-01).

6. Deve, conclusivamente, essere disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma, cui si demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 2 marzo 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 settembre 2020 la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta restrizione in custodia cautelare - in carcere dal 9 all'il luglio 2011 e poi agli arresti domiciliari dall'il luglio al 6 dicembre 2011 - impostagli nella ritenuta ricorrenza del reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA], infatti: era stato tratto in arresto il 9 luglio 2011 per avere detenuto, a fine di spaccio, grammi 4,360 di sostanza stupefacente del tipo hashish; con ordinanza dell'Il luglio 2011 il G.I.P. del Tribunale di Roma aveva convalidato l'arresto, applicando al prevenuto la misura degli arresti domiciliari; con sentenza del 28 febbraio 2012 il G.I.P. del Tribunale di Roma aveva condannato il Garau a mesi dieci di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, nella ritenuta integrazione del delitto ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990; con sentenza del 27 ottobre 2017, irrevocabile il 10 febbraio 2018, l'imputato era stato assolto, con la formula perché il fatto non sussiste. La Corte di appello di Roma, quale giudice della riparazione, ha rigettato la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. ritenendo che l'istante, pur assolto dall'imputazione ascrittagli, all'atto dell'arresto era stato comunque trovato in possesso di un involucro trasparente contenente hashish corrispondente ad una dose singola, oltre che di due cellulari di soggetti che avevano richiesto l'intervento della polizia giudiziaria, nella specie rappresentandogli che il Garau aveva offerto loro della sostanza stupefacente. Il rigetto della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione ha trovato, in particolare, fondamento nel fatto che sia l'originario arresto che la successiva applicazione di misura cautelare erano stati disposti dal G.I.P. in mancanza di qualsivoglia dichiarazione esplicativa formulata in sua difesa da parte dell'istante, che, in sede di interrogatorio di convalida, si era avvalso della facoltà di non rispondere e non aveva mai fornito, anche nel corso del giudizio abbreviato, una propria alternativa ricostruzione della vicenda. In tal modo, pertanto, il Garau avrebbe tenuto una condotta connotata da colpa grave, svolgente un ruolo sinergico nell'induzione alla configurazione di gravi indizi di colpevolezza a suo carico, atteso che «alla luce della motivazione delle sentenze di merito, emerge come egli avrebbe potuto evitare l'adozione di misura cautelare ab initio, laddove in questo caso il suo silenzio è stato determinante nell'adozione pienamente legittima dell'arresto e della misura disposta». 2. Avverso l'ordinanza del giudice della riparazione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un'unica doglianza, violazione di legge in relazione all'art. 314 cod. pen. e motivazione insufficiente e illogica con riguardo alla ritenuta sussistenza di condotte gravemente colpose, con travisamento della prova in relazione agli atti del procedimento. Il ricorrente lamenta, in particolare, l'erroneità dell'ordinanza gravata per aver desunto la sussistenza di elementi ostativi al suo diritto alla riparazione sulla scorta di un non sufficiente iter logico motivazionale, tenuto conto dei numerosi elementi di segno opposto ravvisabili nello sviluppo della complessa ed intricata vicenda giudiziaria. La Corte di appello avrebbe, in particolare, rigettato la formulata richiesta mancando di considerare che il giudice di secondo grado aveva assolto l'imputato valutando gli stessi elementi già posti a disposizione del G.I.P. in sede di convalida dell'arresto, nonché del primo giudice al momento dell'adozione della pronuncia di condanna. Nella sentenza di assoluzione, inoltre - a differenza di quanto evidenziato nell'ordinanza impugnata -, non sarebbe stato fatto cenno alla circostanza che il Garau si era avvalso della facoltà di non rispondere e, tanto meno, al fatto che avrebbe potuto evitare l'adozione della misura cautelare rappresentando, sin da subito, la propria versione dei fatti. D'altro canto, non è dato neanche comprendere quali circostanze avrebbe potuto evidenziare il Garau, nella specie solo legittimamente avvalsosi della sua facoltà di non rispondere. 3. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero, in subordine, che lo stesso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per cui deve essere disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 2. Deve essere osservato, infatti, in termini generali, che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà o abbiano "concorso a darvi causa", sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale, eziologico, tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà personale. A tale riguardo deve essere rilevato che è sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione di escludere il suddetto diritto in base a dati di fatto certi, cioè ad elementi «accertati o non negati» (cfr. Sez. U n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636-01); tale valutazione, quindi, non può essere operata sulla scorta di dati congetturali, non definitivamente comprovati non solo nella loro ontologica esistenza, ma anche nel rapporto eziologico tra la condotta tenuta e la sua idoneità a porsi come elemento determinativo dello stato di privazione della libertà, in riferimento alla fattispecie di reato per la quale il provvedimento restrittivo venne adottato (così anche, in motivazione, Sez. 4, n. 10684 del 26/01/2010, Morra, non mass.). 3. Nel caso di specie è stato, precipuamente, escluso il riconoscimento del diritto alla riparazione al Garau per avere costui mantenuto una condotta endo- processuale, non solo in sede di interrogatorio di convalida dell'arresto, ma anche nel corso di tutto il successivo giudizio, del tutto priva di ogni forma di collaborazione, avendo taciuto circostanze a lui note ed avendo omesso qualsiasi esplicazione in ordine alle modalità di svolgimento dei fatti, fornendone una propria ricostruzione personale. Con riferimento a siffatta condotta, la giurisprudenza di legittimità ha da sempre avvertito la necessità di conciliare il diritto al silenzio e l'esercizio di facoltà comunque spettanti all'indagato con l'incidenza che tale comportamento può assumere in termini di condotta ostativa alla riparazione. Sino ad ora, infatti, è stato costantemente ritenuto che, in tema di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave poiché è onere dell'interessato apportare immediati contributi o riferire circostanze che avrebbero indotto l'autorità giudiziaria ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare (così, tra le altre, Sez. 4, n. 24439 del 27/04/2018, Stamatopoulou, Rv. 273744-01; Sez. 3, n. 44090 del 09/11/2011, Messina, Rv. 251325-01; Sez. 4, n. 4159 del 09/12/2008, dep. 2009, Lanfranceschina, Rv. 242760-01). E' stato anche affermato che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il silenzio, la reticenza e il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, possono costituire elementi valutabili ai fini della riparazione, sotto il profilo del dolo o della colpa grave, nel caso in cui egli sia in grado di indicare specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere o caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa, che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare (così, in particolare, Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419-01; Sez. 4, n. 25252 del 20/05/2016, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 267393-01; Sez. 3, n. 29967 del 02/04/2014, Bertuccini, Rv. 259941-01). 4. Tale orientamento è da ritenersi, però, oramai superato in ragione dell'intervento della più recente novellazione legislativa. Con il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 [pubblicato sulla GU n. 284 del 29 novembre 2021, con vigenza dal 14 dicembre 2021], conformemente alla delega ricevuta con la legge 22 aprile 2021, n. 53, il Governo ha, infatti, emanato "Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali". Per dare corrispondenza alle specifiche indicazioni contenute nei pareri resi dalle Commissioni Giustizia della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, è stata, in particolare, completata l'attuazione dell'art. 7 della Direttiva, sul diritto al silenzio e sul diritto a non autoincriminarsi, già ampiamente garantito dalla disciplina contenuta nell'articolo 64 cod. proc. pen., operando uno specifico intervento sulla disposizione dell'art. 314 cod. proc. pen., nella quale è stato espressamente specificato che la condotta dell'indagato che in sede di interrogatorio si sia avvalso della facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione. L'attuale formulazione del primo comma di tale articolo prevede, infatti, un conclusivo incisivo che testualmente recita «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo». Rappresentata la disposizione negli indicati termini, non vi è dubbio, allora, che la diretta applicazione della norma al caso di specie rende del tutto accoglibile il motivo di ricorso formulato dal Garau, non potendo incidere la facoltà di non rispondere, di cui il ricorrente si è avvalso nel corso dell'interrogatorio di garanzia, nella valutazione del suo diritto al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione - come invece effettuato da parte della Corte territoriale-.5. Trattasi, pertanto, di innovazione normativa, introdotta nella disciplina primaria, di cui la Corte di appello non potrà non tener conto nel nuovo giudizio, ai fini della rivalutazione dell'istanza di riparazione proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Come osservato, essa esclude la rilevanza, a fini riparativi, della scelta difensiva di non rispondere, ed impone di precisare che il divieto di valorizzare l'esercizio della facoltà difensiva di difendersi tacendo non conosce alcuna limitazione, non potendo, in nessun caso, il giudice della riparazione fare ricorso a siffatto comportamento difensivo per affermare la sussistenza della condotta ostativa, che deve essere rinvenuta in altri comportamenti - eventualmente da ravvisarsi in sede di rinvio - fermo restando che il giudice della riparazione non può ritenere l'esistenza di fatti esclusi dal giudice del merito ma può rivalutare, non ai fini dell'accertamento della penale responsabilità, ma ai fini della riparazione i fatti penalmente irrilevanti, accertati e non esclusi dal giudice di merito (cfr., in questi termini: Sez. 4, n. 3895 del 14/12/2017, dep. 2018, P., Rv. 271739-01; Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247867-01). 6. Deve, conclusivamente, essere disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma, cui si demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 2 marzo 2022 Il
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