CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 42007/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 30.5.2019; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG che ha concluso per l'annullamento della sentenza per intervenuta prescrizione del reato; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa dei ricorrenti, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo a sua volta per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo siciliano aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], responsabili del reato di truffa aggravata e continuata in concorso e, concesse a tutti le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata aggravante, li aveva condannati alla pena di mesi 10 di reclusione ed Euro 300 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali; agli imputati era stato riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena e, nei loro confronti, era stata disposta la confisca per equivalente sino a concorrenza della somma di Euro 450 per [OSCURATO:PERSONA], Euro 300 per [OSCURATO:PERSONA], Euro 650 per [OSCURATO:PERSONA], Euro 750 per [OSCURATO:PERSONA], Euro 250 per [OSCURATO:PERSONA], Euro 400 per [OSCURATO:PERSONA], Euro 550 per [OSCURATO:PERSONA]; 2. ricorrono per cassazione tutti gli imputati tramite il medesimo difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1 vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nella applicazione della legge penale ([OSCURATO:PERSONA] del Comparto non dirigenziale della Regione Sicilia): rileva che la condanna pronunciata dai giudici di merito si fonda sulla ritenuta illegittimità dei temporanei allontanamenti dal posto di lavoro in tal senso qualificati alla luce della normativa contrattuale applicabile e che è stata correttamente individuata dai giudici di primo e di secondo grado nel [OSCURATO:PERSONA] dell'Ufficio del Garante che rinvia al [OSCURATO:PERSONA] del Comparto non dirigenziale della Regione Sicilia la cui errata interpretazione è, tuttavia, rilevabile in questa sede sotto il profilo della violazione di legge; richiama, a tal proposito, l'art. 48 del [OSCURATO:PERSONA] sulla disciplina dei 'permessi brevi', ipotesi diversa dalle 'assenze temporanee' che, finalizzate al recupero delle energie psicofisiche, non sono invece oggetto di una disciplina specifica; sottolinea che il giudice di merito, con motivazione sostanzialmente apparente, ha ritenuto che la disciplina applicabile alle 'assenze temporanee', di cui si discute, sia quella dei 'permessi brevi' sul rilievo secondo cui ogni tipo di assenza non può essere rimessa alla iniziativa del singolo dipendente ma deve essere 'proceduralizzata' giungendo a tale conclusione non già all'esito di una analisi della normativa quanto della acritica adesione alle considerazioni svolte dal teste [OSCURATO:PERSONA] cui ha in definitiva rimesso la interpretazione della disciplina contrattuale; richiama, quindi, il motivo di appello che era stato articolato nei confronti della sentenza di primo grado rimasto di fatto senza risposta da parte della Corte di Appello che si è limitata a riportare le parola della teste Vaccaro; sottolinea come l'ufficio del Garante per la Tutela dei [OSCURATO:PERSONA] dei Detenuti sia dotato esclusivamente di servizi igienici risultando perciò irragionevole attivare la procedura di cui all'art. 48 del Contratto anche per consumare un caffè o bere un bicchier d'acqua; rileva in ogni caso la contraddittorietà della motivazione che, nel prendere atto della assenza di una disciplina per le 'assenze temporanee', non ne fa derivare la naturale conseguenza per cui, proprio per questa ragione, nessuna norma, in realtà, risulta essere stata violata dalla condotta dei ricorrenti; sottolinea che la impossibilità di una applicazione analogica della disciplina in tema di 'permessi brevi' doveva inoltre portare a concludere nel senso della mancanza di ogni artificio o raggiro nei confronti della amministrazione; 2.2 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità: rileva che il giudizio di appello si era instaurato a séguito della notifica del decreto di citazione intervenuta ai sensi dell'art. 157 comma 8bis cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia che, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva opposto il proprio rifiuto a ricevere le notifiche successive alla prima; richiama il provvedimento della Corte di Appello sottolineandone la erroneità ed eccependo, perciò, la irregolarità della notifica agli imputati a séguito della dichiarazione del difensore di non accettare quella eseguita presso di sé; sottolinea che il termine "immediatamente" va inteso come "alla prima occasione utile" che, nel caso di specie, era l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili in quanto articolati su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1. Manifestamente infondata è, in primo luogo, la doglianza di ordine processuale che, pur essendo stata articolata con il secondo motivo di ricorso, proprio per questa ragione è opportuno trattare per prima. Dall'esame del verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], consentito alla Corte stante per l'appunto la natura del rilievo difensivo e che ne fa giudice anche del "fatto" (cfr., Cass. SS.UU., 31.10.2001 N. 42.982, Policastro; Cass. Pen., 1, 9.1.2013 n. 8.521, Chahid; Cass. Pen., 4, 28.9.2004 n. 47.891, Mauro), risulta che la difesa degli odierni ricorrenti aveva eccepito la nullità del decreto di citazione a giudizio "rilevando che la notifica eseguita presso il difensore 'dopo la prima notifica all'imputato' non viene accettata" e che tale facoltà (ovvero quella del difensore di non accettare la notifica per conto dell'imputato) è consentita in ogni stato e grado. La Corte di Appello ha correttamente respinto l'eccezione osservando: che il rifiuto di ricevere le notifiche ex art. 157 comma 8bis cod. proc. pen. deve intervenire "immediatamente"; che la notifica ex art. 157 comma 8bis cod. proc. pen. prevale anche sulla elezione di domicilio e che, infine, la dichiarazione di non accettazione deve essere formalizzata con atto ritualmente depositato in cancelleria. Si tratta di argomentazioni perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito, in più occasioni, che il rifiuto del difensore di fiducia di accettare la notifica degli atti diretti al proprio assistito ex art. 157, comma 8bis, cod. proc. pen., perché produca effetti, deve intervenire o contestualmente alla nomina o, con comunicazione diretta all'autorità procedente, subito dopo quest'ultima, ma sempre prima della notifica di un atto (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 2, 10.12.2019 n. 14.888, Giorni, Rv. 278835; Cass. Pen., 1, 27.2.2013 n. 16.615, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255319; Cass. Pen., 4, 19.2.2009 n. 15.019, Scognamiglio, Rv. 243211; Cass. Pen., 1, 30.1.2008 n. 6.68, Savarese, Rv. 238921; Cass. Pen., 3, 20.9.2007 n. 41.063, Rv. 237640; Cass. Pen., 5, 23.10.2007 n. 6.665, Fioravanti, Rv. 239093). 2.1 Quanto al primo motivo, articolato in punto di responsabilità, va rilevato che gli imputati rispondevano del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 640 comma 2 n. 1 cod. pen. perché, in qualità di dipendenti (con le qualifiche indicate nei singoli capi di imputazione) dell'Ufficio 'Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei Detenuti' di Palermo, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commesse in tempi diversi, con artifizi e raggiri consistiti nel registrare la propria presenza sul posto di lavoro mediante l'annotazione sul foglio presenza nei giorni e nelle ore di cui alla tabella di séguito riportata, attestazione risultata falsa laddove se ne accertava l'assenza nei giorni e nelle ore indicate nella seguente tabella, induceva in errore l'Amministrazione di appartenenza in ordine all'effettivo esercizio della sua attività lavorativa in quel lasso di tempo, onde conseguire un ingiusto profitto, con conseguente danno per la persona offesa, rappresentato dalla percezione della retribuzione relativa alle ore in cui era assente, per un tempo complessivo specificamente indicato per ciascuno degli imputati. 2.2 II Tribunale, nel pervenire alla condanna degli imputati aveva valorizzato, in primo luogo, i servizi di OCP (ed i relativi video) che avevano documentato gli allontanamenti "per esigenze personali" (cfr., pag. 26 della sentenza di I grado) e, quindi, la deposizione del denunziante, senatore [OSCURATO:PERSONA], Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei Detenuti, in ordine all'assenteismo che caratterizzava quell'ufficio (pagg. 26-28) e gli accertamenti da lui stesso eseguiti; aveva richiamato, inoltre, le deposizioni dei testi di PG circa le indagini eseguite "sul campo", mediate l'incrocio dei dati risultanti dai servizi di OPC e video che avevano registrato gli orari di ingresso e di uscita messi a confronti con i fogli di presenza giornalieri e da cui era risultato che "ciascuno degli imputati, a fronte delle 36 ore settimanali attestate nei fogli di presenza, aveva in realtà prestato un consistente numero di ore di servizio in meno e conseguentemente percepito emolumenti non dovuti" (cfr., pag. 32 della sentenza di I grado). Il Tribunale aveva quindi richiamato la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], dirigente del Servizio I del [OSCURATO:PERSONA] della funzione pubblica sull'orario settimanale del personale del Garante, pari a 36 ore e sulla sua articolazione (cfr., ivi, pagg. 35-37) secondo la quale, per altro verso, le 'pause caffé vanno autorizzate così come i permessi per ragioni personali e successivamente recuperate (cfr., pag. 37) ai sensi dell'art. 48 del CCNL; aveva fatto riferimento anche alle dichiarazioni del teste Fileccia (cfr., ivi, pagg. 38-39) secondo cui le pause caffé furono oggetto di direttiva interna in virtù della quale sono regolamentate come 'permessi brevi' e vanno perciò autorizzate, documentate e recuperate. Secondo il Tribunale, perciò, ed anche in questa prospettiva seguito dalla Corte di Appello, i 'premessi brevi' vanno assimilati, quanto alla loro regolamentazione, alle 'assenze temporanee', dotate invece di una disciplina specifica. Tanto premesso, aveva fatto presente che "in nessuno dei fogli di presenza è annotata la benché minima assenza dall'ufficio, men che meno per motivi privati, nonostante l'attività di pedinamento dia compiuta dimostrazione di reiterate ed abituali uscite degli impiegati per recarsi, anche più volte al giorno, al bar, in banca, dal tabaccaio, in farmacia, all'edicola, all'orchestra sinfonica di via Turati, al negozio H&M di via [OSCURATO:PERSONA] in occasione di svendite promozionali, ovvero per passeggiare a lungo tra le vie del centro cittadino a guardare le vetrine dei negozi" (cfr., ivi, pag. 41); né vi era prova alcuna della asserite attività di ufficio "esterne" affidate a taluno degli odierni ricorrenti (cfr., ancora, ivi, pagg. 41-42). In definitiva, considerando un arco di tempo di circa un mese nel corso del quale si erano protratte le indagini, era risultato che (cfr., pagg. 45 e ssgg. della sentenza del Tribunale); per Anello erano state documentate assenze ed allontanamento per complessive 33 ore; per Buscemi, assenze ed allontanamenti per complessive 16 ore; per [OSCURATO:PERSONA], assenze ed allontanamenti per oltre 47 ore; per [OSCURATO:PERSONA], assenze ed allontanamenti per oltre 54 ore; per [OSCURATO:PERSONA], assenze ed allontanamenti per complessivi 45 ore e 20 minuti; per [OSCURATO:PERSONA], assenze ed allontanamenti per complessivi 17 ore; per [OSCURATO:PERSONA] per circa 30 ore; per [OSCURATO:PERSONA] per circa 33 ore; per [OSCURATO:PERSONA] per complessive 38 ore circa.Si tratta, in definitiva, di un ammontare di ore che, per ciascuno degli odierni ricorrenti, corrisponde a diverse (per alcuni loro molte) giornate di lavoro. 2.3 Tanto premesso, va rilevato che il motivo di ricorso è fondato, essenzialmente, sulla ritenuta illegittimità della interpretazione della disciplina (pacificamente) applicabile al rapporto di lavoro intercorrente tra gli imputati e l'ufficio di appartenenza e, come segnalato dalla difesa, correttamente individuata dai giudici di merito nel [OSCURATO:PERSONA] dell'Ufficio del Garante che rinvia al [OSCURATO:PERSONA] del Comparto non dirigenziale della Regione Sicilia. Più specificamente, si rimprovera ai giudici di merito di aver esteso in via interpretativa la disposizione dettata in materia di permessi brevi al diverso caso delle 'assenze temporanee' determinate da esigenze di breve momento quali il consumare un caffé o il sorbire un bicchier dell'acqua ma che richiedono necessariamente di allontanarsi dall'ufficio per raggiungere il vicino bar poiché all'interno non sono presenti punti di ristoro o distributori automatici; inoltre, si rileva che i giudici sono pervenuti ad una siffatta interpretazione acquietandosi, in definitiva, sulle parole dei testi che sono stati sentiti nel corso del giudizio di primo grado. Ebbene, fermo restando che, dalla non contestata ricostruzione dei fatti risulta che, in moltissimi casi, si era trattato di assenze o di allontanamenti certamente incompatibili, per la loro durata ammontante non di rado a diverse ore nell'arco della stessa giornata, con le esigenze sopra rappresentate, va rilevato che già il Tribunale aveva preso in esame il testo contrattuale recante la disciplina dei 'permessi brevi' (cfr., pag. 37 della sentenza di primo grado) finendo per ritenere che anche le 'assenze temporanee' di cui si è detto non possono che essere oggetto di previa autorizzazione e successivo recupero da parte del dipendente che non può certamente allontanarsi in maniera arbitraria dovendo sottostare ad una meccanismo in qualche misura analogamente 'proceduralizzato' (cfr., pagg. 39-40). Né può incidere sulla legittimità di questo approdo interpretativo la circostanza che esso sia conforme a quanto ritenuto dai testi qualificati che erano stati sentiti sul punto e dalle cui dichiarazioni era emersa la pacifica esigenze di dotare anche queste evenienze di una specifica normativa per la loro fruizione. Detto questo, si deve allora prendere atto che, a fronte della appena ribadita irrilevanza delle fonti su cui i giudici di merito hanno argomentato in merito alla interpretazione del contratto, il ricorso finisce per contestare il risultato di siffatta operazione, ovvero la conclusione cui le sentenze di primo e secondo grado sono pervenute nel far riferimento alla disciplina dei 'permessi temporanei' quale parametro per regolare anche il fenomeno delle 'assenze temporanee'. Ed è pacifico, nella giurisprudenza (civile) di questa Corte, che l'interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Civ., 3, 10.5.2018 n. 11.254, Rv. 648602; Cass. Civ., 3, 6.2.2007 n. 2.560, Rv. 594992; Cass. Civ., 3, 18.11.2005 n. 24.461, Rv. 584822). Per altro verso, e per dar conto dell'ulteriore argomento sviluppato dalla difesa, una volta rilevata la mancata annotazione degli arbitrari allontanamenti dal posto di lavoro, si deve necessariamente convenire sulla rilevanza penale di tali condotte dal momento che la falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata anche a prescindere dal danno economico corrispondente alla retribuzione erogata per una prestazione lavorativa inferiore a quella dovuta, incidendo sull'organizzazione dell'ente, mediante la arbitraria modifica degli orari prestabiliti di presenza in ufficio, e compromettendo gravemente il rapporto fiduciario che deve legare l'ente al suo dipendente (cfr., ad esempio, Cass. Pen., 2, 30.11.2018 n. 3.262, Pmt c/Plutino, Rv. 274895; Cass. Pen., 2, 28.5.2019 n. 29.628, OG c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276670). Tale condotta integra una violazione del precetto penale indipendentemente dalla esistenza di una normativa contrattuale 'di dettaglio' che disciplini la materia delle assenze temporanee ma che, come pure si è visto, è stata in ogni ricostruita in via interpretativa dai giudici di merito con operazione ermeneutica il cui approdo non è censurabile in questa sede di legittimità 3. Trattandosi, perciò, di motivi manifestamente infondati o non consentiti e, dunque, di un ricorso inammissibile che, non consentendo la instaurazione del rapporto processuale, preclude la possibilità di rilevare e di dichiarare la intervenuta prescrizione del reato che, come nel caso di specie, sarebbe comunque maturata successivamente alla sentenza impugnata in questa sede (Sez. U, n.32 del 22/11/2000, D. L., RV. 217266; n.33542 del 27/06/2001, Cavalera, RV 219531; n.23428 del 22/03/2005, Bracale, RV. 231164; n.12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, RV. 266818). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle