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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 gennaio 2026

Cassazione n. 26776/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

IP Tribunale di MarsalaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestoannullare senza rinvio il provvedimento impugnato relativamente al valore dellaconfisca apposta sul bene immobile, con le conseguenze previste dalla legge.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’impugnata ordinanza, emessa in data 05/01/2026, il Tribunale diMarsala, pronunciandosi quale Giudice dell'esecuzione, ha respinto l’istanzaavanzata da [OSCURATO:PERSONA] di dichiarazione di illegittimità della confiscadisposta, ex art. 12 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, con sentenza del Tribunale diMarsala, irrevocabile, del profitto del reato di cui agli artt. 81,110 cod.pen. e 2d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 invocata sulla base della omessa determinazionedell’ammontare dell’imposta evasa e in violazione del principio di proporzione dellaconfisca per equivalente eseguita su beni del [OSCURATO:PERSONA] di valore superiore al valoredell’imposta evasa.2.

Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il difensore delMaggio deducendo i seguenti motivi di ricorso.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazioneall’art. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74.

L’ordinanza impugnata avrebberitenuto legittima la confisca per equivalente mediante acquisizione dell’interoimmobile del condannato il cui valore catastale (€ 167.400,00) era di moltosuperiore al residuo del profitto confiscabile pari a € 31.682,34, in violazionedell’esecuzione “fino alla concorrenza” come stabilito dalla legge.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. là dove ilTribunale avrebbe ritenuto che la questione posta fosse attinente alle modalità diesecuzione materiale della confisca disposta sull’intero bene immobile e nonrelativa alla quota corrispondente al residuo del debito.

Ha lamentato inoltre, lamancata risposta sulla questione della sproporzione del bene da confiscare rispettoall’imposta evasa, non avendo chiarito, l’ordinanza impugnata, come possaritenersi legittima l’acquisizione integrale del bene il cui valore è superioreall’imposta evasa residua.

Inoltre, l’ammontare dell’imposta evasa sarebbe statodeterminato nel quantum solo in sede esecutiva sulla scorta di un calcolo operatodalla Guardia di [OSCURATO:PERSONA] e non a seguito di accertamento dell’Amministrazionefinanziaria e senza contraddittorio.

L’ordinanza impugnata, che ha recepito laquantificazione dell’imposta evasa come calcolata dalla Guardia di [OSCURATO:PERSONA],avrebbe omesso il controllo di legalità su un punto decisivo.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazionealla affermata, nel provvedimento impugnato, assoluta carenza di potere delgiudice dell’esecuzione sul bene già acquisito al patrimonio demaniale, dovendo,invece, il giudice dell’esecuzione svolgere un controllo di legalità sull’esecuzionedella confisca che non può comunque superare il quantum dovuto.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. inrelazione all’omesso controllo sulla scelta del bene da confiscare e alla mancataconsiderazione di beni alternativi con conseguente sproporzionata ablazione.Argomenta il ricorrente che il ricorrente aveva la disponibilità di altri beni di valoreinferiore rispetto a quello confiscato e che, anche a volere riconoscere margini didiscrezionalità nella scelta del bene, la confisca avrebbe così colpito un bene divalore eccedente il quantum di debito residuo e pertanto si rivelerebbe illegale.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazionealla determinazione dell’imposta evasa in sede esecutiva ad opera della [OSCURATO:PERSONA], senza accertamento tributario e senza contraddittorio tra le parti.3.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiestol’annullamento senza rinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4.

Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di cui in motivazione.Va premesso che [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del Giudice dell'Udienzapreliminare del Tribunale di Marsala, in data 04/04/2024, irrevocabile, è statocondannato in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110 cod.pen., 2 d.lgs 10 marzo2000, n. 74 , negli anni 2015, 2016 e 2017, reati per i quali è stata disposta laconfisca, ex art. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per equivalente dei benidell’imputato fino alla concorrenza del valore pari all’imposta evasa, e che ilGiudice dell’esecuzione ha determinato il quantum dell’imposta evasa in €38.995,30 come determinato dalla Guardia di [OSCURATO:PERSONA].Ciò premesso, va disatteso, anzitutto, il quinto motivo di ricorso replicatoanche in parte nel secondo, avente carattere pregiudiziale, con cui si censura laquantificazione del profitto del reato tributario, per cui il [OSCURATO:PERSONA] ha riportatocondanna definitiva, e per il quale è stata disposta la confisca per equivalente delprofitto del reato, perché, secondo l’assunto difensivo, la determinazionedell’importo avrebbe dovuto essere compiuta esclusivamente dall’Agenzia delleEntrate in contraddittorio delle parti.La tesi difensiva è infondata.

Spetta al giudice penale la determinazionedell’ammontare del profitto del reato attraverso un accertamento che si fonda suglielementi acquisiti nel processo penale, tra cui rientrano gli accertamenti dellaGuardia di [OSCURATO:PERSONA] e finanche gli accertamenti dell’amministrazione finanziaria,ma con accertamento pieno, autonomo, nel contraddittorio delle parti, e senzaalcun vincolo derivante dagli accertamenti dell’amministrazione finanziaria, nonessendo prevista alcuna interlocuzione con l’Agenzia delle entrate e a fortiori alcunvincolo derivante dall’accertamento dell’imposta evasa in sede tributaria.Data la natura obbligatoria della confisca per equivalente nei reati tributariai sensi dell’art. 12 bis d.lgs 74 del 2000, posto che il Giudice dell’esecuzione, amente dell’art. 676 cod.proc.pen., può ordinarla anche là dove non vi abbiaprovveduto il giudice della cognizione (Sez. 1, n. 282 del 11/12/2019, Primiterra,Rv. 278464; Sez. 1, n. 23716 del 15/12/2016, Rv. 270112; Sez. 3, n. 43397 del10/09/2015, Rv. 265093), “a fortiori”, il medesimo Giudice può, sempre in baseall’art. 676 cod.proc.pen., procedere alla sua individuazione con determinazionedel quantum.5.

Quanto al caso in scrutinio, va anzitutto escluso ogni profilo di “carenza dipotere”, nella specie, del giudice dell’esecuzione per il solo fatto della intervenutaassegnazione del bene all’Agenzia del Demanio, essendo invece dirimente sulpunto la circostanza che nelle more si sia o meno già dato seguito, conconseguente impegno di risorse e mezzi, a procedure dirette ad assicurare ivantaggi perseguiti attraverso la confisca, con accertamento sul punto ad operadel giudice nel caso concreto (vedi Sez. n. 32744 del 04/05/2022, non mass.; Sez.3, n. 36684 del 22/10/2025, non mass.) questione sulla quale si tornerà più oltre.Va aggiunto che il Giudice dell’esecuzione ha condiviso la determinazione delquantum dell’imposta evasa, che costituisce il risparmio di spese e il profitto delreato tributario di frode fiscale, nella misura, come calcolata a seguito degliaccertamenti della Guardia di [OSCURATO:PERSONA], in € 38.995,30, ammontare neppurespecificatamente contestato dal ricorrente.6.

Ciò posto, sono, invece, fondate le censure che contestano la sproporzionedella misura ablatoria nella scelta del bene da confiscare di valore di moltosuperiore all’imposta evasa, nei termini seguenti.Va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il principio diproporzionalità è operante anche in materia di misure cautelari reali (Sez. 2, n.33090 del 22/06/2017, Cascella, Rv. 270922 – 01).Così, inoltre, è stato chiarito che, con riferimento al sequestro preventivo,costituisce violazione del principio di proporzionalità la sottoposizione a sequestrodi un bene di valore di gran lunga superiore rispetto al profitto confiscabile stimato,anche se con vincolo "formalmente" limitato sino alla concorrenza di tale profitto(Sez. 6, n. 12515 del 27/01/2015, Picheca, Rv. 263656 – 01).Si tratta di un principio, quello sopra enunciato, che costituisce ormaiaffermazione consolidata anche in materia di sequestri (Sez.

U, n. 31022 del29/01/2015, Fazzo, Rv. 264089 – 01; Sez. 3, n. 37848 del 07/05/2014,Chidichimo, Rv. 260149 – 01; Sez. 2, n. 26340 del 28/02/2018, Ferrara, Rv.272882 – 01) e che non può non valere con riguardo alla confisca comeplasticamente evincibile anche dalla sentenza Sez. 3, n. 32744 del 04/05/2022.già citata sopra.Non di meno, l’affermazione di tale principio, richiede, a giudizio del Collegio,una precisazione nel caso di esecuzione di una confisca per equivalente avente adoggetto beni immobili del condannato.Nei casi di esecuzione di una confisca di un bene immobile non indiviso, e divalore nettamente superiore all’ammontare della confisca, ai fini dell’osservanzadel principio di proporzionalità, il condannato è onerato, anzitutto, dell’allegazionedi avere altri beni di valore inferiore, ma comunque capienti rispetto all’ammontaredel profitto, in sostituzione del bene individuato in sede di esecuzione della confiscae, può, finanche, chiedere la sostituzione del bena con una somma di denaro inforza dei principi di matrice civilistica in tema di esecuzione forzata immobiliare,che ammette la conversione del pignoramento immobiliare, in applicazioneanalogica dell’art. 495 cod. proc. civ.

Diversamente, qualora il bene immobileconfiscato sia l’unico bene immobile del debitore, il principio di proporzionalità saràrispettato dalla restituzione di parte del ricavato dalla vendita eccedentel’ammontare della confisca.7.

Quanto al caso in esame, il ricorrente ha allegato che il valore del bene,pari a € 167.400,00, era di molto superiore rispetto all’ammontare della confisca,pari a € 38.995,00.

Ha poi aggiunto che era già stata sottoposta a confisca lasomma di denaro di € 7.312,96, sicchè il debito residuo ammontava a € 31.682,34.Infine, il ricorrente ha allegato la disponibilità di altri beni immobili di valoreinferiore (visura camerale).8.

L’ordinanza impugnata, a fronte delle allegazioni difensive, da un lato haconsiderato ostativa alla individuazione di un diverso bene da sottoporre adablazione la mancata adozione di condotta (il versamento diretto della sommaall’Erario) senza spiegare perché la stessa sarebbe preclusiva della richiestaproposta, e, dall’altro, ha opposto la “legittimità” della confisca, il che,evidentemente non esclude, sotto un diverso profilo, la possibilità di richiedernein sede esecutiva una diversa modulazione; così facendo, dunque, l’ordinanzaimpugnata, non pare avere considerato, negli esatti termini sopra riassunti, lacorrelazione della richiesta con il principio di proporzionalità, ferma comunquerestando, preliminarmente la necessità di accertare se il bene oggetto di confiscasia già stato destinato dall’Amministrazione a finalità pubbliche, nei termini giàspiegati dalle pronunce sopra richiamate di Questa sezione.L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio alTribunale di Marsala per nuovo esame alla luce dei principi sopra enunciati.

P.Q.MAnnulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale diMarsala.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IP Tribunale di MarsalaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestoannullare senza rinvio il provvedimento impugnato relativamente al valore dellaconfisca apposta sul bene immobile, con le conseguenze previste dalla legge.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata ordinanza, emessa in data 05/01/2026, il Tribunale diMarsala, pronunciandosi quale Giudice dell'esecuzione, ha respinto l’istanzaavanzata da [OSCURATO:PERSONA] di dichiarazione di illegittimità della confiscadisposta, ex art. 12 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, con sentenza del Tribunale diMarsala, irrevocabile, del profitto del reato di cui agli artt. 81,110 cod.pen. e 2d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 invocata sulla base della omessa determinazionedell’ammontare dell’imposta evasa e in violazione del principio di proporzione dellaconfisca per equivalente eseguita su beni del [OSCURATO:PERSONA] di valore superiore al valoredell’imposta evasa.2. Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il difensore delMaggio deducendo i seguenti motivi di ricorso.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazioneall’art. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. L’ordinanza impugnata avrebberitenuto legittima la confisca per equivalente mediante acquisizione dell’interoimmobile del condannato il cui valore catastale (€ 167.400,00) era di moltosuperiore al residuo del profitto confiscabile pari a € 31.682,34, in violazionedell’esecuzione “fino alla concorrenza” come stabilito dalla legge.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. là dove ilTribunale avrebbe ritenuto che la questione posta fosse attinente alle modalità diesecuzione materiale della confisca disposta sull’intero bene immobile e nonrelativa alla quota corrispondente al residuo del debito. Ha lamentato inoltre, lamancata risposta sulla questione della sproporzione del bene da confiscare rispettoall’imposta evasa, non avendo chiarito, l’ordinanza impugnata, come possaritenersi legittima l’acquisizione integrale del bene il cui valore è superioreall’imposta evasa residua. Inoltre, l’ammontare dell’imposta evasa sarebbe statodeterminato nel quantum solo in sede esecutiva sulla scorta di un calcolo operatodalla Guardia di [OSCURATO:PERSONA] e non a seguito di accertamento dell’Amministrazionefinanziaria e senza contraddittorio. L’ordinanza impugnata, che ha recepito laquantificazione dell’imposta evasa come calcolata dalla Guardia di [OSCURATO:PERSONA],avrebbe omesso il controllo di legalità su un punto decisivo.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazionealla affermata, nel provvedimento impugnato, assoluta carenza di potere delgiudice dell’esecuzione sul bene già acquisito al patrimonio demaniale, dovendo,invece, il giudice dell’esecuzione svolgere un controllo di legalità sull’esecuzionedella confisca che non può comunque superare il quantum dovuto.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. inrelazione all’omesso controllo sulla scelta del bene da confiscare e alla mancataconsiderazione di beni alternativi con conseguente sproporzionata ablazione.Argomenta il ricorrente che il ricorrente aveva la disponibilità di altri beni di valoreinferiore rispetto a quello confiscato e che, anche a volere riconoscere margini didiscrezionalità nella scelta del bene, la confisca avrebbe così colpito un bene divalore eccedente il quantum di debito residuo e pertanto si rivelerebbe illegale.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazionealla determinazione dell’imposta evasa in sede esecutiva ad opera della [OSCURATO:PERSONA], senza accertamento tributario e senza contraddittorio tra le parti.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiestol’annullamento senza rinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4. Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di cui in motivazione.Va premesso che [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del Giudice dell'Udienzapreliminare del Tribunale di Marsala, in data 04/04/2024, irrevocabile, è statocondannato in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110 cod.pen., 2 d.lgs 10 marzo2000, n. 74 , negli anni 2015, 2016 e 2017, reati per i quali è stata disposta laconfisca, ex art. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per equivalente dei benidell’imputato fino alla concorrenza del valore pari all’imposta evasa, e che ilGiudice dell’esecuzione ha determinato il quantum dell’imposta evasa in €38.995,30 come determinato dalla Guardia di [OSCURATO:PERSONA].Ciò premesso, va disatteso, anzitutto, il quinto motivo di ricorso replicatoanche in parte nel secondo, avente carattere pregiudiziale, con cui si censura laquantificazione del profitto del reato tributario, per cui il [OSCURATO:PERSONA] ha riportatocondanna definitiva, e per il quale è stata disposta la confisca per equivalente delprofitto del reato, perché, secondo l’assunto difensivo, la determinazionedell’importo avrebbe dovuto essere compiuta esclusivamente dall’Agenzia delleEntrate in contraddittorio delle parti.La tesi difensiva è infondata. Spetta al giudice penale la determinazionedell’ammontare del profitto del reato attraverso un accertamento che si fonda suglielementi acquisiti nel processo penale, tra cui rientrano gli accertamenti dellaGuardia di [OSCURATO:PERSONA] e finanche gli accertamenti dell’amministrazione finanziaria,ma con accertamento pieno, autonomo, nel contraddittorio delle parti, e senzaalcun vincolo derivante dagli accertamenti dell’amministrazione finanziaria, nonessendo prevista alcuna interlocuzione con l’Agenzia delle entrate e a fortiori alcunvincolo derivante dall’accertamento dell’imposta evasa in sede tributaria.Data la natura obbligatoria della confisca per equivalente nei reati tributariai sensi dell’art. 12 bis d.lgs 74 del 2000, posto che il Giudice dell’esecuzione, amente dell’art. 676 cod.proc.pen., può ordinarla anche là dove non vi abbiaprovveduto il giudice della cognizione (Sez. 1, n. 282 del 11/12/2019, Primiterra,Rv. 278464; Sez. 1, n. 23716 del 15/12/2016, Rv. 270112; Sez. 3, n. 43397 del10/09/2015, Rv. 265093), “a fortiori”, il medesimo Giudice può, sempre in baseall’art. 676 cod.proc.pen., procedere alla sua individuazione con determinazionedel quantum.5. Quanto al caso in scrutinio, va anzitutto escluso ogni profilo di “carenza dipotere”, nella specie, del giudice dell’esecuzione per il solo fatto della intervenutaassegnazione del bene all’Agenzia del Demanio, essendo invece dirimente sulpunto la circostanza che nelle more si sia o meno già dato seguito, conconseguente impegno di risorse e mezzi, a procedure dirette ad assicurare ivantaggi perseguiti attraverso la confisca, con accertamento sul punto ad operadel giudice nel caso concreto (vedi Sez. n. 32744 del 04/05/2022, non mass.; Sez.3, n. 36684 del 22/10/2025, non mass.) questione sulla quale si tornerà più oltre.Va aggiunto che il Giudice dell’esecuzione ha condiviso la determinazione delquantum dell’imposta evasa, che costituisce il risparmio di spese e il profitto delreato tributario di frode fiscale, nella misura, come calcolata a seguito degliaccertamenti della Guardia di [OSCURATO:PERSONA], in € 38.995,30, ammontare neppurespecificatamente contestato dal ricorrente.6. Ciò posto, sono, invece, fondate le censure che contestano la sproporzionedella misura ablatoria nella scelta del bene da confiscare di valore di moltosuperiore all’imposta evasa, nei termini seguenti.Va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il principio diproporzionalità è operante anche in materia di misure cautelari reali (Sez. 2, n.33090 del 22/06/2017, Cascella, Rv. 270922 – 01).Così, inoltre, è stato chiarito che, con riferimento al sequestro preventivo,costituisce violazione del principio di proporzionalità la sottoposizione a sequestrodi un bene di valore di gran lunga superiore rispetto al profitto confiscabile stimato,anche se con vincolo "formalmente" limitato sino alla concorrenza di tale profitto(Sez. 6, n. 12515 del 27/01/2015, Picheca, Rv. 263656 – 01).Si tratta di un principio, quello sopra enunciato, che costituisce ormaiaffermazione consolidata anche in materia di sequestri (Sez. U, n. 31022 del29/01/2015, Fazzo, Rv. 264089 – 01; Sez. 3, n. 37848 del 07/05/2014,Chidichimo, Rv. 260149 – 01; Sez. 2, n. 26340 del 28/02/2018, Ferrara, Rv.272882 – 01) e che non può non valere con riguardo alla confisca comeplasticamente evincibile anche dalla sentenza Sez. 3, n. 32744 del 04/05/2022.già citata sopra.Non di meno, l’affermazione di tale principio, richiede, a giudizio del Collegio,una precisazione nel caso di esecuzione di una confisca per equivalente avente adoggetto beni immobili del condannato.Nei casi di esecuzione di una confisca di un bene immobile non indiviso, e divalore nettamente superiore all’ammontare della confisca, ai fini dell’osservanzadel principio di proporzionalità, il condannato è onerato, anzitutto, dell’allegazionedi avere altri beni di valore inferiore, ma comunque capienti rispetto all’ammontaredel profitto, in sostituzione del bene individuato in sede di esecuzione della confiscae, può, finanche, chiedere la sostituzione del bena con una somma di denaro inforza dei principi di matrice civilistica in tema di esecuzione forzata immobiliare,che ammette la conversione del pignoramento immobiliare, in applicazioneanalogica dell’art. 495 cod. proc. civ. Diversamente, qualora il bene immobileconfiscato sia l’unico bene immobile del debitore, il principio di proporzionalità saràrispettato dalla restituzione di parte del ricavato dalla vendita eccedentel’ammontare della confisca.7. Quanto al caso in esame, il ricorrente ha allegato che il valore del bene,pari a € 167.400,00, era di molto superiore rispetto all’ammontare della confisca,pari a € 38.995,00. Ha poi aggiunto che era già stata sottoposta a confisca lasomma di denaro di € 7.312,96, sicchè il debito residuo ammontava a € 31.682,34.Infine, il ricorrente ha allegato la disponibilità di altri beni immobili di valoreinferiore (visura camerale).8. L’ordinanza impugnata, a fronte delle allegazioni difensive, da un lato haconsiderato ostativa alla individuazione di un diverso bene da sottoporre adablazione la mancata adozione di condotta (il versamento diretto della sommaall’Erario) senza spiegare perché la stessa sarebbe preclusiva della richiestaproposta, e, dall’altro, ha opposto la “legittimità” della confisca, il che,evidentemente non esclude, sotto un diverso profilo, la possibilità di richiedernein sede esecutiva una diversa modulazione; così facendo, dunque, l’ordinanzaimpugnata, non pare avere considerato, negli esatti termini sopra riassunti, lacorrelazione della richiesta con il principio di proporzionalità, ferma comunquerestando, preliminarmente la necessità di accertare se il bene oggetto di confiscasia già stato destinato dall’Amministrazione a finalità pubbliche, nei termini giàspiegati dalle pronunce sopra richiamate di Questa sezione.L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio alTribunale di Marsala per nuovo esame alla luce dei principi sopra enunciati. P.Q.MAnnulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale diMarsala.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]
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