CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 ottobre 1987
Cassazione n. 29071/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/10/1987 avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pisa del 27 marzo 2023 con la quale il ricorrente in epigrafe era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla affermazione di responsabilità, in quanto i giudici di merito avevano fondato il proprio convincimento sul riconoscimento operato dall'acquirente della dose, sig. [OSCURATO:PERSONA], che in dibattimento non aveva confermato quanto dichiarato in fase di indagini; inoltre, le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] erano inutilizzabili in quanto auto accusatorie; infine,era del tutto illogica la motivazione inerente al trattamento sanzionatorio. I motivi proposti si sostanziano in una ripetizione delle doglianze già puntualmente respinte dalla Corte territoriale con motivazione del tutto coerente e adeguata, dovendosi pertanto considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801-01). È invero inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01) . Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che è esaustivamente, logicamente e congruamente motivata, chiarendo come l'identificazione dell'imputato discende dalle risultanze della diretta osservazione operata dal teste qualificato di PG Ferrari che, avendo osservato la cessione dell'imputato al [OSCURATO:PERSONA], aveva riconosciuto il predetto imputato in quanto già noto. Possono quindi applicarsi i consolidati principi inerenti al riconoscimento fotografico ( in questo caso il riconoscimento è avvenuto per diretta visione), secondo cui l'individuazione fotografica di un soggetto effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia si dica certo della sua identificazione (Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017 Ud. (dep. 13/10/2017 ) Rv. 271041 01; Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv. 253910 - 01; Sez. F - n. 37012 del 29/08/2019 Ud. (dep. 04/09/2019) Rv. 277635). fotografia, affermi di poter riconoscere con certezza chi vi è riprodotto (Sez. V, 20.4.2018, n. 17923, in motivazione). La decisività della prova dichiarativa resa dal teste Ferrari rende superfluo l'esame circa la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'acquirente Sag liocco. Quanto, infine, al trattamento sanzionatorio, i giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01). Nel caso di specie la pena, pari a mesi 3 di reclusione ed euro 250,00 di multa, è ampiamente al di sotto della media edittale. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dello ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna lo ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Roma 8 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA]