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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07668/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Premesso che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e diretta alla concessione della semilibertà, avendo rilevato l'insussistenza dei presupposti per concedere tale misura alternativa, a causa della violazione delle prescrizioni relativo al lavoro all'esterno ex art.21 Ord. pen. cui egli era stato ammesso (e poi revocato) che aveva determinato la sua denuncia per evasione, nonché per la totale assenza di revisione critica e di riflessione rispetto ai reati per i quali sta espiando la pena; Rilevato che il ricorrente lamenta la violazione di legge in relazione agli artt. 48 e 50 Ord. pen., con il conseguente vizio di motivazione; Considerato che con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché privi della necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; Ritenuto, altresì, che il ricorrente - con i lamentati di vizi di violazione di legge e di motivazione - vorrebbe giungere ad una differente ed inammissibile valutazione degli elementi di merito, già adeguatamente valutati con motivazione adeguata e non contraddittoria dal giudice a quo ; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 genn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Premesso che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e diretta alla concessione della semilibertà, avendo rilevato l'insussistenza dei presupposti per concedere tale misura alternativa, a causa della violazione delle prescrizioni relativo al lavoro all'esterno ex art.21 Ord. pen. cui egli era stato ammesso (e poi revocato) che aveva determinato la sua denuncia per evasione, nonché per la totale assenza di revisione critica e di riflessione rispetto ai reati per i quali sta espiando la pena; Rilevato che il ricorrente lamenta la violazione di legge in relazione agli artt. 48 e 50 Ord. pen., con il conseguente vizio di motivazione; Considerato che con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché privi della necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; Ritenuto, altresì, che il ricorrente - con i lamentati di vizi di violazione di legge e di motivazione - vorrebbe giungere ad una differente ed inammissibile valutazione degli elementi di merito, già adeguatamente valutati con motivazione adeguata e non contraddittoria dal giudice a quo ; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 genn
Sentenza Cassazione n. 07668/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris