CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2025
Cassazione n. 25230/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che i motivi di ricorso dedotti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono generici e riproduttivi delle stesse censure già adeguatamente valutate, sollecitando una lettura alternativa delle risultanze probatorie non consentita in sede di legittimità, in difetto di vizi logici evidenti, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, rispetto ad una sentenza che ha fornito congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, convergente con quella del Tribunale, dando conto delle ragioni per le quali ha ravvisato l'attendibilità della persona offesa; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il Presidente