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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15865/2026

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ale di Catanzaro, in funzione di giudice delriesame;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso;udito il difensore, che ha concluso insistendo nei motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 22 settembre 2025, il giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari per il delittodi cui all’art. 416 cod. pen., per aver partecipato, con funzioni di supporto logistico, a un sodalizio,operante nel territorio dell’[OSCURATO:PERSONA] cosentino, dedito alla commissione di delitti contro ilpatrimonio.Il giudizio di gravità indiziaria si fondava sugli esiti di intercettazioni, perquisizioni esequestri e sugli accertamenti tecnici relativi alle tracce biologiche repertate sul materialerinvenuto presso l’abitazione dell’indagato; venivano altresì valorizzati dati concernenti specificiepisodi delittuosi e profili, desunti dalle conversazioni captate, relativi ai rapporti, anche risalenti,dell’indagato con altri soggetti coinvolti nell’indagine.2.

Avverso l’ordinanza applicativa della misura, [OSCURATO:PERSONA] proponeva richiesta di riesame,deducendo l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.3.

Con ordinanza del 7 ottobre 2025, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice delriesame, rigettava la richiesta, confermando il provvedimento impugnato.4.

Avverso tale ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 311cod. proc. pen., deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordinealla gravità indiziaria del delitto di associazione per delinquere.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

È bene premettere che, in tema di misure cautelari personali, il sindacato di legittimitàè circoscritto alla verifica della correttezza giuridica del provvedimento impugnato e dellacoerenza logico-argomentativa della motivazione, non potendo tradursi in una rilettura deglielementi di fatto o in una diversa valutazione del compendio indiziario, riservate al giudice delmerito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. 2, n. 31553 del17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01).

Sono, pertanto, inammissibili le censure che, purformalmente prospettate come violazione di legge o vizio di motivazione, si risolvono nellarichiesta di una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità.Inoltre, ai fini dell’applicazione della misura cautelare, non è richiesta la prova piena dellaresponsabilità secondo i criteri di cui all’art. 192 cod. proc. pen., essendo sufficiente lasussistenza di gravi indizi idonei a fondare un giudizio di qualificata probabilità in ordine allapartecipazione dell’indagato al reato contestato; la valutazione delle fonti di prova è riservata algiudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione logica ecoerente (Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, Ziino, Rv. 287532-01; Sez. 2, n. 48276del 24/11/2022, Tiganciuc, Rv. 284299-02).3.

Con l’unico motivo di ricorso, articolato in plurimi profili, la difesa contesta la sussistenzadella gravità indiziaria in ordine al delitto di associazione per delinquere, deducendo, da un lato,l’erronea valorizzazione di condotte collocate in periodi diversi da quello di operatività del gruppocriminale e, dall’altro, l’inidoneità degli elementi acquisiti a dimostrare l’esistenza di un vincolostabile.

Il motivo, tuttavia, si fonda, in tutte le sue declinazioni, su una lettura frazionata delcompendio indiziario, senza confrontarsi specificamente con il percorso argomentativo seguitodal provvedimento impugnato.3.1.

Ed invero, la difesa lamenta che il tribunale del riesame avrebbe fondato il giudiziocautelare su condotte collocate negli anni 2016 e 2017, estranee al perimetro temporale dellacontestazione e, come tali, inidonee a dimostrare l’attualità del vincolo associativo.La censura non coglie nel segno.Il provvedimento impugnato colloca l’operatività dell’associazione nel periodo riferibile aglianni 2022 e 2023, richiamando episodi più risalenti solo quali antecedenti storici, funzionali aqualificare il ruolo dell’indagato e le modalità del suo contributo e, in particolare, a evidenziarela continuità dei rapporti con altri soggetti coinvolti nell’indagine, tra cui Ferraro.Non vi è stata, pertanto, retrodatazione della fattispecie associativa né modifica delperimetro dell’accusa, essendo stato fatto un uso del dato temporale del tutto conforme aiprincipi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di delitti associativi (cfr. Sez. 6,n. 36921 del 08/07/2025, Vallone, Rv. 288924-02, secondo cui, in tema di associazione di tipomafioso, la valorizzazione di riferimenti temporali antecedenti al periodo in contestazione noncomporta modifica dell'imputazione, nel caso in cui sia funzionale unicamente ad affermarel'esistenza del sodalizio e la sua operatività in tale epoca).Peraltro, la gravità indiziaria del reato di cui all’art. 416 cod. pen. non richiede ladimostrazione di una continuità cronologica ininterrotta delle condotte, essendo sufficientel’accertamento, allo stato degli atti, dell’esistenza di un vincolo stabile e della consapevoleadesione dell’indagato allo stesso, anche attraverso condotte non continuative nel tempo mafunzionali alla vita della consorteria (Sez. 2, n. 33580 del 06/07/2023, Santagata, Rv. 285126-02).3.2.

Anche le ulteriori doglianze, nella parte in cui isolano i singoli elementi indiziari, sonodel tutto prive di fondamento, in quanto espressive della medesima impostazione frazionata giàrilevata.L’ordinanza impugnata, infatti, ricostruisce il compendio indiziario in chiave unitaria,valorizzando non già dati isolati, ma la loro convergenza nel delineare un contributo stabile efunzionale dell’indagato all’operatività della consorteria.In tale prospettiva, viene specificamente valorizzato il materiale rinvenuto nello zainosequestrato al [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, la presenza al suo interno di arnesi da scasso,ricetrasmittenti, chiavi, coltelli, una pistola revolver con cartucce, passamontagna, guanti ecentraline per auto, ossia di strumenti coerenti con la predisposizione e l’esecuzione dei delitticontro il patrimonio programmati dal sodalizio.Il dato è stato posto in correlazione sia con il contenuto del furgone [OSCURATO:PERSONA] utilizzatodagli affiliati, sia con gli esiti degli accertamenti tecnici sulle tracce biologiche repertate sulmateriale sequestrato, che hanno consentito di ricondurre taluni degli oggetti rinvenuti pressol’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] ai coindagati Ferraro, Scornaienchi e Antonuccio, così evidenziando ladiretta riconducibilità delle res sequestrate all’operatività del gruppo e l’inserimento dell’indagatonel circuito relazionale tra i partecipi, tra i quali assume rilievo la figura di Ferraro.Su tali basi, il tribunale del riesame ha ravvisato un contributo dell’indagato in termini disupporto logistico, consistente nella custodia, presso la propria abitazione, di strumenti e mezzidi travisamento funzionali all’attività della societas sceleris, in un contesto di stabilecollegamento con i soggetti direttamente coinvolti nelle condotte delittuose.Le censure difensive si risolvono, quindi, nella sollecitazione di una diversa lettura delcompendio indiziario, non consentita in sede di legittimità.3.3.

La difesa deduce altresì vizio di motivazione per travisamento del contenuto di alcuneconversazioni intercettate, sostenendo che ne emergerebbe un rapporto di mera stimapersonale, incompatibile con l’esistenza di un vincolo associativo penalmente rilevante.Il rilievo non può essere condiviso.In sede di legittimità, il travisamento della prova è configurabile esclusivamente quando ilgiudice di merito abbia fondato la decisione su un’informazione inesistente ovvero abbiaeffettivo, restando inibita ogni rilettura o reinterpretazione del materiale probatorio nel merito(Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370-01; Sez. 6, n. 33435 del04/05/2006, Battistella, Rv. 234364-01).Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata non attribuisce alle conversazioni un valoreautonomo e avulso dal restante compendio, ma le legge unitamente agli esiti delle perquisizionie dei sequestri, al contenuto del materiale rinvenuto, nonché agli accertamenti genetici, chehanno evidenziato la riconducibilità di parte degli oggetti rinvenuti nella disponibilità del Carusoai coindagati Ferraro, Scornaienchi e Antonuccio e alle azioni delittuose loro ascritte.

In talecontesto, i dialoghi sono stati letti – in modo logico e scevro da contraddizioni – come datocoerente con il ruolo operativo attribuito all’indagato nel contesto del sodalizio.La censura non denuncia un effettivo travisamento della prova, ma propone una diversainterpretazione del significato delle conversazioni, non ammessa nel giudizio di legittimità.3.4.

Da ultimo, la difesa lamenta l’insussistenza dell’affectio societatis, assumendo che glielementi valorizzati dal tribunale del riesame non dimostrerebbero una volontà stabile dipartecipazione all’associazione.Neppure tale profilo – espressivo della medesima linea difensiva, caratterizzata dallaparcellizzazione degli indizi – è meritevole di accoglimento.In tema di associazione per delinquere, la consapevolezza dell’adesione al sodalizio puòessere desunta da comportamenti significativi che si concretino in una partecipazione attiva estabile alla sua attività, senza necessità di una esplicita manifestazione di volontà associativa(Sez. 2, n. 28868 del 02/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279589-01).Il tribunale del riesame ha valorizzato non soltanto la disponibilità di un luogo di custodiadel materiale utilizzato dal gruppo, ma anche la natura e varietà degli strumenti ivi rinvenuti, illoro collegamento con specifiche azioni delittuose e la riconducibilità di parte di essi ai coindagaticircuito operativo e ne evidenziano il contributo stabile e funzionale, tutti elementi incompatibilicon una presenza meramente occasionale o con rapporti di semplice contiguità personale.4.

Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,con conseguente condanna della parte privata ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento, in favore della Cassa delleammende, della somma, equitativamente determinata, di euro tremila, non emergendo elementiidonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, il 13/02(2026La Cons. est.

La PresidenteCaterina [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale di Catanzaro, in funzione di giudice delriesame;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso;udito il difensore, che ha concluso insistendo nei motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 22 settembre 2025, il giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari per il delittodi cui all’art. 416 cod. pen., per aver partecipato, con funzioni di supporto logistico, a un sodalizio,operante nel territorio dell’[OSCURATO:PERSONA] cosentino, dedito alla commissione di delitti contro ilpatrimonio.Il giudizio di gravità indiziaria si fondava sugli esiti di intercettazioni, perquisizioni esequestri e sugli accertamenti tecnici relativi alle tracce biologiche repertate sul materialerinvenuto presso l’abitazione dell’indagato; venivano altresì valorizzati dati concernenti specificiepisodi delittuosi e profili, desunti dalle conversazioni captate, relativi ai rapporti, anche risalenti,dell’indagato con altri soggetti coinvolti nell’indagine.2. Avverso l’ordinanza applicativa della misura, [OSCURATO:PERSONA] proponeva richiesta di riesame,deducendo l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.3. Con ordinanza del 7 ottobre 2025, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice delriesame, rigettava la richiesta, confermando il provvedimento impugnato.4. Avverso tale ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 311cod. proc. pen., deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordinealla gravità indiziaria del delitto di associazione per delinquere.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. È bene premettere che, in tema di misure cautelari personali, il sindacato di legittimitàè circoscritto alla verifica della correttezza giuridica del provvedimento impugnato e dellacoerenza logico-argomentativa della motivazione, non potendo tradursi in una rilettura deglielementi di fatto o in una diversa valutazione del compendio indiziario, riservate al giudice delmerito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. 2, n. 31553 del17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01). Sono, pertanto, inammissibili le censure che, purformalmente prospettate come violazione di legge o vizio di motivazione, si risolvono nellarichiesta di una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità.Inoltre, ai fini dell’applicazione della misura cautelare, non è richiesta la prova piena dellaresponsabilità secondo i criteri di cui all’art. 192 cod. proc. pen., essendo sufficiente lasussistenza di gravi indizi idonei a fondare un giudizio di qualificata probabilità in ordine allapartecipazione dell’indagato al reato contestato; la valutazione delle fonti di prova è riservata algiudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione logica ecoerente (Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, Ziino, Rv. 287532-01; Sez. 2, n. 48276del 24/11/2022, Tiganciuc, Rv. 284299-02).3. Con l’unico motivo di ricorso, articolato in plurimi profili, la difesa contesta la sussistenzadella gravità indiziaria in ordine al delitto di associazione per delinquere, deducendo, da un lato,l’erronea valorizzazione di condotte collocate in periodi diversi da quello di operatività del gruppocriminale e, dall’altro, l’inidoneità degli elementi acquisiti a dimostrare l’esistenza di un vincolostabile. Il motivo, tuttavia, si fonda, in tutte le sue declinazioni, su una lettura frazionata delcompendio indiziario, senza confrontarsi specificamente con il percorso argomentativo seguitodal provvedimento impugnato.3.1. Ed invero, la difesa lamenta che il tribunale del riesame avrebbe fondato il giudiziocautelare su condotte collocate negli anni 2016 e 2017, estranee al perimetro temporale dellacontestazione e, come tali, inidonee a dimostrare l’attualità del vincolo associativo.La censura non coglie nel segno.Il provvedimento impugnato colloca l’operatività dell’associazione nel periodo riferibile aglianni 2022 e 2023, richiamando episodi più risalenti solo quali antecedenti storici, funzionali aqualificare il ruolo dell’indagato e le modalità del suo contributo e, in particolare, a evidenziarela continuità dei rapporti con altri soggetti coinvolti nell’indagine, tra cui Ferraro.Non vi è stata, pertanto, retrodatazione della fattispecie associativa né modifica delperimetro dell’accusa, essendo stato fatto un uso del dato temporale del tutto conforme aiprincipi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di delitti associativi (cfr. Sez. 6,n. 36921 del 08/07/2025, Vallone, Rv. 288924-02, secondo cui, in tema di associazione di tipomafioso, la valorizzazione di riferimenti temporali antecedenti al periodo in contestazione noncomporta modifica dell'imputazione, nel caso in cui sia funzionale unicamente ad affermarel'esistenza del sodalizio e la sua operatività in tale epoca).Peraltro, la gravità indiziaria del reato di cui all’art. 416 cod. pen. non richiede ladimostrazione di una continuità cronologica ininterrotta delle condotte, essendo sufficientel’accertamento, allo stato degli atti, dell’esistenza di un vincolo stabile e della consapevoleadesione dell’indagato allo stesso, anche attraverso condotte non continuative nel tempo mafunzionali alla vita della consorteria (Sez. 2, n. 33580 del 06/07/2023, Santagata, Rv. 285126-02).3.2. Anche le ulteriori doglianze, nella parte in cui isolano i singoli elementi indiziari, sonodel tutto prive di fondamento, in quanto espressive della medesima impostazione frazionata giàrilevata.L’ordinanza impugnata, infatti, ricostruisce il compendio indiziario in chiave unitaria,valorizzando non già dati isolati, ma la loro convergenza nel delineare un contributo stabile efunzionale dell’indagato all’operatività della consorteria.In tale prospettiva, viene specificamente valorizzato il materiale rinvenuto nello zainosequestrato al [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, la presenza al suo interno di arnesi da scasso,ricetrasmittenti, chiavi, coltelli, una pistola revolver con cartucce, passamontagna, guanti ecentraline per auto, ossia di strumenti coerenti con la predisposizione e l’esecuzione dei delitticontro il patrimonio programmati dal sodalizio.Il dato è stato posto in correlazione sia con il contenuto del furgone [OSCURATO:PERSONA] utilizzatodagli affiliati, sia con gli esiti degli accertamenti tecnici sulle tracce biologiche repertate sulmateriale sequestrato, che hanno consentito di ricondurre taluni degli oggetti rinvenuti pressol’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] ai coindagati Ferraro, Scornaienchi e Antonuccio, così evidenziando ladiretta riconducibilità delle res sequestrate all’operatività del gruppo e l’inserimento dell’indagatonel circuito relazionale tra i partecipi, tra i quali assume rilievo la figura di Ferraro.Su tali basi, il tribunale del riesame ha ravvisato un contributo dell’indagato in termini disupporto logistico, consistente nella custodia, presso la propria abitazione, di strumenti e mezzidi travisamento funzionali all’attività della societas sceleris, in un contesto di stabilecollegamento con i soggetti direttamente coinvolti nelle condotte delittuose.Le censure difensive si risolvono, quindi, nella sollecitazione di una diversa lettura delcompendio indiziario, non consentita in sede di legittimità.3.3. La difesa deduce altresì vizio di motivazione per travisamento del contenuto di alcuneconversazioni intercettate, sostenendo che ne emergerebbe un rapporto di mera stimapersonale, incompatibile con l’esistenza di un vincolo associativo penalmente rilevante.Il rilievo non può essere condiviso.In sede di legittimità, il travisamento della prova è configurabile esclusivamente quando ilgiudice di merito abbia fondato la decisione su un’informazione inesistente ovvero abbiaeffettivo, restando inibita ogni rilettura o reinterpretazione del materiale probatorio nel merito(Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370-01; Sez. 6, n. 33435 del04/05/2006, Battistella, Rv. 234364-01).Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata non attribuisce alle conversazioni un valoreautonomo e avulso dal restante compendio, ma le legge unitamente agli esiti delle perquisizionie dei sequestri, al contenuto del materiale rinvenuto, nonché agli accertamenti genetici, chehanno evidenziato la riconducibilità di parte degli oggetti rinvenuti nella disponibilità del Carusoai coindagati Ferraro, Scornaienchi e Antonuccio e alle azioni delittuose loro ascritte. In talecontesto, i dialoghi sono stati letti – in modo logico e scevro da contraddizioni – come datocoerente con il ruolo operativo attribuito all’indagato nel contesto del sodalizio.La censura non denuncia un effettivo travisamento della prova, ma propone una diversainterpretazione del significato delle conversazioni, non ammessa nel giudizio di legittimità.3.4. Da ultimo, la difesa lamenta l’insussistenza dell’affectio societatis, assumendo che glielementi valorizzati dal tribunale del riesame non dimostrerebbero una volontà stabile dipartecipazione all’associazione.Neppure tale profilo – espressivo della medesima linea difensiva, caratterizzata dallaparcellizzazione degli indizi – è meritevole di accoglimento.In tema di associazione per delinquere, la consapevolezza dell’adesione al sodalizio puòessere desunta da comportamenti significativi che si concretino in una partecipazione attiva estabile alla sua attività, senza necessità di una esplicita manifestazione di volontà associativa(Sez. 2, n. 28868 del 02/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279589-01).Il tribunale del riesame ha valorizzato non soltanto la disponibilità di un luogo di custodiadel materiale utilizzato dal gruppo, ma anche la natura e varietà degli strumenti ivi rinvenuti, illoro collegamento con specifiche azioni delittuose e la riconducibilità di parte di essi ai coindagaticircuito operativo e ne evidenziano il contributo stabile e funzionale, tutti elementi incompatibilicon una presenza meramente occasionale o con rapporti di semplice contiguità personale.4. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,con conseguente condanna della parte privata ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento, in favore della Cassa delleammende, della somma, equitativamente determinata, di euro tremila, non emergendo elementiidonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, il 13/02(2026La Cons. est. La PresidenteCaterina [OSCURATO:PERSONA]
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