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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024

Cassazione n. 27348/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Domenico ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma di conferma di quella del Tribunale di Frosinone, con la quale il predetto era stato condannato per il reato di cui all'art. 187 codice strada (in Ferentino il 21 settembre 2021); ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e senza neppure prospettare le ragioni in fatto e in diritto a sostegno della richiesta; considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] tdll ranti (IL7 Le--&21 1 ....~•••••••••• D E O [OSCURATO:PERSONA]'A [OSCURATO:PERSONA]('LLL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Domenico ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma di conferma di quella del Tribunale di Frosinone, con la quale il predetto era stato condannato per il reato di cui all'art. 187 codice strada (in Ferentino il 21 settembre 2021); ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e senza neppure prospettare le ragioni in fatto e in diritto a sostegno della richiesta; considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] tdll ranti (IL7 Le--&21 1 ....~•••••••••• D E O [OSCURATO:PERSONA]'A [OSCURATO:PERSONA]('LLL
Sentenza Cassazione n. 27348/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris