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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 settembre 1977

Cassazione n. 14636/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3/9/1977 avverso l'ordinanza del 29 luglio 2022 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., confermando il titolo cautelare in relazione al reato di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

Secondo l'imputazione provvisoria Damiano dirigerebbe ed organizzerebbe la piazza di spaccio nel quartiere palermitano del Capo, operando nell'ambito di una più ampia associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di diversa qualità, facente capo a [OSCURATO:PERSONA] (ucciso nel giugno scorso) nella quale altro ruolo di vertice sarebbe ricoperto da [OSCURATO:PERSONA], quale reggente del mandamento.

2. [OSCURATO:PERSONA], tramite i difensori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

Con un primo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in merito alla valutazione del quadro indiziario. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto organizzatore sulla base delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e di due conversazioni ambientali, del 18/2/2020, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e del 27/2/2020, tra [OSCURATO:PERSONA] e il Damiano.

Sostiene il ricorrente che il Tribunale ha violato l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e con motivazione illogica ed apodittica ha ritenuto che dalle dichiarazioni rese da Puccio siano desumibili indizi del ruolo di organizzatore della piazza di spaccio contestato al capo 3), sebbene tali dichiarazioni non facciano alcun riferimento né alla presenza di almeno due dei sodali indicati al capo 3), né ad attività di detenzione di stupefacenti da parte del Damiano, né, infine, a contatti con i presunti sodali. [OSCURATO:PERSONA], infatti, prosegue ancora il ricorrente, si è limitato a riferire che questo era in società con [OSCURATO:PERSONA], che non risulta indagato, ed altro soggetto il cui nome è stato omissato, nella gestione dello spaccio nel quartiere palermitano del Capo.

Parimenti carente è la valutazione delle due conversazioni intercettate mancando nell'ordinanza impugnata qualunque motivazione in merito alla loro rilevanza rispetto alla condotta contestata al capo 3, avuto riguardo, in particolare, all'unica conversazione in cui il Damiano partecipa direttamente e manifesta le sue perplessità a riorganizzare una piazza al Capo a causa della difficoltà di reperire pusher.

Con il secondo motivo deduce, in via subordinata, i vizi di violazione di legge e di motivazione in merito alla valutazione della gravità del quadro indiziario concernente il ruolo di organizzatore ascritto al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto entrambi attinenti alla valutazione di gravità del quadro indiziario a carico del ricorrente, sono inammissibili in quanto generici, versati in fatto e di carattere meramente confutativo.

2. Va, innanzitutto, ribadito il principio di diritto reiteratamente espresso in sede di legittimità, secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), dovendo qualificarsi inammissibile il motivo che si risolva nella censura di non aver preso in esame alcuni o tutti i singoli elementi risultanti in atti.

In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è, dunque, ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, restando, invece, escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976) o che, comunque, attengono alla ricostruzione dei fatti (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884).

3. L'ordinanza impugnata, con motivazione persuasiva ed immune da vizi logici o giuridici, ha formulato un giudizio di gravità del quacro indiziario di cui i motivi di ricorso tendono a prospettare una diversa ed alternativa lettura.

Innanzitutto, il principale elemento a carico del ricorrente è rappresentato dalla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] il quale, oltre ad ammettere di far parte del mandamento di [OSCURATO:PERSONA] e di occuparsi delle attività del sodalizio relative a furti e rapine, ha riferito che Damiano - riconosciuto fotograficamente dal dichiarante - era in affari con [OSCURATO:PERSONA] e con un terzo, il cui nome è stato omissato, nella gestione della piazza di spaccio del quartiere palermitano del Capo; ha, altresì, specificato che Damiano si occupava di rifornire gli spacciatori che operavano nelle strade della piazza, operando sotto il controllo di Giuseppe di Giovanni, reggente del mandamento da marzo 2019 a giugno 2020, il quale riforniva di sostanza stupefacente tutte le piazze ricadenti nel suo territorio.Contrariamente a quanto genericamente dedotto dal ricorrente, il Tribunale ha valutato la chiamata in correità del Puccio facendo corretta applicazione del criterio di giudizio indicato dall'art. 192, comrna 3, cod. proc. pen.

L'ordinanza impugnata, infatti, oltre a valutare l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, in quanto sufficientemente precise, spontanee ed autonome, ha valorizzato, quali riscontri, gli elementi emersi dalle due intercettazioni ambientali del 18/2/2020 e del 27/2/2020, di cui il ricorrente, nel tentativo di sollecitare una diversa ricostruzione del quadro indiziario, lamenta la carente valutazione.

Dall'ordinanza impugnata risulta, infatti, che nella prima di tali conversazioni [OSCURATO:PERSONA], ritenuto plenipotenziario di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione di tutte le piazze di spaccio del mandamento di [OSCURATO:PERSONA], si lamentava con [OSCURATO:PERSONA] in quanto non riusciva a trovare una persona che si era impegnata a versargli 3000 euro al mese ed il [OSCURATO:PERSONA] gli proponeva di andare con il Damiano e di vendergli qualcosa al prezzo ridotto di "28" in quanto in quel momento vi era carenza di quella merce.

Nella seconda conversazione, intercorsa tra Incontrera e Damiano, l'indagato riferiva delle difficoltà a vendere droga, usando termini espliciti quali "erba", "fumo" e "grammi" e Incontrera si dimostrava disponibile ad aiutarlo a vendere in altre piazze; il Damiano informava inoltre, Incontrera che in quel momento c'era una sola persona che spacciava nella piazza del Capo; Incontrera ipotizzava, infine, una riorganizzazione della piazza e Damiano si dimostrava a causa delle difficoltà di reperire dei pusher a causa del reddito di cittadinanza.

Dalla lettura complessiva di tali elementi indiziari l'ordinanza impugnata, con motivazione non manifestamente illogica, incensurabile in questa Sede, ha ricostruito il ruolo del ricorrente all'interno del sodalizio collocandolo ad un livello intermedio tra i vertici dell'associazione, autonomamente strutturatasi nell'ambito del mandamento mafioso di [OSCURATO:PERSONA], ed i pusher, occupandosi il Damiano della gestione della piazza e della scelta dei pusher ai quali imponeva l'acquisto in esclusiva della sostanza stupefacente che a sua volta acquistava da Incontrera.

4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. manda alla cancelleria per gl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3/9/1977 avverso l'ordinanza del 29 luglio 2022 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., confermando il titolo cautelare in relazione al reato di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Secondo l'imputazione provvisoria Damiano dirigerebbe ed organizzerebbe la piazza di spaccio nel quartiere palermitano del Capo, operando nell'ambito di una più ampia associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di diversa qualità, facente capo a [OSCURATO:PERSONA] (ucciso nel giugno scorso) nella quale altro ruolo di vertice sarebbe ricoperto da [OSCURATO:PERSONA], quale reggente del mandamento. 2. [OSCURATO:PERSONA], tramite i difensori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con un primo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in merito alla valutazione del quadro indiziario. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto organizzatore sulla base delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e di due conversazioni ambientali, del 18/2/2020, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e del 27/2/2020, tra [OSCURATO:PERSONA] e il Damiano. Sostiene il ricorrente che il Tribunale ha violato l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e con motivazione illogica ed apodittica ha ritenuto che dalle dichiarazioni rese da Puccio siano desumibili indizi del ruolo di organizzatore della piazza di spaccio contestato al capo 3), sebbene tali dichiarazioni non facciano alcun riferimento né alla presenza di almeno due dei sodali indicati al capo 3), né ad attività di detenzione di stupefacenti da parte del Damiano, né, infine, a contatti con i presunti sodali. [OSCURATO:PERSONA], infatti, prosegue ancora il ricorrente, si è limitato a riferire che questo era in società con [OSCURATO:PERSONA], che non risulta indagato, ed altro soggetto il cui nome è stato omissato, nella gestione dello spaccio nel quartiere palermitano del Capo. Parimenti carente è la valutazione delle due conversazioni intercettate mancando nell'ordinanza impugnata qualunque motivazione in merito alla loro rilevanza rispetto alla condotta contestata al capo 3, avuto riguardo, in particolare, all'unica conversazione in cui il Damiano partecipa direttamente e manifesta le sue perplessità a riorganizzare una piazza al Capo a causa della difficoltà di reperire pusher. Con il secondo motivo deduce, in via subordinata, i vizi di violazione di legge e di motivazione in merito alla valutazione della gravità del quadro indiziario concernente il ruolo di organizzatore ascritto al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto entrambi attinenti alla valutazione di gravità del quadro indiziario a carico del ricorrente, sono inammissibili in quanto generici, versati in fatto e di carattere meramente confutativo. 2. Va, innanzitutto, ribadito il principio di diritto reiteratamente espresso in sede di legittimità, secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), dovendo qualificarsi inammissibile il motivo che si risolva nella censura di non aver preso in esame alcuni o tutti i singoli elementi risultanti in atti. In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è, dunque, ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, restando, invece, escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976) o che, comunque, attengono alla ricostruzione dei fatti (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). 3. L'ordinanza impugnata, con motivazione persuasiva ed immune da vizi logici o giuridici, ha formulato un giudizio di gravità del quacro indiziario di cui i motivi di ricorso tendono a prospettare una diversa ed alternativa lettura. Innanzitutto, il principale elemento a carico del ricorrente è rappresentato dalla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] il quale, oltre ad ammettere di far parte del mandamento di [OSCURATO:PERSONA] e di occuparsi delle attività del sodalizio relative a furti e rapine, ha riferito che Damiano - riconosciuto fotograficamente dal dichiarante - era in affari con [OSCURATO:PERSONA] e con un terzo, il cui nome è stato omissato, nella gestione della piazza di spaccio del quartiere palermitano del Capo; ha, altresì, specificato che Damiano si occupava di rifornire gli spacciatori che operavano nelle strade della piazza, operando sotto il controllo di Giuseppe di Giovanni, reggente del mandamento da marzo 2019 a giugno 2020, il quale riforniva di sostanza stupefacente tutte le piazze ricadenti nel suo territorio.Contrariamente a quanto genericamente dedotto dal ricorrente, il Tribunale ha valutato la chiamata in correità del Puccio facendo corretta applicazione del criterio di giudizio indicato dall'art. 192, comrna 3, cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata, infatti, oltre a valutare l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, in quanto sufficientemente precise, spontanee ed autonome, ha valorizzato, quali riscontri, gli elementi emersi dalle due intercettazioni ambientali del 18/2/2020 e del 27/2/2020, di cui il ricorrente, nel tentativo di sollecitare una diversa ricostruzione del quadro indiziario, lamenta la carente valutazione. Dall'ordinanza impugnata risulta, infatti, che nella prima di tali conversazioni [OSCURATO:PERSONA], ritenuto plenipotenziario di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione di tutte le piazze di spaccio del mandamento di [OSCURATO:PERSONA], si lamentava con [OSCURATO:PERSONA] in quanto non riusciva a trovare una persona che si era impegnata a versargli 3000 euro al mese ed il [OSCURATO:PERSONA] gli proponeva di andare con il Damiano e di vendergli qualcosa al prezzo ridotto di "28" in quanto in quel momento vi era carenza di quella merce. Nella seconda conversazione, intercorsa tra Incontrera e Damiano, l'indagato riferiva delle difficoltà a vendere droga, usando termini espliciti quali "erba", "fumo" e "grammi" e Incontrera si dimostrava disponibile ad aiutarlo a vendere in altre piazze; il Damiano informava inoltre, Incontrera che in quel momento c'era una sola persona che spacciava nella piazza del Capo; Incontrera ipotizzava, infine, una riorganizzazione della piazza e Damiano si dimostrava a causa delle difficoltà di reperire dei pusher a causa del reddito di cittadinanza. Dalla lettura complessiva di tali elementi indiziari l'ordinanza impugnata, con motivazione non manifestamente illogica, incensurabile in questa Sede, ha ricostruito il ruolo del ricorrente all'interno del sodalizio collocandolo ad un livello intermedio tra i vertici dell'associazione, autonomamente strutturatasi nell'ambito del mandamento mafioso di [OSCURATO:PERSONA], ed i pusher, occupandosi il Damiano della gestione della piazza e della scelta dei pusher ai quali imponeva l'acquisto in esclusiva della sostanza stupefacente che a sua volta acquistava da Incontrera. 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. manda alla cancelleria per gl
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