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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2021

Cassazione n. 38672/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 21 febbraio 2020 ha integral- mente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 15 marzo 2017, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto a fine di cessione cocaina, fatto commesso il 2 luglio 2016, in conseguenza condannandolo, senza attenuanti generiche, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente si affida a due motivi, con cui lamenta promiscuamente difetto di motivazione e violazione di legge.

2.1. Sotto il primo profilo denunzia la eccessiva afflittività del trattamento sanzionatorio.

2.2. Con il secondo motivo si duole del mancato riconoscimento della sospen- sione condizionale della pena, di cui ricorrerebbero, a suo avviso, i presupposti.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

3.1. La prima delle due riferite doglianze, infatti, è assertiva, assai generica e meramente reiterativa del tema già posto nell'impugnazione di merito e già af- frontato e risolto, con adeguata, congrua e non illogica motivazione (che si rin- viene alle p. 3 della sentenza impugnata), motivazione con la quale, in realtà, il ricorrente non si confronta: donde la vistosa aspecificità dell'impugnazione.

3.2. Con il secondo motivo si mira ad introdurre la denunzia di una ipotetica violazione di legge che però non risulta essere stata in precedenza dedotta.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26/05/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] e C D t-. _ Franc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 21 febbraio 2020 ha integral- mente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 15 marzo 2017, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto a fine di cessione cocaina, fatto commesso il 2 luglio 2016, in conseguenza condannandolo, senza attenuanti generiche, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente si affida a due motivi, con cui lamenta promiscuamente difetto di motivazione e violazione di legge. 2.1. Sotto il primo profilo denunzia la eccessiva afflittività del trattamento sanzionatorio. 2.2. Con il secondo motivo si duole del mancato riconoscimento della sospen- sione condizionale della pena, di cui ricorrerebbero, a suo avviso, i presupposti. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. 3.1. La prima delle due riferite doglianze, infatti, è assertiva, assai generica e meramente reiterativa del tema già posto nell'impugnazione di merito e già af- frontato e risolto, con adeguata, congrua e non illogica motivazione (che si rin- viene alle p. 3 della sentenza impugnata), motivazione con la quale, in realtà, il ricorrente non si confronta: donde la vistosa aspecificità dell'impugnazione. 3.2. Con il secondo motivo si mira ad introdurre la denunzia di una ipotetica violazione di legge che però non risulta essere stata in precedenza dedotta. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] e C D t-. _ Franc
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