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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02398/2026

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26349/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] D ’ ERCOLE , presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - SPECIALIT À [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge; -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO di MILANO n. 1592/2024 depositata il 31/05/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] S.I.T. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per ottenere, ai sensi dell’art. 2033 c.c., la condanna alla restituzione della somma euro 14.701,43, da essa indebitamente pagata per gli importi versati a titolo addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, relativi ai consumi del periodo 2010 –2011. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si costituiva, eccependo l ’ assenza dei presupposti per l’indebito oggettivo e restituzione ex art. 2033 c.c. e l’infondatezza della domanda, in considerazione del principio dell’inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE e della compatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n. 2008/118/CE.

Il Tribunale di Pavia, con sent. n. 1145/2022, accoglieva la domanda attorea, condannando la convenuta alla restituzione di euro 12.016,39, con interessi legali dal 24 febbraio 2020 al saldo e compensava le spese di lite tra le parti.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva appello.

Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] S.I.T. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per chiedere il rigetto del gravame.

La Corte d’appello di Milano, con sent. n. 1592/2024, respingeva l’appello e condannava l’appellante alla rifusione delle spese e dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. 2.Avverso la sentenza della corte territoriale, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] S.I.T. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha resistito con controricorso.

Per l’odierna udienza pubblica, il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] di parte resistente ha depositato memoria e nota spese.

La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. articola il ricorso in quattro motivi.

Precisamente: -con il primo motivo il ricorrente denuncia Violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 , nella parte in cui la corte territoriale ha affermato la sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione di ripetizione dell’indebito.

Deduce che la fonte legittimante il versamento risiedeva nel rapporto contrattuale vigente inter partes; che tale rapporto non sia stato oggetto di contestazione e non è stato dichiarato nullo o risolto; che la somma versata a titolo di accise era conforme al quadro normativo tributario vigente e che l’Erario non abbia a sua volta restituito l’importo; -con il secondo motivo di ricorso denuncia: Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 c.1.

D.L. n. 511/1988 e dell’art. 1 par. 2 della Direttiva n. 2008/118/CE, dell’art. 54 della L. 8 giugno 1990 n. 142, dell’art. 149 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali - TUEL) e dell ’ art. 19 TUEL, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. , nella parte in cui la corte territoriale ha rilevato l’incompatibilità dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica con il dettato dell’art. 1 par. 2 della direttiva 2008/118/CE sull’errato presupposto della mancanza di una “finalità specifica” del tributo.

Sostiene di aver dimostrato le finalità perseguite, nonostante tale finalità non fosse richiesta per la validità dell’imposizione tributaria.

Deduce che l’addizionale provinciale sarebbe un’imposta indiretta ovvero un tributo autonomo e precisa che i singoli stati sono liberi di stabilire i livelli impositivi secondo la propria discrezionalità; -con il terzo motivo denuncia: Violazione e falsa applicazione– alla luce del fermo principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE – dell ’ art. 6 c.1.

D.L. n. 511/1988, della Direttiva n. 2008/118/CE art. 1 par. 2, dell’art. 4 comma 3 del TUE, dell’art. 288 TFUE, degli artt. 11 e 117 Cost, in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3. , nella parte in cui la corte territoriale ha violato il principio dell’inefficacia c.d. orizzontale relativa ai rapporti tra il diritto dell’Unione e il diritto nazionale.

Osserva che il principio non trova applicazione nei rapporti privati, come quello nel caso di specie, ma solo nei rapporti sostanziali e processuali tra la pubblica amministrazione e i privati; -con il quarto motivo denuncia: Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ordine alla condanna al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio. , nella parte in cui la corte territoriale l’ha condannato al pagamento delle spese di giudizio e al rimborso delle spese forfettarie e non ha, invece, compensato le spese di lite in ragione della discordanza degli ordinamenti giurisprudenziali in merito alla materia del contendere. 2.Il ricorso non è fondato.

2.1. Non fondati sono i primi tre motivi -che, in quanto connessi, sono qui trattati congiuntamente - ma la motivazione della sentenza impugnata va corretta.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. il principio affermato da Cass. 13740/25 e ribadito già finora almeno da Cass. n. 13741/25, n. 16992/25, n. 16993/25, n. 17642/25, n. 17643/25, n. 28198/25, n. 28199/25, n. 28200/25, n. 28517/25, n. 28518/25, n. 28527/25, n. 28840/25, n. 28841/25, n. 29055/25: al quale il Collegio presta convinta adesione), In tema di addebito dell’addizionale provinciale di cui all’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall’art. 4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012), il consumatore finale - se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l’imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell’Unione Europea - è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell’ordinario termine decennale di prescrizione, l’azione di ripetizione dell’indebito stesso ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43 del 2025) comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione .

Avuto riguardo al disposto di cui sensi all’art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ., è qui sufficiente fare integrale richiamo alla motivazione della prima delle menzionate sentenze per giustificare il rigetto dei motivi in esame, con opportuna correzione della motivazione della qui gravata sentenza, del ricorso oggi esaminato.

2.2. Manifestamente infondato –e, quindi, inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ. –è il quarto motivo.

Invero, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, SU n. 14989/2005, alla quale si è attenuta tutta la successiva giurisprudenza di legittimità a sezione semplice) il principio per cui «la facoltà di compensare fra le parti le spese del giudizio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a darne ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottatasenza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. 24 luglio 2002, n. 10861; vedi anche Cass. 22 aprile 2005, n. 8540)».

3. Il ricorso, infondati - sia pure previa correzione della motivazione -i primi tre motivi ed inammissibile il quarto, è respinto.

Le spese processuali, relative al presente giudizio di legittimità, vanno dichiarate integralmente compensate, potendo ancora considerarsi recenti il dirimente intervento della Corte costituzionale e l’univoca presa di posizione di questa Corte sulla questione oggetto dei primi tre motivi.

Al rigetto del ricorso consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M La Corte: -rigetta il ricorso; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali; -ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26349/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] D ’ ERCOLE , presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - SPECIALIT À [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge; -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO di MILANO n. 1592/2024 depositata il 31/05/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] S.I.T. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per ottenere, ai sensi dell’art. 2033 c.c., la condanna alla restituzione della somma euro 14.701,43, da essa indebitamente pagata per gli importi versati a titolo addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, relativi ai consumi del periodo 2010 –2011. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si costituiva, eccependo l ’ assenza dei presupposti per l’indebito oggettivo e restituzione ex art. 2033 c.c. e l’infondatezza della domanda, in considerazione del principio dell’inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE e della compatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n. 2008/118/CE. Il Tribunale di Pavia, con sent. n. 1145/2022, accoglieva la domanda attorea, condannando la convenuta alla restituzione di euro 12.016,39, con interessi legali dal 24 febbraio 2020 al saldo e compensava le spese di lite tra le parti. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva appello. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] S.I.T. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per chiedere il rigetto del gravame. La Corte d’appello di Milano, con sent. n. 1592/2024, respingeva l’appello e condannava l’appellante alla rifusione delle spese e dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. 2.Avverso la sentenza della corte territoriale, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] S.I.T. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha resistito con controricorso. Per l’odierna udienza pubblica, il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] di parte resistente ha depositato memoria e nota spese. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. articola il ricorso in quattro motivi. Precisamente: -con il primo motivo il ricorrente denuncia Violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 , nella parte in cui la corte territoriale ha affermato la sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione di ripetizione dell’indebito. Deduce che la fonte legittimante il versamento risiedeva nel rapporto contrattuale vigente inter partes; che tale rapporto non sia stato oggetto di contestazione e non è stato dichiarato nullo o risolto; che la somma versata a titolo di accise era conforme al quadro normativo tributario vigente e che l’Erario non abbia a sua volta restituito l’importo; -con il secondo motivo di ricorso denuncia: Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 c.1. D.L. n. 511/1988 e dell’art. 1 par. 2 della Direttiva n. 2008/118/CE, dell’art. 54 della L. 8 giugno 1990 n. 142, dell’art. 149 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali - TUEL) e dell ’ art. 19 TUEL, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. , nella parte in cui la corte territoriale ha rilevato l’incompatibilità dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica con il dettato dell’art. 1 par. 2 della direttiva 2008/118/CE sull’errato presupposto della mancanza di una “finalità specifica” del tributo. Sostiene di aver dimostrato le finalità perseguite, nonostante tale finalità non fosse richiesta per la validità dell’imposizione tributaria. Deduce che l’addizionale provinciale sarebbe un’imposta indiretta ovvero un tributo autonomo e precisa che i singoli stati sono liberi di stabilire i livelli impositivi secondo la propria discrezionalità; -con il terzo motivo denuncia: Violazione e falsa applicazione– alla luce del fermo principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE – dell ’ art. 6 c.1. D.L. n. 511/1988, della Direttiva n. 2008/118/CE art. 1 par. 2, dell’art. 4 comma 3 del TUE, dell’art. 288 TFUE, degli artt. 11 e 117 Cost, in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3. , nella parte in cui la corte territoriale ha violato il principio dell’inefficacia c.d. orizzontale relativa ai rapporti tra il diritto dell’Unione e il diritto nazionale. Osserva che il principio non trova applicazione nei rapporti privati, come quello nel caso di specie, ma solo nei rapporti sostanziali e processuali tra la pubblica amministrazione e i privati; -con il quarto motivo denuncia: Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ordine alla condanna al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio. , nella parte in cui la corte territoriale l’ha condannato al pagamento delle spese di giudizio e al rimborso delle spese forfettarie e non ha, invece, compensato le spese di lite in ragione della discordanza degli ordinamenti giurisprudenziali in merito alla materia del contendere. 2.Il ricorso non è fondato. 2.1. Non fondati sono i primi tre motivi -che, in quanto connessi, sono qui trattati congiuntamente - ma la motivazione della sentenza impugnata va corretta. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. il principio affermato da Cass. 13740/25 e ribadito già finora almeno da Cass. n. 13741/25, n. 16992/25, n. 16993/25, n. 17642/25, n. 17643/25, n. 28198/25, n. 28199/25, n. 28200/25, n. 28517/25, n. 28518/25, n. 28527/25, n. 28840/25, n. 28841/25, n. 29055/25: al quale il Collegio presta convinta adesione), In tema di addebito dell’addizionale provinciale di cui all’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall’art. 4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012), il consumatore finale - se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l’imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell’Unione Europea - è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell’ordinario termine decennale di prescrizione, l’azione di ripetizione dell’indebito stesso ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43 del 2025) comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione . Avuto riguardo al disposto di cui sensi all’art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ., è qui sufficiente fare integrale richiamo alla motivazione della prima delle menzionate sentenze per giustificare il rigetto dei motivi in esame, con opportuna correzione della motivazione della qui gravata sentenza, del ricorso oggi esaminato. 2.2. Manifestamente infondato –e, quindi, inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ. –è il quarto motivo. Invero, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, SU n. 14989/2005, alla quale si è attenuta tutta la successiva giurisprudenza di legittimità a sezione semplice) il principio per cui «la facoltà di compensare fra le parti le spese del giudizio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a darne ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottatasenza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. 24 luglio 2002, n. 10861; vedi anche Cass. 22 aprile 2005, n. 8540)». 3. Il ricorso, infondati - sia pure previa correzione della motivazione -i primi tre motivi ed inammissibile il quarto, è respinto. Le spese processuali, relative al presente giudizio di legittimità, vanno dichiarate integralmente compensate, potendo ancora considerarsi recenti il dirimente intervento della Corte costituzionale e l’univoca presa di posizione di questa Corte sulla questione oggetto dei primi tre motivi. Al rigetto del ricorso consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M La Corte: -rigetta il ricorso; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali; -ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi
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