CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 43415/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI TARANTOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, accogliendo parzialmente l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze emesse dallo stesso Giudice il 7/7/2017 e il 22/11/2017, determinando per tali reati la pena complessiva di anni 6 e mesi 2 di reclusione ed euro 1.300 di multa. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, deducendo violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione aveva già provveduto sull'istanza di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con le due sentenze con una precedente ordinanza del 18/9/2019, con la quale aveva riconosciuto il vincolo e aveva determinato la pena complessiva di anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 1.400 di multa. Si trattava di decisione passata in giudicato che non poteva essere modificata. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Il principio del "ne bis in idem" è applicabile in via analogica con riferimento alle ordinanze del giudice dell'esecuzione nei casi in cui esso costituisca l'unico strumento possibile per eliminare uno dei due provvedimenti emessi per lo stesso fatto contro la stessa persona (Sez. 5, n. 34324 del 07/10/2020, Regano, Rv. 280033). In effetti, dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. si evince la portata del cd. "giudicato esecutivo", che opera, peraltro, soltanto per le questioni dedotte ed effettivamente decise, tanto da imporre la declaratoria di inammissibilità di istanze con cui si ripropongono questioni già decise, basate sui medesimi elementi. Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza impugnata, ha riconosciuto la continuazione tra due reati che già, in precedenza, aveva ritenuto riuniti per continuazione: quindi, su questo aspetto, emettendo una decisione inefficace.Peraltro, nel determinare la pena complessiva, il giudice dell'esecuzione aveva adottato una decisione differente risipetto a quella precedente, senza che ciò fosse giustificata da elementi nuovi: con ciò violando, appunto, il principio del ne bis in idem. L'ordinanza impugnata, in definitiva, deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso I'll ottobre 2022 Il Consigliere estens