CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 11241/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 25/5/2021 dalla Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo dichiarava tardivo l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, con la quale era stato condannato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. 2. Avverso la suddetta sentenza, l'imputato ha proposto un unico motivo di ricorso, con il quale deduce che erroneamente l'appello era stato giudicato tardivo, posto che la sentenza di primo grado era stata pronunciata il 27 settembre 2017, con termine per deposito della motivazione indicato in 60 giorni. Il termine per l'impugnazione, pertanto, scadeva in data 11 gennaio 2018 e l'atto di appello risultava spedito con raccomandata in data 10 gennaio 2018, pervenendo in cancelleria il successivo 12 gennaio 2018. La Corte di appello aveva erroneamente fatto riferimento al giorno in cui l'appello era pervenuto in cancelleria, anziché a quello di spedizione, conseguentemente ritenendo la tardività dell'impugnazione. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre premettere che, per consolidata giurisprudenza, in tema di modalità di presentazione dell'atto di impugnazione, se l'atto è presentato a mezzo del servizio postale, deve aversi riguardo, ai fini della verifica della tempestività della impugnazione, alla data di spedizione della raccomandata (in tal senso si veda, da ultimo, Sez.4, n.26460 del 10/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267732). Nel caso di specie, la consultazione degli atti, consentita in considerazione della natura processuale del vizio dedotto, ha consentito di accertare che effettivamente l'atto di impugnazione è stato spedito in tempo utile (10 gennaio 2018), sicchè erroneamente la Corte d'appello ne ha dichiarato la tardività facendo riferimento alla data di ricezione. 3. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Così deciso il 2 marzo 2022 o, Il Consigliere estensore I resiOente