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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 12606/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 36666/22 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione quanto ai reati ex art. 495 cod. pen. di cui al capo c) commessi sino al 23 gennaio 2014 e ha rideterminato la pena per quelli residui oggetto di contestazione; Rilevato che l'unico motivo in cui si articola il ricorso — con cui si contesta vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento punitivo -- è inammissibile posto che sul punto vi è congrua motivazione della Corte territoriale (cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 36666/22 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione quanto ai reati ex art. 495 cod. pen. di cui al capo c) commessi sino al 23 gennaio 2014 e ha rideterminato la pena per quelli residui oggetto di contestazione; Rilevato che l'unico motivo in cui si articola il ricorso — con cui si contesta vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento punitivo -- è inammissibile posto che sul punto vi è congrua motivazione della Corte territoriale (cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 12606/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris