CassazionesentenzaSezione UDecisione del 6 agosto 2026
Cassazione n. 24507/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
,nella causa traCASA di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa disgiuntamente econgiuntamente in virtù di procura speciale allegata alla memoria di costituzionein data 18.2.2025 dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Luccitti, che hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c.; elettivamenteNumero registro generale 2993/2025Numero sezionale 112/2026Numero di raccolta generale 24507/2026Data pubblicazione 06/08/2026domiciliata in Roma, alla via Susa, n. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] DiDomenica.ATTRICE innanzi al Tribunale di Ascoli PicenocontroAZIENDA [OSCURATO:PERSONA] di ANCONA, in funzione di GestioneLiquidatoria della soppressa [OSCURATO:PERSONA] delle Marche –ASUR – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del direttore generale ecommissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Macerata, allavia Ancona, n. 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato ilproprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procuraallegata alla memoria di costituzione in data 28.2.2026.CONVENUTA innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione nell’adunanza in camera di consiglio del 24 marzo 2026 delconsigliere dottor [OSCURATO:PERSONA],lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratoregenerale dottoressa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione delgiudice ordinario,RILEVATO CHE1. Con atto in data 10.10.2011 la “Casa di [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.citava l’ “[OSCURATO:PERSONA] delle Marche” - pur nelle suearticolazioni costituite dalla “[OSCURATO:PERSONA] n. 5 di [OSCURATO:PERSONA]” e dalla“[OSCURATO:PERSONA] n. 12 di [OSCURATO:PERSONA] del Tronto” - a comparire dinanzi alTribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di S. Benedetto del Tronto.Numero registro generale 2993/2025Numero sezionale 112/2026Numero di raccolta generale 24507/2026Data pubblicazione 06/08/2026Chiedeva accertare e dichiarare che parte convenuta si era resa inadempientealle obbligazioni assunte con il contratto stipulato il 31.7.2009, “perdell’affidamento di un piano di prestazioni di ricovero e di specialisticaambulatoriale per l’anno 2009”, “con riferimento agli abbattimenti disposti conla Determina del Direttore della [OSCURATO:PERSONA] delleMarche - [OSCURATO:PERSONA] n. 12 di [OSCURATO:PERSONA] del Tronto n. 690 del 27giugno 2011”;chiedeva accertare e dichiarare che gli importi dovuti da parte convenuta adessa attrice in virtù del siglato contratto, alla data del 27.6.2011, erano pari adeuro 1.801.144,96, oltre interessi moratori;chiedeva condannare parte convenuta al pagamento dell’importo anzidettocon l’aggravio delle spese di lite.2. Si costituiva l’ “[OSCURATO:PERSONA] delle Marche”.Eccepiva pregiudizialmente il difetto di giurisdizione dell’adito tribunale.3. Con sentenza n. 260 del 16.7.2012 il tribunale dichiarava il proprio difettodi giurisdizione.4. Con ricorso in data 21.1.2013 la “Casa di [OSCURATO:PERSONA]”riproposizione del giudizio innanzi al T.A.R. per le Marche.Resisteva l’ “[OSCURATO:PERSONA] di Ancona”, anche in funzione diGestione Liquidatoria della soppressa “[OSCURATO:PERSONA] delleMarche”.Numero registro generale 2993/2025Numero sezionale 112/2026Numero di raccolta generale 24507/2026Data pubblicazione 06/08/20265. Con ordinanza n. 86 del 10.2.2025 il T.A.R. per le Marche ha sollevato ilconflitto negativo di giurisdizione e, per l’effetto, ha disposto la rimessione degliIl T.A.R. ha evidenziato che nella specie si verte “in materia di controlli diappropriatezza, con contestazione della loro regolarità procedurale”; che nellaspecie inoltre è oggetto di contestazione “la corretta applicazione dei criteri pergli abbattimenti che hanno portato all’impugnato provvedimento di liquidazionealla Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. delle prestazioni di spedalità erogate agliassistiti della Regione Marche e di fuori regione nell’anno 2009” (così ordinanzaT.A.R., pag. 3).Ha evidenziato ulteriormente che la “Casa di Cura” ricorrente si era dolutadelle modalità di calcolo del valore della produzione a chiusura dell’anno diriferimento e degli abbattimenti applicati, modalità in relazione alle quali nonveniva in rilievo un potere amministrativo discrezionale.Ha evidenziato quindi che la materia del contendere inerisce alla “fase relativaallo svolgersi del rapporto convenzionale (…) ed attiene alle modalità diquantificazione delle prestazioni da riconoscersi” (così ordinanza T.A.R., pag. 3).Ha evidenziato quindi che la controversia è da reputar devoluta allagiurisdizione del giudice ordinario, siccome concernente l’effettiva debenza deicorrispettivi pretesi dal concessionario e per nulla involgente “la verificadell’azione autoritativa della P.A.” (così ordinanza T.A.R., pag. 3).6. La “Casa di [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. con memoria in data 18.2.2025si è rimessa, in punto di giurisdizione, alla statuizione delle Sezioni Unite.Numero registro generale 2993/2025Numero sezionale 112/2026Numero di raccolta generale 24507/2026Data pubblicazione 06/08/2026L’ “[OSCURATO:PERSONA] di Ancona”, in funzione di GestioneLiquidatoria della soppressa “[OSCURATO:PERSONA] delle Marche –ASUR”, con memoria in data 28.2.2026 ha chiesto dichiararsi la giurisdizionedel giudice amministrativo.Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte datate 2.3.2026; hachiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.CONSIDERATO CHE7. Con l’iniziale atto di citazione a comparire dinanzi al Tribunale di AscoliPiceno la “Casa di Cura” esponeva che con la determina n. 690/2011 deldirettore della “[OSCURATO:PERSONA] 12 – [OSCURATO:PERSONA]” della “A.S.U.R. dellaRegione Marche”, avente ad oggetto la corresponsione – in favore di essa “[OSCURATO:PERSONA]” - del saldo delle prestazioni di spedalità erogate agli assistiti dellaRegione Marche e di fuori Regione nell’anno 2009, erano stati applicati in suodanno una serie di “abbattimenti” rispetto ai compensi ad essa accordati con ilcontratto sottoscritto in data 31.7.2009 (cfr. ricorso in riassunzione innanzi alT.A.R., ove alle pagg. 3 e ss. è riprodotto il testo dell’iniziale citazione).Con l’iniziale citazione ulteriormente la “Casa di Cura” censurava comeingiusti ed illegittimi gli abbattimenti di cui alla determina n. 690/2011 perchéeseguiti in assenza di contraddittorio e non concordati (cfr. ricorso inriassunzione innanzi al T.A.R., pag. 10), perché era errato l’abbattimento per leprestazioni di “discolisi con tecnica laser” (cfr. ricorso in riassunzione innanzi alT.A.R., pag. 12), perché era errato “l’abbattimento del 30% dei corrispettivi conriferimento ai ricoveri ordinari di area medica per la stabilizzazione di pazientianziani” (cfr. ricorso in riassunzione innanzi al T.A.R., pag. 13), perché “l’esameNumero registro generale 2993/2025Numero sezionale 112/2026Numero di raccolta generale 24507/2026Data pubblicazione 06/08/2026delle tabelle allegate (…) alla Determina n. 690/2011 evidenzia[va] (…)numerosi casi di duplicazione degli abbattimenti per le medesime cartellecliniche (…)” (cfr. ricorso in riassunzione innanzi al T.A.R., pag. 13), perché “laASUR [aveva] eseguito i controlli rifluiti nella Determina n. 690/2011esaminando, unilateralmente, le cartelle cliniche a cui ha accesso diretto on-line” (cfr. ricorso in riassunzione innanzi al T.A.R., pag. 14).8. Orbene, al cospetto delle evidenziate ragioni di doglianza vanno condivisie recepiti i rilievi – dapprima riferiti - del T.A.R. per le Marche.E dunque il postulato per cui la materia del contendere “si colloca (…) nellafase relativa allo svolgersi del rapporto convenzionale (…) senza coinvolgere laverifica dell’azione autoritativa della P.A.” (così ordinanza T.A.R., pag. 3), sì chenella specie non sussistono “spazi per una valutazione discrezionaledell’Amministrazione” (così ordinanza T.A.R., pag. 4).9. In questo senso, propriamente, depone l’univoca elaborazione di questeSezioni Unite.Più esattamente, la vicenda controversa de qua è senz’altro ascrivibile agliinsegnamenti che seguono.In caso di prestazioni sanitarie effettuate in regime di accreditamento, lecontroversie relative all’interpretazione e all’esecuzione dell’accordocontrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità, tra l’A.S.L. e la strutturaprivata concessionaria, aventi contenuto meramente patrimoniale sono devoluteal giudice ordinario, ai sensi dell'art. 133, 1° co., lett. c), del d.lgs. n. 104 del2010, non venendo in rilievo l’esercizio, da parte della PubblicaAmministrazione, di poteri autoritativi e discrezionali (cfr. Cass. sez. un. (ord.)Numero registro generale 2993/2025Numero sezionale 112/2026Numero di raccolta generale 24507/2026Data pubblicazione 06/08/202620.10.2022, n. 30963 (Rv. 666060-01); Cass. sez. un. (ord.) 28.8.2025, n.24074 (Rv. 675784-01), secondo cui le controversie aventi ad oggetto ladebenza del corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate dalla case di curain regime di concessione pubblica appartengono alla giurisdizione del G.O.,posto che l’accordo funzionale alla regolamentazione delle prestazioni sanitarie,di cui all’art. 8-quinquies d.lgs. n. 502 del 1992, è - a tutti gli effetti - uncontratto di diritto privato, che non concorre alla determinazione dell’azioneautoritativa della P.A. ma si pone a valle di essa, recependo, quale contenutovincolato, il budget fissato dagli atti amministrativi di programmazione; Cass.sez. un. 2.11.2018, n. 28053 (Rv. 651805-01)).Le controversie aventi ad oggetto l’esito dei controlli di appropriatezzaeseguiti dalle A.S.L. sulle strutture private che erogano prestazioni sanitarieoperando in regime concessorio di accreditamento, appartengono allagiurisdizione del giudice ordinario, ex art. 133, 1° co., lett. c), del d.lgs. n. 104del 2010, qualora oggetto della contestazione sia esclusivamente l’esito delcontrollo, il conseguente accertamento dell’inadempimento della concessionariarispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio, le relative richiestepecuniarie ovvero le sanzioni amministrative irrogate (cfr. Cass. sez. un.19.1.2022, n. 1602 (Rv. 663721-01)).10. Pertanto, il conflitto negativo in esame va risolto con la declaratoria dellagiurisdizione del giudice ordinario.Conseguentemente va cassata la sentenza n. 260 del 16.7.2012 del [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di S. Benedetto del Tronto.Numero registro generale 2993/2025Numero sezionale 112/2026Numero di raccolta generale 24507/2026Data pubblicazione 06/08/2026Le parti dunque vanno rimesse nel termine di legge davanti al Tribunale diAscoli Piceno anche ai fini della regolamentazione delle spese del presentegiudizio e dei giudizi svoltisi davanti alle giurisdizioni confliggenti. P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;cassa la sentenza n. 260 del 16.7.2012 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezionedistaccata di [OSCURATO:PERSONA] del Tronto;rimette le parti davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel termine di legge ancheai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio e dei giudizisvoltisi davanti alle giurisdizioni confliggenti.Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle sezioni unite civili dellaCorte Suprema di cassazione il 24 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola