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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19317/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 9.10.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il GUP di Cremona aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati loro in concorso e rispettivamente ascritti ovvero, il solo [OSCURATO:PERSONA], della tentata rapina di cui al capo c) e del furto pluriaggravato di cui al capo b); entrambi, invece, delle rapine di cui ai capi a), e), f), g) e del porto d'arma da fuoco di cui al capo i) per cui, ritenuti tutti i fatti di reato riuniti nel vincolo della continuazione oltre che, per il [OSCURATO:PERSONA] con quelli già giudicati con sentenza n. 1593 della Corte di Appello di Milano del 5.4.2004 e per il Ferrari con quelli già giudicati con sentenza del GIP di Milano del 18.11.2003; applicata infine la diminuente per il rito abbreviato, aveva perciò e conclusivamente condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pena complessiva di anni 1 e mesi 11 di reclusione ed Euro 600 di multa in aumento rispetto alla pena comminata con la sentenza della Corte di Appello di Milano; [OSCURATO:PERSONA] alle pena complessiva di mesi 10 di reclusione ed Euro 450 di multa in aumento rispetto a quella comminata con la sentenza del GIP di Milano; entrambi, infine, al pagamento delle spese processuali;

2. la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati quanto al reato contestato al capo i) perché estinto per intervenuta prescrizione ed ha indeterminato le pene inflitte in primo grado in anni 1 e mesi 9 di reclusione ed Euro 550 di multa per il [OSCURATO:PERSONA] ed in mesi 8 di reclusione ed Euro 400 di multa per il Ferrari, da calcolarsi comunque in aumento rispetto alle suindicate precedenti condanne;

3. ricorrono per cassazione i difensori del [OSCURATO:PERSONA] e del Ferrari lamentando: 3.1 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: 3.1.1 carenza di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità del ricorrente quanto ai reati contestati ai capi a), b), c), e), f), e g) della rubrica: rileva che la Corte territoriale ha confermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta della analisi dei tabulati telefonici e delle dichiarazioni degli imputati di reato connesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di cui la difesa aveva dedotto, con l'atto di appello, la insufficienza in mancanza di riscontri da filmati o riconoscimenti personali o fotografici; ribadisce la già segnalata genericità ed equivocità dei tracciamenti del telefono tenuto conto della ampiezza delle aree coperte dalle singole celle e del fatto che non vi era certezza sul suo utilizzatore in quel momento mentre, con riguardo alle dichiarazioni dei chiamanti in correità, la loro genericità ed insufficienza sotto il profilo individualizzante sottolineando in particolare la inadeguatezza della lettura frazionata di quelle rese dal [OSCURATO:PERSONA]; rileva, quindi, come la Corte non abbia potuto superare le doglianze difensive finendo per fondare la decisione sul solo dato dei tracciati telefonici; 3.1.2 inosservanza di norme di legge con riferimento agli artt. 157 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. quanto al delitto di furto pluriaggravato di cui al capo b) della rubrica: rileva che la Corte ha errato nel non dichiarare la intervenuta prescrizione del reato di cui al capo b) già maturata alla data della sentenza di secondo grado; sottolinea che, ai fini del calcolo dei tempi di prescrizione, la disciplina più favorevole è infatti quella introdotta dalla legge 251 del 2005 e che il termine massimo, tenendo conto delle interruzioni intervenute nel corso del procedimento e della recidiva qualificata, era di anni 16 e mesi 8, ampiamente decorso alla data della sentenza di appello; 3.1.3 contraddittorietà, manifesta illogicità e carenza della motivazione in ordine alla individuazione di un aumento eccessivo ai sensi dell'art. 81 cod. pen. per i capi a), c), e), f) e g): segnala che il GUP e la Corte di Appello di Brescia hanno determinato l'entità dell'aumento di pena operato sulla condanna inflitta al ricorrente dalla Corte di Appello di Milano del 5.4.2004 nella misura di mesi 6 di reclusione per i delitti di rapina consumati e di mesi quattro e giorni quindici per la rapina tentata mentre la Corte di Appello di Milano aveva operato un aumento di mesi 3 per ciascun episodio simile; rileva che la Corte territoriale ha omesso di motivare sulla specifica censura articolata in merito alla entità dell'aumento intervenuto invece in misura doppia rispetto a quanto era stato fatto dalla Corte di Appello di Milano; 3.2 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: 3.2.1 violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen.: rileva che la sentenza impugnata si fonda pressoché esclusivamente sulle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva riferito, nell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di aver partecipato ad alcune rapine insieme ad alcuni complici tra cui, per l'appunto, il Ferrari; segnala che, nonostante la loro genericità, le dichiarazioni sono state giudicate idonee a fondare la responsabilità del ricorrente per tre rapine oggetto del presente procedimento mentre, dal canto suo, l'altro chiamante, [OSCURATO:PERSONA], pur avendo confessato varie rapine per lo più sovrapponibili a quelle del [OSCURATO:PERSONA], aveva affermato di non aver mai agito in compagnia del ricorrente; aggiunge che nessuna reale valenza confermativa poteva essere attribuita alla presenza sul posto di una utenza cellulare solitamente in uso al Ferrari non essendovi prova né di colui che la avesse in uso né della sua partecipazione al fatto delittuoso; conclude perciò nel senso che alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] è stata attribuita una valenza probatoria in realtà insussistente perché oggetto di una valutazione operata in contrasto con i principi dettati dal codice di rito; 3.2.2 mancanza e/o illogicità ella motivazione risultante dal testo stesso del provvedimento impugnato: segnala che le considerazioni esposte nel primo motivo sono suscettibili di essere spese anche sotto il profilo del vizio della motivazione ed evidenzia le aporie logiche di cui la sentenza impugnata sarebbe affetta; sottolinea, da questo punto di vista, che la chiamata del [OSCURATO:PERSONA] e le dichiarazioni del Ferrari non possono automaticamente estendersi ai fatti oggetto di altro procedimento e, per altro verso, non possono smentire quelle rese dal [OSCURATO:PERSONA]; sottolinea, in definitiva, come la sentenza sia affetta da molteplici salti logici che ne impongono l'annullamento;

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi: rileva, infatti, che si è in presenza di una "doppia conforme" sulla responsabilità e che le censure articolate dalla difesa siano meramente riproduttive e reiterative delle doglianze articolate con l'atto di appello ed adeguatamente risolte dal giudice di merito con motivazione con cui il ricorsi non si confrontano finendo con il sollecitare una rivalutazione dell'intero materiale probatorio non consentita in sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è complessivamente infondato mentre quello del Ferrari è inammissibile perché articolato su censure in gran parte non consentite in questa sede ovvero, comunque, manifestamente infondate.

1. Le due sentenze di merito hanno ricostruito i fatti sulla scorta di una conforme valutazione, nei due gradi di merito, delle medesime emergenze istruttorie: si tratta di una vicenda che si inscrive nell'ambito di una indagine relativa a numerosissime rapine perpetrate in danno di supermercati in Provincia di Milano, Cremona, Lodi e Brescia e consumate nel corso del 2001 con modalità sostanzialmente analoghe; il 16.12.2001 era intervenuto il fermo e la misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata applicata la misura carceraria agli odierni ricorrenti per 49 rapine commesse tra il 16.3.2001 ed il 26.5.2001.

Come si legge nelle sentenze di merito, il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] avevano reso dichiarazioni ampiamente confessorie anche rispetto ad altri episodi non contestati ed avevano coinvolto pienamente (anche se in termini non completamente sovrapponibili) il [OSCURATO:PERSONA]; il [OSCURATO:PERSONA] invece aveva escluso che il Ferrari fosse stato coinvolto nelle rapine in cui egli aveva partecipato insieme agli altri due.

Il primo "gruppo" di imputazioni era stato definito a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con sentenza della Corte di Appello di Milano del 5.4.2004 definitiva il 6.4.2005, ritenuta utilizzabile ai sensi dell'art. 238bis cod. proc. pen. (cfr, pag. 5 della sentenza impugnata); il Ferrari aveva a sua volta concordato la pena per 48 rapine commesse nello stesso periodo insieme agli altri tre complici definendo la sua posizione con sentenza del GIP del 18.11.2003 irrevocabile il 28.6.2004. 2.1 Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] 2.1.1 Il primo motivo del ricorso si fonda su censure non consentite in questa sede avendo la difesa sviluppato considerazioni simili a quelle già articolate con l'atto di appello in cui era stata dedotta la complessiva inadeguatezza degli elementi di prova posti a fondamento della affermazione di responsabilità dell'imputato con particolare riferimento ai tracciamenti telefonici ed alle dichiarazioni de [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di cui non sarebbe stata consentita una valutazione "frazionata".

La Corte di Appello, evadendo un rilievo non ribadito in questa sede, ha da un lato argomentato sulla attribuibilità delle utenze monitorate e, in ogni caso, congruamente motivato sui rilievi di genericità e non "frazionabilità" delle dichiarazioni dei chiamanti in correità con particolare riferimento a quelle del [OSCURATO:PERSONA] ma, anche, "in parte qua" (ovvero indipendentemente dal tentativo di non coinvolgere il Ferrari), del [OSCURATO:PERSONA]; ha analizzato in maniera specifica la rilevanza dell'apporto del [OSCURATO:PERSONA] segnalando come il suo racconto fosse stato confermato da elementi plurimi ed incontroversi (cfr., pagg. 21-22 della sentenza).

Si trattava, infatti, di rapine eseguite con modalità sostanzialmente analoghe e con uno schema operativo assolutamente consolidato e precisa suddivisione di ruoli: come riferito dal [OSCURATO:PERSONA] nella sua lunga confessione, lui e [OSCURATO:PERSONA] facevano ingresso nel supermercato presentandosi di volta in volta come appartenenti alla GdF, agenti di commercio o altro, ottenendo in tal modo la presenza del responsabile dell'esercizio costretto a quel punto a consegnare il denaro; nel frattempo, il [OSCURATO:PERSONA] aveva il compito di fare da "palo" rimanendo al di fuori dell'esercizio commerciale a bordo di una autovettura rubata poco prima mentre il Ferrari si posizionava a distanza alla guida della sua autovettura consentendo ai complici di fare il "cambio auto" ed allontanarsi con una vettura diversa da quella a bordo della quale potevano esser stati notati salire subito dopo la rapina.

Tale schema operativo era stato riferito anche dal [OSCURATO:PERSONA] nella sua altrettanto ampia confessione quando il correo aveva sostenuto che le rapine erano state ideate dal iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] ma cui non aveva invece partecipato il Ferrari.

I giudici di merito hanno giudicato le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] affidabili e riscontrate da molteplici element;laddove quelle del [OSCURATO:PERSONA] sono state invece giudicate non veritiere in quanto "robustamente" smentite dalle obiettive risultanze istruttorie prime tra tutte le stesse spontanee dichiarazioni rese proprio dal Ferrari nel processo "milanese" conclusosi con l'applicazione concordata della pena che, pur non direttamente riferite ai fatti qui giudicati, erano state considerate rilevanti in quanto insanabilmente in contrasto con quelle del [OSCURATO:PERSONA].

D'altra parte, già la sentenza di primo grado, ampiamente ripercorsa dalla Corte di Appello, aveva minuziosamente ricostruito ciascuno degli episodi contestati evidenziando gli elementi che non consentivano di nutrire dubbio alcuno sulla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] come anche del Ferrari alle singole rapine: a partire da quella ai danni del supermercato LIDL di Cremona, commessa, secondo lo schema consueto, da quattro complici, due che avevano fatto ingresso all'interno dell'esercizio, un altro in attesa a bordo di una prima autovettura ed un quarto poco distante con una seconda autovettura a bordo della quale tutti si sarebbero allontanati.

I giudici di merito hanno infatti spiegato che il terzo complice era stato descritto in termini compatibili con [OSCURATO:PERSONA]; che i telefoni dei Ferrari e del [OSCURATO:PERSONA] avevano agganciato le celle corrispondenti alla ubicazione del supermercato; per quanto riguarda il Ferrari, inoltre, il tracciamento del telefono aveva "rappresentato" il percorso dalla sua abitazione a Manerbio sino al luogo della rapina ed il ritorno a Manerbio in orari compatibili con la consumazione del reato.

Considerazioni analoghe sono state svolte con riguardo alla tentata rapina al supermercato LD di [OSCURATO:PERSONA] ascritta al [OSCURATO:PERSONA]; i giudici di merito hanno congruamente ed esaustivamente argomentato sulla coerenza del racconto della responsabile dell'esercizio commerciale rispetto a quello del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] mentre la presenza del [OSCURATO:PERSONA] era dimostrato dal tracciamento della posizione del suo telefono anche prima della tentata rapina quando i due si erano recati in un altro supermercato LIDL di Roncadelle dove poi non avevano eseguito alcuna rapina ma dove era stato localizzato anche il telefono del [OSCURATO:PERSONA].

Le due sentenze di merito hanno spiegato che il resoconto del [OSCURATO:PERSONA] era stato riscontrato dal tracciamento dei telefoni e dai contatti telefonici intercorsi proprio tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il Ferrari tra le 10.57 e le 11,04 del giorno 19.6.2001 in occasione della rapina perpetrata ai danni del supermercato Famila di Lonato e quando entrambi, nel medesimo lasso di tempo, avevano contattato il [OSCURATO:PERSONA].

E lo stesso dicasi per la rapina al supermercato LIDL di Roncadelle di cui al capo F), ammessa dal [OSCURATO:PERSONA] e per la quale la partecipazione degli odierni ricorrenti risulta dal fatto che i loro telefoni avevano agganciato le "celle" di Roncadelle in orario sovrapponibile alla sua esecuzione.

Da ultimo, analoghi riscontri obiettivi erano stati evidenziati per la rapina al supermercato Famila di Orzinuovi, di cui al capo G).

A fronte degli elementi minuziosamente ripercorsi dalle due sentenze di merito, la difesa non riesce ad evidenziare profili di manifesta illogicità o contraddittorietà della decisione e, nella sostanza, finisce per lamentare una decisione erronea, in quanto fondata su una considerazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio: ma è appena il caso di ribadire che è preclusa alla Corte di cassazione "la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova" (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.). 3.1.2 II secondo motivo del ricorso, con cui la difesa sostiene l'erroneità della decisione della Corte di Appello che avrebbe dovuto prendere atto della maturazione del termine di prescrizione dei reati, è manifestamente infondato: l'eccezione, infatti, non considera la recidiva reiterata e specifica che comporta un aumento della pena nella misura di due terzi (come peraltro convenuto dalla difesa a pag. 4 del ricorso) su cui, peraltro, ai fini del calcolo del tempo utile a prescrivere il reato, va operato quello ulteriore di cui al capoverso dell'art. 161 cod. pen.; questa Corte ha infatti chiarito che, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, la recidiva qualificata incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 57755 del 12/10/2018, Rv. 274721, Saetta; Sez. 6, Sentenza n. 48954 del 21/09/2016, Rv. 268224, Lamirowski che, nel ribadire tale principio, ha inoltre escluso che ciò comporti una violazione del principio del "ne bis in idem sostanziale" o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine /c Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione). 3.1.3 II terzo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

Il GUP di Cremona, infatti, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra gli episodi per cui aveva ritenuto la responsabilità degli imputati sia tra di essi che, in particolare per il [OSCURATO:PERSONA], con quelli già giudicati con sentenza n. 1593 della Corte di Appello di Milano del 5.4.2004; aveva quindi operato, sulla pena-base ivi fissata, un aumento pari a mesi 6 di reclusione ed euro 150 di multa per ciascuna delle rapine di cui ai capi a), e), f), e g), di mesi 3 di reclusione per il furto di cui al capo b) ed il porto d'arma di cui al capo i), di mesi 4 e giorni 15 per la tentata rapina di cui al capo c), con la riduzione, in ogni caso, di un terzo per il rito abbreviato e, perciò, mesi 4 di reclusione per le rapine consumate; mesi 2 di reclusione per il furto ed il porto d'arma e mesi 3 per la rapina tentata.

Vero che nell'atto di appello la difesa aveva lamentato la eccessività e la sproporzione degli aumenti operati dal GUP rispetto a quelli operati dalla Corte di Appello di Milano sottolineando la "serialità" ed omogeneità delle rapine anche in ordine alle modalità operative e che la Corte di Appello (cfr., pag. 22 della sentenza) ha sostanzialmente confermato la pena inflitta dal GUP limitandosi ad eliminare l'aumento per il reato prescritto ma confermando la quantificazione operata dal primo giudice.

Come è pure noto, recentemente le SS.UU. di questa Corte hanno avuto modo di chiarire che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite chiarendo che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (cfr., Sez.

U - , Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282269).

Se non ché, a ben guardare, a fronte di una scarna se non lapidaria decisione della Corte di Appello, il GUP non aveva affatto mancato di valorizzare gli elementi di gravità oggettiva e soggettiva delle vicende esaminate giustificando così gli aumenti operati sulla pena base stabilita nell'altro processo; ed in effetti, dopo aver sottolineato la "qualità" delinquenziale delle condotte delittuose "... perpetrate con evidente premeditazione e con freddezza e professionalità veramente inusitate ..." oltre che la personalità del [OSCURATO:PERSONA] il quale "... rappresenta nel contempo scaturigine e anello centrale nella realizzazione delle rapine che non esita a programmare i colpi 'esponendo' alla rischiosa azione esecutiva i più giovani e meno navigati complici", aveva specificamente sottolineato come l'imputato fosse "... già gravato da una pluralità di numerosissimi, reiterati e specifici precedenti penali, privi nei suoi confronti della benché minima efficacia dissuasiva e deterrente" (cfr., pag. 20 della sentenza di primo grado).

Egt stato perciò eZ&Ialla luce di queste valutazioni (cfr., ivi, pag. 21: "... la ponderata considerazione delle segnalate specificità ...") che il GUP aveva individuato la pena "equa e proporzionata ... da computarsi in aumento su quella oggetto della sentenza n. 1593 ..." (cfr., ivi).In altri termini, dunque, l'aumento operato sulla pena già stabilita con la sentenza della Corte di Appello di Milano era stato motivato sia in considerazione della gravità oggettiva dei fatti che della personalità dell'imputato ma, sotto questo aspetto, considerando specificamente la reiterazione nel tempo di condotte criminose che, proprio per la scarsa o nulla efficacia dissuasiva delle precedenti condanne, meritava proprio per questo una risposta sanzionatoria più severa.

Rispetto a questa motivazione, allora, l'atto di appello si era limitato a denunziare la (a questo punto solo apparente) sproporzione tra gli aumenti operati nella sentenza passata in giudicato e quelli portati dalla sentenza impugnata ma che, come si è visto, erano stati fondati su una serie di considerazioni di cui il gravame non aveva tenuto conto.

La Corte di Appello, a fronte della genericità della censura, ha potuto pertanto limitarsi a condividere gli apprezzamenti del primo giudice essendo appena il caso di ribadire che l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi, che la Corte territoriale erroneamente non ha qualificato come tale, può essere rilevata anche in Cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (cfr., Cass. Pen., 2, 9.6.2017 n. 36.111, PG in proc.

P) e che, per contro, deve ritenersi inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 6, 6.10.2015 n. 47.722, Arcone; Cass. Pen., 2, 16.12.2014 n. 10.173, Bianchetti). 3.2 n ricorso del [OSCURATO:PERSONA] ricorso del Ferrari è inammissibile poiché, pur avendo articolato un primo motivo con cui denunzia l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. ed un secondo motivo in cui deduce vizi della motivazione, finisce in realtà per articolate censure sul merito della decisione ovvero sulla valutazione delle prove operata dai giudici di merito senza tuttavia poter evidenziare degli effettivi profili di criticità nella motivazione o profili di violazione di legge riconducibili al catalogo di cui all'art. 606 cod. proc. pen..

Non è inutile ribadire che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Cass. Pen., 2, 4.7.2017 n. 36.119, Agati; Cass. Pen., 1, 10.10.2011 n. 41.738, Pmt in proc.

Longo; Cass. Pen., 6, 15.3.2006 n. 10.951, Casula).

Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 6, 17.3.2015 n. 13.809, 0.).

Né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (cfr., Cass. Pen., 6, 8.3.2016 n. 13.442, [OSCURATO:PERSONA]; conf., Cass. Pen., 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 43.963, PC, Basile).

In particolare, le doglianze dedotte come la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (cfr., Cass. Pen., 1, 20.10.2016 n. lo 42.207, Perorelli; conf., Cass. Pen., 3, 17.10.2012 n. 44.901, F.; conf., da ultimo, Cass.

SS.UU., 16.7.2020 n. 29.541, Filardo).

Detto questo, il motivo di ricorso è articolato su censure di merito e genericamente reiterative di doglianze difensive già avanzate con l'atto di appello ed a cui la Corte territoriale ha fornito risposte esaustive in fatto e corrette in diritto; per altro verso, si tratta di doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito sulla scorta di una puntuale e minuziosa ricostruzione delle singole vicende e degli episodi in cui è risultato coinvolto il Ferrari, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali mentre il Ferrari va condannato al pagamento, oltre che delle spese, anche della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. rigetta il ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 9.10.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il GUP di Cremona aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati loro in concorso e rispettivamente ascritti ovvero, il solo [OSCURATO:PERSONA], della tentata rapina di cui al capo c) e del furto pluriaggravato di cui al capo b); entrambi, invece, delle rapine di cui ai capi a), e), f), g) e del porto d'arma da fuoco di cui al capo i) per cui, ritenuti tutti i fatti di reato riuniti nel vincolo della continuazione oltre che, per il [OSCURATO:PERSONA] con quelli già giudicati con sentenza n. 1593 della Corte di Appello di Milano del 5.4.2004 e per il Ferrari con quelli già giudicati con sentenza del GIP di Milano del 18.11.2003; applicata infine la diminuente per il rito abbreviato, aveva perciò e conclusivamente condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pena complessiva di anni 1 e mesi 11 di reclusione ed Euro 600 di multa in aumento rispetto alla pena comminata con la sentenza della Corte di Appello di Milano; [OSCURATO:PERSONA] alle pena complessiva di mesi 10 di reclusione ed Euro 450 di multa in aumento rispetto a quella comminata con la sentenza del GIP di Milano; entrambi, infine, al pagamento delle spese processuali; 2. la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati quanto al reato contestato al capo i) perché estinto per intervenuta prescrizione ed ha indeterminato le pene inflitte in primo grado in anni 1 e mesi 9 di reclusione ed Euro 550 di multa per il [OSCURATO:PERSONA] ed in mesi 8 di reclusione ed Euro 400 di multa per il Ferrari, da calcolarsi comunque in aumento rispetto alle suindicate precedenti condanne; 3. ricorrono per cassazione i difensori del [OSCURATO:PERSONA] e del Ferrari lamentando: 3.1 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: 3.1.1 carenza di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità del ricorrente quanto ai reati contestati ai capi a), b), c), e), f), e g) della rubrica: rileva che la Corte territoriale ha confermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta della analisi dei tabulati telefonici e delle dichiarazioni degli imputati di reato connesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di cui la difesa aveva dedotto, con l'atto di appello, la insufficienza in mancanza di riscontri da filmati o riconoscimenti personali o fotografici; ribadisce la già segnalata genericità ed equivocità dei tracciamenti del telefono tenuto conto della ampiezza delle aree coperte dalle singole celle e del fatto che non vi era certezza sul suo utilizzatore in quel momento mentre, con riguardo alle dichiarazioni dei chiamanti in correità, la loro genericità ed insufficienza sotto il profilo individualizzante sottolineando in particolare la inadeguatezza della lettura frazionata di quelle rese dal [OSCURATO:PERSONA]; rileva, quindi, come la Corte non abbia potuto superare le doglianze difensive finendo per fondare la decisione sul solo dato dei tracciati telefonici; 3.1.2 inosservanza di norme di legge con riferimento agli artt. 157 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. quanto al delitto di furto pluriaggravato di cui al capo b) della rubrica: rileva che la Corte ha errato nel non dichiarare la intervenuta prescrizione del reato di cui al capo b) già maturata alla data della sentenza di secondo grado; sottolinea che, ai fini del calcolo dei tempi di prescrizione, la disciplina più favorevole è infatti quella introdotta dalla legge 251 del 2005 e che il termine massimo, tenendo conto delle interruzioni intervenute nel corso del procedimento e della recidiva qualificata, era di anni 16 e mesi 8, ampiamente decorso alla data della sentenza di appello; 3.1.3 contraddittorietà, manifesta illogicità e carenza della motivazione in ordine alla individuazione di un aumento eccessivo ai sensi dell'art. 81 cod. pen. per i capi a), c), e), f) e g): segnala che il GUP e la Corte di Appello di Brescia hanno determinato l'entità dell'aumento di pena operato sulla condanna inflitta al ricorrente dalla Corte di Appello di Milano del 5.4.2004 nella misura di mesi 6 di reclusione per i delitti di rapina consumati e di mesi quattro e giorni quindici per la rapina tentata mentre la Corte di Appello di Milano aveva operato un aumento di mesi 3 per ciascun episodio simile; rileva che la Corte territoriale ha omesso di motivare sulla specifica censura articolata in merito alla entità dell'aumento intervenuto invece in misura doppia rispetto a quanto era stato fatto dalla Corte di Appello di Milano; 3.2 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: 3.2.1 violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen.: rileva che la sentenza impugnata si fonda pressoché esclusivamente sulle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva riferito, nell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di aver partecipato ad alcune rapine insieme ad alcuni complici tra cui, per l'appunto, il Ferrari; segnala che, nonostante la loro genericità, le dichiarazioni sono state giudicate idonee a fondare la responsabilità del ricorrente per tre rapine oggetto del presente procedimento mentre, dal canto suo, l'altro chiamante, [OSCURATO:PERSONA], pur avendo confessato varie rapine per lo più sovrapponibili a quelle del [OSCURATO:PERSONA], aveva affermato di non aver mai agito in compagnia del ricorrente; aggiunge che nessuna reale valenza confermativa poteva essere attribuita alla presenza sul posto di una utenza cellulare solitamente in uso al Ferrari non essendovi prova né di colui che la avesse in uso né della sua partecipazione al fatto delittuoso; conclude perciò nel senso che alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] è stata attribuita una valenza probatoria in realtà insussistente perché oggetto di una valutazione operata in contrasto con i principi dettati dal codice di rito; 3.2.2 mancanza e/o illogicità ella motivazione risultante dal testo stesso del provvedimento impugnato: segnala che le considerazioni esposte nel primo motivo sono suscettibili di essere spese anche sotto il profilo del vizio della motivazione ed evidenzia le aporie logiche di cui la sentenza impugnata sarebbe affetta; sottolinea, da questo punto di vista, che la chiamata del [OSCURATO:PERSONA] e le dichiarazioni del Ferrari non possono automaticamente estendersi ai fatti oggetto di altro procedimento e, per altro verso, non possono smentire quelle rese dal [OSCURATO:PERSONA]; sottolinea, in definitiva, come la sentenza sia affetta da molteplici salti logici che ne impongono l'annullamento; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi: rileva, infatti, che si è in presenza di una "doppia conforme" sulla responsabilità e che le censure articolate dalla difesa siano meramente riproduttive e reiterative delle doglianze articolate con l'atto di appello ed adeguatamente risolte dal giudice di merito con motivazione con cui il ricorsi non si confrontano finendo con il sollecitare una rivalutazione dell'intero materiale probatorio non consentita in sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è complessivamente infondato mentre quello del Ferrari è inammissibile perché articolato su censure in gran parte non consentite in questa sede ovvero, comunque, manifestamente infondate. 1. Le due sentenze di merito hanno ricostruito i fatti sulla scorta di una conforme valutazione, nei due gradi di merito, delle medesime emergenze istruttorie: si tratta di una vicenda che si inscrive nell'ambito di una indagine relativa a numerosissime rapine perpetrate in danno di supermercati in Provincia di Milano, Cremona, Lodi e Brescia e consumate nel corso del 2001 con modalità sostanzialmente analoghe; il 16.12.2001 era intervenuto il fermo e la misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata applicata la misura carceraria agli odierni ricorrenti per 49 rapine commesse tra il 16.3.2001 ed il 26.5.2001. Come si legge nelle sentenze di merito, il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] avevano reso dichiarazioni ampiamente confessorie anche rispetto ad altri episodi non contestati ed avevano coinvolto pienamente (anche se in termini non completamente sovrapponibili) il [OSCURATO:PERSONA]; il [OSCURATO:PERSONA] invece aveva escluso che il Ferrari fosse stato coinvolto nelle rapine in cui egli aveva partecipato insieme agli altri due. Il primo "gruppo" di imputazioni era stato definito a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con sentenza della Corte di Appello di Milano del 5.4.2004 definitiva il 6.4.2005, ritenuta utilizzabile ai sensi dell'art. 238bis cod. proc. pen. (cfr, pag. 5 della sentenza impugnata); il Ferrari aveva a sua volta concordato la pena per 48 rapine commesse nello stesso periodo insieme agli altri tre complici definendo la sua posizione con sentenza del GIP del 18.11.2003 irrevocabile il 28.6.2004. 2.1 Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] 2.1.1 Il primo motivo del ricorso si fonda su censure non consentite in questa sede avendo la difesa sviluppato considerazioni simili a quelle già articolate con l'atto di appello in cui era stata dedotta la complessiva inadeguatezza degli elementi di prova posti a fondamento della affermazione di responsabilità dell'imputato con particolare riferimento ai tracciamenti telefonici ed alle dichiarazioni de [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di cui non sarebbe stata consentita una valutazione "frazionata". La Corte di Appello, evadendo un rilievo non ribadito in questa sede, ha da un lato argomentato sulla attribuibilità delle utenze monitorate e, in ogni caso, congruamente motivato sui rilievi di genericità e non "frazionabilità" delle dichiarazioni dei chiamanti in correità con particolare riferimento a quelle del [OSCURATO:PERSONA] ma, anche, "in parte qua" (ovvero indipendentemente dal tentativo di non coinvolgere il Ferrari), del [OSCURATO:PERSONA]; ha analizzato in maniera specifica la rilevanza dell'apporto del [OSCURATO:PERSONA] segnalando come il suo racconto fosse stato confermato da elementi plurimi ed incontroversi (cfr., pagg. 21-22 della sentenza). Si trattava, infatti, di rapine eseguite con modalità sostanzialmente analoghe e con uno schema operativo assolutamente consolidato e precisa suddivisione di ruoli: come riferito dal [OSCURATO:PERSONA] nella sua lunga confessione, lui e [OSCURATO:PERSONA] facevano ingresso nel supermercato presentandosi di volta in volta come appartenenti alla GdF, agenti di commercio o altro, ottenendo in tal modo la presenza del responsabile dell'esercizio costretto a quel punto a consegnare il denaro; nel frattempo, il [OSCURATO:PERSONA] aveva il compito di fare da "palo" rimanendo al di fuori dell'esercizio commerciale a bordo di una autovettura rubata poco prima mentre il Ferrari si posizionava a distanza alla guida della sua autovettura consentendo ai complici di fare il "cambio auto" ed allontanarsi con una vettura diversa da quella a bordo della quale potevano esser stati notati salire subito dopo la rapina. Tale schema operativo era stato riferito anche dal [OSCURATO:PERSONA] nella sua altrettanto ampia confessione quando il correo aveva sostenuto che le rapine erano state ideate dal iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] ma cui non aveva invece partecipato il Ferrari. I giudici di merito hanno giudicato le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] affidabili e riscontrate da molteplici element;laddove quelle del [OSCURATO:PERSONA] sono state invece giudicate non veritiere in quanto "robustamente" smentite dalle obiettive risultanze istruttorie prime tra tutte le stesse spontanee dichiarazioni rese proprio dal Ferrari nel processo "milanese" conclusosi con l'applicazione concordata della pena che, pur non direttamente riferite ai fatti qui giudicati, erano state considerate rilevanti in quanto insanabilmente in contrasto con quelle del [OSCURATO:PERSONA]. D'altra parte, già la sentenza di primo grado, ampiamente ripercorsa dalla Corte di Appello, aveva minuziosamente ricostruito ciascuno degli episodi contestati evidenziando gli elementi che non consentivano di nutrire dubbio alcuno sulla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] come anche del Ferrari alle singole rapine: a partire da quella ai danni del supermercato LIDL di Cremona, commessa, secondo lo schema consueto, da quattro complici, due che avevano fatto ingresso all'interno dell'esercizio, un altro in attesa a bordo di una prima autovettura ed un quarto poco distante con una seconda autovettura a bordo della quale tutti si sarebbero allontanati. I giudici di merito hanno infatti spiegato che il terzo complice era stato descritto in termini compatibili con [OSCURATO:PERSONA]; che i telefoni dei Ferrari e del [OSCURATO:PERSONA] avevano agganciato le celle corrispondenti alla ubicazione del supermercato; per quanto riguarda il Ferrari, inoltre, il tracciamento del telefono aveva "rappresentato" il percorso dalla sua abitazione a Manerbio sino al luogo della rapina ed il ritorno a Manerbio in orari compatibili con la consumazione del reato. Considerazioni analoghe sono state svolte con riguardo alla tentata rapina al supermercato LD di [OSCURATO:PERSONA] ascritta al [OSCURATO:PERSONA]; i giudici di merito hanno congruamente ed esaustivamente argomentato sulla coerenza del racconto della responsabile dell'esercizio commerciale rispetto a quello del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] mentre la presenza del [OSCURATO:PERSONA] era dimostrato dal tracciamento della posizione del suo telefono anche prima della tentata rapina quando i due si erano recati in un altro supermercato LIDL di Roncadelle dove poi non avevano eseguito alcuna rapina ma dove era stato localizzato anche il telefono del [OSCURATO:PERSONA]. Le due sentenze di merito hanno spiegato che il resoconto del [OSCURATO:PERSONA] era stato riscontrato dal tracciamento dei telefoni e dai contatti telefonici intercorsi proprio tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il Ferrari tra le 10.57 e le 11,04 del giorno 19.6.2001 in occasione della rapina perpetrata ai danni del supermercato Famila di Lonato e quando entrambi, nel medesimo lasso di tempo, avevano contattato il [OSCURATO:PERSONA]. E lo stesso dicasi per la rapina al supermercato LIDL di Roncadelle di cui al capo F), ammessa dal [OSCURATO:PERSONA] e per la quale la partecipazione degli odierni ricorrenti risulta dal fatto che i loro telefoni avevano agganciato le "celle" di Roncadelle in orario sovrapponibile alla sua esecuzione. Da ultimo, analoghi riscontri obiettivi erano stati evidenziati per la rapina al supermercato Famila di Orzinuovi, di cui al capo G). A fronte degli elementi minuziosamente ripercorsi dalle due sentenze di merito, la difesa non riesce ad evidenziare profili di manifesta illogicità o contraddittorietà della decisione e, nella sostanza, finisce per lamentare una decisione erronea, in quanto fondata su una considerazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio: ma è appena il caso di ribadire che è preclusa alla Corte di cassazione "la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova" (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.). 3.1.2 II secondo motivo del ricorso, con cui la difesa sostiene l'erroneità della decisione della Corte di Appello che avrebbe dovuto prendere atto della maturazione del termine di prescrizione dei reati, è manifestamente infondato: l'eccezione, infatti, non considera la recidiva reiterata e specifica che comporta un aumento della pena nella misura di due terzi (come peraltro convenuto dalla difesa a pag. 4 del ricorso) su cui, peraltro, ai fini del calcolo del tempo utile a prescrivere il reato, va operato quello ulteriore di cui al capoverso dell'art. 161 cod. pen.; questa Corte ha infatti chiarito che, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, la recidiva qualificata incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 57755 del 12/10/2018, Rv. 274721, Saetta; Sez. 6, Sentenza n. 48954 del 21/09/2016, Rv. 268224, Lamirowski che, nel ribadire tale principio, ha inoltre escluso che ciò comporti una violazione del principio del "ne bis in idem sostanziale" o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine /c Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione). 3.1.3 II terzo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è infondato. Il GUP di Cremona, infatti, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra gli episodi per cui aveva ritenuto la responsabilità degli imputati sia tra di essi che, in particolare per il [OSCURATO:PERSONA], con quelli già giudicati con sentenza n. 1593 della Corte di Appello di Milano del 5.4.2004; aveva quindi operato, sulla pena-base ivi fissata, un aumento pari a mesi 6 di reclusione ed euro 150 di multa per ciascuna delle rapine di cui ai capi a), e), f), e g), di mesi 3 di reclusione per il furto di cui al capo b) ed il porto d'arma di cui al capo i), di mesi 4 e giorni 15 per la tentata rapina di cui al capo c), con la riduzione, in ogni caso, di un terzo per il rito abbreviato e, perciò, mesi 4 di reclusione per le rapine consumate; mesi 2 di reclusione per il furto ed il porto d'arma e mesi 3 per la rapina tentata. Vero che nell'atto di appello la difesa aveva lamentato la eccessività e la sproporzione degli aumenti operati dal GUP rispetto a quelli operati dalla Corte di Appello di Milano sottolineando la "serialità" ed omogeneità delle rapine anche in ordine alle modalità operative e che la Corte di Appello (cfr., pag. 22 della sentenza) ha sostanzialmente confermato la pena inflitta dal GUP limitandosi ad eliminare l'aumento per il reato prescritto ma confermando la quantificazione operata dal primo giudice. Come è pure noto, recentemente le SS.UU. di questa Corte hanno avuto modo di chiarire che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite chiarendo che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (cfr., Sez. U - , Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282269). Se non ché, a ben guardare, a fronte di una scarna se non lapidaria decisione della Corte di Appello, il GUP non aveva affatto mancato di valorizzare gli elementi di gravità oggettiva e soggettiva delle vicende esaminate giustificando così gli aumenti operati sulla pena base stabilita nell'altro processo; ed in effetti, dopo aver sottolineato la "qualità" delinquenziale delle condotte delittuose "... perpetrate con evidente premeditazione e con freddezza e professionalità veramente inusitate ..." oltre che la personalità del [OSCURATO:PERSONA] il quale "... rappresenta nel contempo scaturigine e anello centrale nella realizzazione delle rapine che non esita a programmare i colpi 'esponendo' alla rischiosa azione esecutiva i più giovani e meno navigati complici", aveva specificamente sottolineato come l'imputato fosse "... già gravato da una pluralità di numerosissimi, reiterati e specifici precedenti penali, privi nei suoi confronti della benché minima efficacia dissuasiva e deterrente" (cfr., pag. 20 della sentenza di primo grado). Egt stato perciò eZ&Ialla luce di queste valutazioni (cfr., ivi, pag. 21: "... la ponderata considerazione delle segnalate specificità ...") che il GUP aveva individuato la pena "equa e proporzionata ... da computarsi in aumento su quella oggetto della sentenza n. 1593 ..." (cfr., ivi).In altri termini, dunque, l'aumento operato sulla pena già stabilita con la sentenza della Corte di Appello di Milano era stato motivato sia in considerazione della gravità oggettiva dei fatti che della personalità dell'imputato ma, sotto questo aspetto, considerando specificamente la reiterazione nel tempo di condotte criminose che, proprio per la scarsa o nulla efficacia dissuasiva delle precedenti condanne, meritava proprio per questo una risposta sanzionatoria più severa. Rispetto a questa motivazione, allora, l'atto di appello si era limitato a denunziare la (a questo punto solo apparente) sproporzione tra gli aumenti operati nella sentenza passata in giudicato e quelli portati dalla sentenza impugnata ma che, come si è visto, erano stati fondati su una serie di considerazioni di cui il gravame non aveva tenuto conto. La Corte di Appello, a fronte della genericità della censura, ha potuto pertanto limitarsi a condividere gli apprezzamenti del primo giudice essendo appena il caso di ribadire che l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi, che la Corte territoriale erroneamente non ha qualificato come tale, può essere rilevata anche in Cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (cfr., Cass. Pen., 2, 9.6.2017 n. 36.111, PG in proc. P) e che, per contro, deve ritenersi inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 6, 6.10.2015 n. 47.722, Arcone; Cass. Pen., 2, 16.12.2014 n. 10.173, Bianchetti). 3.2 n ricorso del [OSCURATO:PERSONA] ricorso del Ferrari è inammissibile poiché, pur avendo articolato un primo motivo con cui denunzia l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. ed un secondo motivo in cui deduce vizi della motivazione, finisce in realtà per articolate censure sul merito della decisione ovvero sulla valutazione delle prove operata dai giudici di merito senza tuttavia poter evidenziare degli effettivi profili di criticità nella motivazione o profili di violazione di legge riconducibili al catalogo di cui all'art. 606 cod. proc. pen.. Non è inutile ribadire che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Cass. Pen., 2, 4.7.2017 n. 36.119, Agati; Cass. Pen., 1, 10.10.2011 n. 41.738, Pmt in proc. Longo; Cass. Pen., 6, 15.3.2006 n. 10.951, Casula). Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 6, 17.3.2015 n. 13.809, 0.). Né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (cfr., Cass. Pen., 6, 8.3.2016 n. 13.442, [OSCURATO:PERSONA]; conf., Cass. Pen., 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 43.963, PC, Basile). In particolare, le doglianze dedotte come la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (cfr., Cass. Pen., 1, 20.10.2016 n. lo 42.207, Perorelli; conf., Cass. Pen., 3, 17.10.2012 n. 44.901, F.; conf., da ultimo, Cass. SS.UU., 16.7.2020 n. 29.541, Filardo). Detto questo, il motivo di ricorso è articolato su censure di merito e genericamente reiterative di doglianze difensive già avanzate con l'atto di appello ed a cui la Corte territoriale ha fornito risposte esaustive in fatto e corrette in diritto; per altro verso, si tratta di doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito sulla scorta di una puntuale e minuziosa ricostruzione delle singole vicende e degli episodi in cui è risultato coinvolto il Ferrari, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali mentre il Ferrari va condannato al pagamento, oltre che delle spese, anche della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. rigetta il ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento d
Sentenza Cassazione n. 19317/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris