CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23807/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sorveglianza di Catanzaro;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta,l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 06 novembre 2025 il Tribunale disorveglianza di Catanzaro, quale giudice del rinvio disposto dalla Corte dicassazione in data 12 luglio 2024, ha respinto l'istanza di concessione di unpermesso premio avanzata da [OSCURATO:PERSONA], stanti le ragioni ostative di cuiall'art. 4-bis Ord. pen.Il Tribunale, disposta nuova istruttoria al fine di acquisire informazionirecenti relative alla pericolosità del detenuto e al livello di rieducazioneraggiunto, ha preso atto delle informazioni pessime della DDA di Catania,secondo cui l'istante è stabilmente inserito in un clan tuttora operante nelterritorio catanese e i suoi familiari godono di un tenore di vita superiore rispettoalle loro entrate lecite, e di quelle altrettanto negative della DNA, in merito aigravissimi precedenti penali del soggetto, dimostrativi della sua stabile intraneitàad associazioni criminose. Quanto al trattamento rieducativo, il Tribunale havalutato le relazioni di sintesi provenienti dal carcere di Fossombrone, ritenendonon convincente l'ultima, datata 20 novembre 2024, non apparendo credibile chein soli dieci mesi di trattamento, stante il contenuto sempre negativo dellerelazioni precedenti, il [OSCURATO:PERSONA] abbia compiuto una rielaborazione critica eun'accettazione dei propri, gravissimi trascorsi così completa da rendere possibilela concessione del permesso premio. Secondo il Tribunale, infatti, tale ultimavalutazione non è fondata su comportamenti concreti e riscontrabili, né su uneffettivo progresso nel trattamento rieducativo, ma solo sulle dichiarazioniverbali del detenuto, circa l'attenuazione del senso di vergogna per l'acquisizionedi consapevolezza delle motivazioni delle sue azioni, ed è espressa come unasensazione dell'operatore. Il detenuto, inoltre, si è solo verbalmente dissociatodal suo clan, senza collaborare con gli inquirenti, ed ha effettuato solo dal 2023sei versamenti di denaro ad un'associazione in favore delle vittime di mafia,tempistica che ne rivela la strumentalità al fine di ottenere il beneficio richiesto.Secondo il Tribunale, alla luce dei gravissimi delitti commessi, è necessaria unacondotta ulteriore per ritenere che il percorso rieducativo abbia avuto unprogresso tale da rendere il detenuto meritevole del beneficio richiesto.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo delsuo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], con un atto articolato in un unico motivo, conil quale lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine agli artt.4-bis, comma 1-bis, e 30-ter Ord. pen.Il Tribunale ha ritenuto ancora sussistente la pericolosità sociale delricorrente valorizzando le informazioni negative della DDA e svalutando quelle,positive, della équipe trattamentale. Le informazioni della DDA, però, attestanola pericolosità del ricorrente solo con riferimento ai suoi precedenti penali, moltorisalenti nel tempo, senza indicarne l'attualità, ed affermano la persistenza dellasua partecipazione al clan di appartenenza senza indicare alcun fatto ocomportamento da cui essa venga dedotta. Il Tribunale si è adeguato a questavalutazione negativa senza indicare, a sua volta, alcun fatto o elemento da cuiha dedotto la persistente partecipazione del ricorrente ad una associazionecriminosa e l'attualità della sua pericolosità, e senza tenere conto della suacondotta intramuraria corretta, non avendo egli riportato alcun procedimentodisciplinare o segnalazioni di comportamenti sospetti.Del tutto irrilevante, quale prova dell'attuale intraneità del [OSCURATO:PERSONA] al clan,sono gli atti che dimostrano la persistente operatività dello stesso: il ricorrenteha depositato numerose ordinanze cautelari, da cui risulta che né lui né suoifamiliari sono implicati in indagini recenti, e che in esse sono coinvolti soggettidiversi dai suoi complici nei vari reati per i quali è stato condannato, a riprovadel fatto che la compagine con cui egli operava è stata del tutto eliminata.Altrettanto irrilevanti sono le note della DDA in merito alla situazione redditualedella propria famiglia, in quanto lo specchietto allegato riporta una situazionegenerale, senza l'indicazione dei nominativi di tali familiari, mentre il ricorrenteha mantenuto i rapporti solo con alcuni di essi, e non possono pertanto esserglifatto, alcun rapporto. Quello specchietto, poi, riferisce di una situazione diindebitamento, che può derivare anche da ragioni lecite.Quanto all'adesione al processo rieducativo, le due relazioni della équipetrattamentale e i documenti depositati danno atto delle molte attività riabilitativea cui il ricorrente ha partecipato, tra cui anche un progetto di giustizia riparativa.Appare pertanto logica la valutazione di un progresso registrato tra la primarelazione, risalente al 17/01/2024, e la seconda, emessa il 20/11/2024, cheesprime un parere favorevole all'ammissione alla fruizione di brevi permessipremio, da godere solo con i familiari e in un ambito territoriale prossimo alcarcere. L'ordinanza si limita a ritenere tale valutazione “non convincente”,opponendo alla valutazione fornita da uno specialista una propria opinione, nonfondata su elementi concreti. La valutazione della équipe trattamentale,peraltro, doveva indurre il Tribunale a disporre un approfondimento, e non adisattenderla senza elementi concreti che ne dimostrino l'inattendibilità. Larelazione del 20/11/2024, peraltro, evidenzia che la valutazione positiva è stataemessa dopo un continuo contatto con il detenuto, rilevando la continuità dellasua presa di consapevolezza delle motivazioni delle proprie condotte.Il Tribunale ha svalutato illogicamente anche i versamenti di denaroeffettuati in favore di un'associazione che sostiene le vittime di mafia, senzaconsiderare che il ricorrente si è sempre dichiarato impossidente e impossibilitatoad adempiere agli obblighi risarcitori e riparatori, e ne ha ipotizzato lastrumentalità ma senza fondare tale valutazione su elementi concreti. Ha ancheomesso di riferire e valutare la partecipazione ad un programma di giustiziariparativa.Infine, manca del tutto una concreta valutazione della persistenza deicollegamenti con la criminalità organizzata, necessaria ai sensi dell'art. 4-bisOrd. pen., non essendo a tal fine sufficienti le note della DDA e della DNA perchéprive di riferimenti all'attualità, e manca anche una concreta valutazione dellapossibilità di concedere il permesso premio, come suggerito dalla équipetrattamentale, in un luogo prossimo al carcere e lontano dal territorio dicommissione dei vari delitti, e al solo fine di incontrare gli stretti familiari, chesono incensurati.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamentocon rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.2. Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, chiamato a valutare l'istanzadel ricorrente di concessione di un permesso premio quale giudice del rinviodisposto con la sentenza Sez. 5, n. 34814 del 12/07/2024, che annullava unadiversa ordinanza emessa dal medesimo Tribunale già destinatario di un rinvioper annullamento di una ordinanza precedente, si è solo formalmenteconformato alle prescrizioni della sentenza rescindente, svolgendo l'attivitàistruttoria richiesta prima di rinnovare la valutazione circa la sussistenza deirequisiti introdotti all'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord.pen. dal d.l. n. 162 del 10ottobre 2022, convertito in legge n. 199 del 30 dicembre 2022, per concedere ibenefici penitenziari ai condannati per reati ostativi c.d. di "prima fascia", chenon hanno collaborato con la giustizia. Tali requisiti consistono nelladimostrazione, di cui è onerato lo stesso detenuto richiedente, dell'avvenutoadempimento delle obbligazioni civili e di riparazione conseguenti alla condannao l'assoluta impossibilità di adempiervi, e nell'allegazione di elementi specifici,diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione alpercorso rieducativo e alla dichiarazione di dissociazione, che consentano diescludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e con ilcontesto in cui il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di talicollegamenti.L'ordinanza esamina le nuove informazioni acquisite, che a parere deldetenuto istante dimostrano i suoi progressi nel trattamento riabilitativo enell'allontanamento dalle logiche criminali e dai collegamenti con il contestocriminoso che aveva determinato la commissione dei molti e gravi reati per iquali egli è stato condannato, ma ne svaluta la rilevanza senza una motivazionelogica e adeguata.In particolare la relazione della équipe trattamentale aggiornata al 20novembre 2024, secondo cui il detenuto ha maturato la presa di coscienzarispetto ai crimini passati tanto da poter esser ammesso alla fruizione di unpermesso premio, viene ritenuta «frettolosa e non adeguatamente approfondita»solo per la sua diversità rispetto a quella risalente al 17 gennaio 2024, in cui talepresa di coscienza era descritta come appena avviata e il parere in merito allaconcedibilità del permesso premio era negativo. Tale motivazione è illogica, nonpotendosi aprioristicamente negare la possibilità di una evoluzione positiva deldetenuto che, per quanto riferito nell'ordinanza stessa, continua ad aderire altrattamento riabilitativo e ad usufruire di molte offerte rieducative, ed avevaperaltro già avviato, nel gennaio 2024, un percorso di presa di consapevolezzadella gravità dei propri crimini, che solitamente prelude ad un allontanamentodalle logiche che li hanno determinati.Anche la rilevanza di condotte positive, quali la formale dissociazionedall'associazione di appartenenza e i versamenti di denaro, sia pure sporadici, infavore di un'associazione che opera in favore delle vittime della mafia, vienenegata con la mera affermazione che tali comportamenti siano «troppo poco» afronte dei gravissimi reati commessi dal ricorrente, senza però che il Tribunaleprecisi quali comportamenti diversi e ulteriori ritenga necessari per valutarecredibile la sua almeno iniziale riabilitazione, e concedibile il beneficio richiesto.L'ordinanza, infatti, si limita ad affermare che al detenuto non collaboranteautore di delitti gravissimi «deve richiedersi qualcosa di più» rispetto a sporadiciversamenti di denaro, alla regolare condotta inframuraria e al senso di vergognariferito all'operatore carcerario, ma non chiarisce se i progressi nella presa dicoscienza della gravità dei propri trascorsi, evidenziati dalla équipetrattamentale, siano un elemento del tutto irrilevante, o se tali progressivengano negati per la asserita non credibilità della valutazione contenutanell'ultima relazione di sintesi esaminata. Questa, infatti, viene sconfessataaffermando che per ritenere verificatosi un significativo progresso nel percorsorieducativo, tale da far ritenere il detenuto meritevole del beneficio penitenziariorichiesto, sono necessari «importanti, dirimenti, cruciali traguardi», senzaprecisare, neppure in termini generici, a quale tipologia di comportamenti sifaccia riferimento, atteso che la piena adesione all'opera trattamentale è in corsoda anni e non viene negata, la impossidenza che rende impossibilel'adempimento delle obbligazioni civili, dichiarata dal ricorrente, non vienenegata, l'avvenuta partecipazione ad un programma di giustizia riparativa,riferita dal ricorrente, non è riportata nell'ordinanza ma non è stata neppureesclusa, e atteso che il traguardo in questione non può consistere nellacollaborazione con la giustizia, che il detenuto può omettere senza per ciòpregiudicare l'accesso ai benefici penitenziari ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., avendo già dichiarato la propria dissociazione.La motivazione dell'ordinanza appare carente e illogica anche nella parte incui il Tribunale afferma di non comprendere quali progressi nel trattamentopossano avere indotto la équipe a modificare il precedente parere contrario allaconcessione di un permesso premio, in quanto un eventuale difetto di chiarezzao completezza della relazione di sintesi avrebbe dovuto essere eliminato con unulteriore approfondimento istruttorio.3. Anche il rispetto del requisito dell'onere, per il detenuto, di allegareelementi specifici che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con lacriminalità organizzata e con il contesto in cui i reati sono stati commessi,nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, è negato con motivazioneillogica e carente.L'ordinanza si limita a riportare il parere negativo della DDA di Catania edella DNA, senza valutare se esso si fondi solo sul passato del ricorrente, o sel'affermazione della sua pericolosità sociale, sicuramente dimostrata dai molti egravissimi delitti commessi, venga attualizzata sulla base di fatti ecomportamenti recenti o quanto meno successivi alla sua detenzione, in corsodall'anno 2000. Il mero richiamo alla pericolosità e all'attuale operatività del clana cui egli apparteneva non è sufficiente per affermare che egli ne sia ancoraintraneo o che sussista il pericolo di una ripresa dei collegamenti con esso, e nonrisulta effettuata alcuna verifica circa il coinvolgimento in azioni criminose o inindagini relative ad essi di familiari del ricorrente o di persone con cui egli siatuttora in contatto, coinvolgimento che nel ricorso viene escluso sulla base didocumenti asseritamente depositati al Tribunale di sorveglianza, che peròl'ordinanza non menziona né valuta.4. La sentenza rescindente affermava che, alla luce delle modificheapportate all'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., che hanno trasformato daassoluta a relativa la presunzione di pericolosità ostativa alla concessione deibenefici in favore dei detenuti per gravi delitti non collaboranti, «al Tribunale disorveglianza compete la verifica circa l'eventuale superamento della presunzione,sulla base degli indici, stringenti e cumulativi, specificamente indicati», riassuntinella «necessità di verificare, in concreto, la portata del percorso rieducativocompiuto dal ricorrente, nonché di valutare l'assenza di collegamenti, attuali,ovvero anche solo potenziali, con la criminalità organizzata. Verifica … che deveconcludersi con un provvedimento che dia specificamente conto delle ragioni delrigetto o dell'accoglimento dell'istanza».L'ordinanza impugnata non si è conformata a questo principio, in particolarequanto alla effettuazione di una verifica approfondita circa la persistenza di unapericolosità attuale del ricorrente, e alla assunzione di una decisione sorretta daun provvedimento motivato in modo logico, non contraddittorio e completo.5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere,pertanto, accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alTribunale di sorveglianza di Catanzaro, in diversa composizione, per un nuovogiudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principisopra puntualizzati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Catanzaro.Così deciso il 21 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]