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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10329/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 26 aprile 2022, la Corte di appello di Napoli ha disposto, in executivis, la revoca della sospensione condizionale della pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], con sentenza emessa da quell'ufficio il 27 marzo 2015, per avere danneggiato un sito archeologico in [OSCURATO:PERSONA] nell'esecuzione di lavori di aratura con un mezzo meccanico all'interno di un fondo di sua proprietà, al cui interno erano stati rinvenuti reperti di epoca romana.

Ha, in proposito, rilevato, che il giudice della cognizione aveva subordinato la sospensione condizionale al pagamento, entro il termine di centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza ed in favore della costituita parte civile, della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno ed al ripristino dello stato dei luoghi, ed aggiunto che dalle verifiche effettuate dalla polizia giudiziaria è emerso che la rimessione in pristino dello status quo ante non è avvenuta e che [OSCURATO:PERSONA] si è giustificato adducendo imprecisati e non documentati motivi di salute.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione adottato il provvedimento impugnato in forza di un indebito utilizzo di dichiarazioni da lui rese senza le garanzie difensive, al cospetto di una situazione di sostanziale incertezza in ordine alle condizioni del sito archeologico che egli avrebbe deteriorato e senza indicare con sufficiente precisione quale attività egli avrebbe dovuto porre in essere per ottemperare a quanto statuito in sentenza.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.

2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che,nel caso in cui la sospensione condizionale sia subordinata al compimento di una determinata attività, l'inadempimento del condannato determina la revoca del beneficio, fatta salva la dimostrazione, da parte dell'interessato, sul quale grava il connesso onere probatorio, di essere stato assolutamente impossibilitato ad eseguire quanto prescrittogli (Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013, Bullo, Rv. 257587 - 01).Nel verificare l'avveramento della condizione, il giudice, quindi, deve effettuare, anche sulla scorta delle allegazioni dell'interessato, un motivato apprezzamento delle condizioni rilevanti, finalizzato ad accertare se debba o meno dubitarsi della capacità del condannato di soddisfare la condizione imposta (in questo senso cfr., con precipuo riferimento ad obblighi di tipo risarcitorio, Sez. 6, n. 46959 del 19/10/2021, P., Rv. 282348 -01; Sez. 6, n. 1867 del 06/10/2020, dep. 2021, Z., Rv. 280344 - 01; Sez. 2, n. 26958 del 24/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279648 - 01).

3. Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione si è determinato in perfetto ossequio al dettato normativo ed all'indirizzo ermeneutico testé richiamato, valorizzando, ai fini della decisione, le informazioni trasmesse dalla polizia giudiziaria che, recatasi sul terreno sul quale [OSCURATO:PERSONA] ha eseguito i lavori di aratura che hanno deteriorato beni di interesse storico-archeologico, ha rilevato che l'area si presentava incolta e coperta da una fitta vegetazione, sintomo, questo, di totale inerzia da parte del soggetto tenuto alla restituzione in pristino.

Instaurato il contraddittorio, [OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato all'udienza camerale né ha in alcun modo dimostrato di essere stato impossibilitato all'adempimento, onde del tutto corretta appare la conclusione raggiunta dalla Corte di appello partenopea.

4. Nel contesto così delineato, il ricorrente pone l'accento su circostanze non idonee a mettere in dubbio la piena legittimità del provvedimento impugnato, che attengono, per un verso, alla giustificazione che egli ha offerto ai Carabinieri — cui ha riferito che motivi di salute gli hanno impedito di soddisfare la condizione indicata in sentenza —, che ha perso ogni eventuale rilevanza in conseguenza dell'atteggiamento, di totale passività, serbato a seguito della fissazione dell'udienza camerale, nella quale egli nulla ha dedotto, personalmente o a mezzo del difensore, al riguardo, e, per l'altro, alle difficoltà che egli avrebbe incontrato nel promuovere un'attività da compiersi sotto il controllo e la vigilanza delle competenti autorità pubbliche (cui sarebbe spettato, si eccepisce in ricorso, catalogare e mettere in sicurezza i reperti) cui egli, nondimeno, non risulta essersi mai rivolto.

Dalla congiunta considerazione dell'obiettivo, assoluto inadempimento del condannato — chiamato ad effettuare una prestazione in vista della quale egli avrebbe ben potuto, quantomeno, assumere le opportune iniziative contattando gli enti preposti — e dell'assenza di superiori ragioni ostative, indipendenti dalla volontà di [OSCURATO:PERSONA], discende, dunque, l'apprezzamento della sicura legittimità del provvedimento impugnato e della correlata infondatezza del proposto ricorso per cassazione.

5. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 aprile 2022, la Corte di appello di Napoli ha disposto, in executivis, la revoca della sospensione condizionale della pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], con sentenza emessa da quell'ufficio il 27 marzo 2015, per avere danneggiato un sito archeologico in [OSCURATO:PERSONA] nell'esecuzione di lavori di aratura con un mezzo meccanico all'interno di un fondo di sua proprietà, al cui interno erano stati rinvenuti reperti di epoca romana. Ha, in proposito, rilevato, che il giudice della cognizione aveva subordinato la sospensione condizionale al pagamento, entro il termine di centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza ed in favore della costituita parte civile, della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno ed al ripristino dello stato dei luoghi, ed aggiunto che dalle verifiche effettuate dalla polizia giudiziaria è emerso che la rimessione in pristino dello status quo ante non è avvenuta e che [OSCURATO:PERSONA] si è giustificato adducendo imprecisati e non documentati motivi di salute. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione adottato il provvedimento impugnato in forza di un indebito utilizzo di dichiarazioni da lui rese senza le garanzie difensive, al cospetto di una situazione di sostanziale incertezza in ordine alle condizioni del sito archeologico che egli avrebbe deteriorato e senza indicare con sufficiente precisione quale attività egli avrebbe dovuto porre in essere per ottemperare a quanto statuito in sentenza. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che,nel caso in cui la sospensione condizionale sia subordinata al compimento di una determinata attività, l'inadempimento del condannato determina la revoca del beneficio, fatta salva la dimostrazione, da parte dell'interessato, sul quale grava il connesso onere probatorio, di essere stato assolutamente impossibilitato ad eseguire quanto prescrittogli (Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013, Bullo, Rv. 257587 - 01).Nel verificare l'avveramento della condizione, il giudice, quindi, deve effettuare, anche sulla scorta delle allegazioni dell'interessato, un motivato apprezzamento delle condizioni rilevanti, finalizzato ad accertare se debba o meno dubitarsi della capacità del condannato di soddisfare la condizione imposta (in questo senso cfr., con precipuo riferimento ad obblighi di tipo risarcitorio, Sez. 6, n. 46959 del 19/10/2021, P., Rv. 282348 -01; Sez. 6, n. 1867 del 06/10/2020, dep. 2021, Z., Rv. 280344 - 01; Sez. 2, n. 26958 del 24/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279648 - 01). 3. Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione si è determinato in perfetto ossequio al dettato normativo ed all'indirizzo ermeneutico testé richiamato, valorizzando, ai fini della decisione, le informazioni trasmesse dalla polizia giudiziaria che, recatasi sul terreno sul quale [OSCURATO:PERSONA] ha eseguito i lavori di aratura che hanno deteriorato beni di interesse storico-archeologico, ha rilevato che l'area si presentava incolta e coperta da una fitta vegetazione, sintomo, questo, di totale inerzia da parte del soggetto tenuto alla restituzione in pristino. Instaurato il contraddittorio, [OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato all'udienza camerale né ha in alcun modo dimostrato di essere stato impossibilitato all'adempimento, onde del tutto corretta appare la conclusione raggiunta dalla Corte di appello partenopea. 4. Nel contesto così delineato, il ricorrente pone l'accento su circostanze non idonee a mettere in dubbio la piena legittimità del provvedimento impugnato, che attengono, per un verso, alla giustificazione che egli ha offerto ai Carabinieri — cui ha riferito che motivi di salute gli hanno impedito di soddisfare la condizione indicata in sentenza —, che ha perso ogni eventuale rilevanza in conseguenza dell'atteggiamento, di totale passività, serbato a seguito della fissazione dell'udienza camerale, nella quale egli nulla ha dedotto, personalmente o a mezzo del difensore, al riguardo, e, per l'altro, alle difficoltà che egli avrebbe incontrato nel promuovere un'attività da compiersi sotto il controllo e la vigilanza delle competenti autorità pubbliche (cui sarebbe spettato, si eccepisce in ricorso, catalogare e mettere in sicurezza i reperti) cui egli, nondimeno, non risulta essersi mai rivolto. Dalla congiunta considerazione dell'obiettivo, assoluto inadempimento del condannato — chiamato ad effettuare una prestazione in vista della quale egli avrebbe ben potuto, quantomeno, assumere le opportune iniziative contattando gli enti preposti — e dell'assenza di superiori ragioni ostative, indipendenti dalla volontà di [OSCURATO:PERSONA], discende, dunque, l'apprezzamento della sicura legittimità del provvedimento impugnato e della correlata infondatezza del proposto ricorso per cassazione. 5. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pag
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