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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 04781/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 210/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della ditta omonima, rappresentatoe difesodall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, via degli Scipioni , n. 267, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro C.I.P.N.E.S. –[OSCURATO:PERSONA]- GNA –[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, depositata il 31 maggio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il C.I.P.N.E.S. –[OSCURATO:PERSONA] Sardegna – Gallura convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell'omonima ditta artigiana, già proprietariodi uno stabilimento industriale sito in Olbia, e riportato nel Catasto terreni al foglio 32, particelle1329 sub 1 e 2, propo- nendo opposizione alla stima del valore delfabbricato, in ordine al qual e , con decreto del 12 luglio 2016,aveva esercitato la facoltà di riacquisto prevista dall'art. 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Premesso che il valore del terreno costituiva oggetto di un diverso giudi- zio, riferì che il fabbricato aveva carattere abusivo, essendo stato realizzato in mancanza dell'autorizzazione paesaggistica.

Si costituirono l'Asara e il commissario giudiziale del concordato preven- tivo della ditta Asara, e resistettero alla domanda, chiedendone il rigetto.

1.1. Il giudizio fu successivamente riunito ad un altro, promosso dal com- missario giudiziale del concordato preventivo, ed avente ad oggetto la stima definitiva formulata dal CIPNES.

In tale giudizio, aveva spiegato intervento l'Asara, aderendo alla do- manda.

1.2. Con ordinanza del 31 maggio 2019, la Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha dichiarato inammissibile la domanda propo- sta dal commissario giudiziale ed ha accolto quella proposta dall'Asara, de- terminando il prezzo di riacquisto in Euro 36.078,34, ivi compresi Euro 8.447,51 per il terreno ed Euro 27.630,83 per il fabbricato.

Premesso che nel corso della procedura di concordato preventivo il debi- tore conserva l'amministrazione dei propri beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale, la Corte ha innanzitutto escluso la legittimazione di quest'ultimo all'esercizio delle azioni a tutela del patrimo- nio ed alla resistenza alle stesse, non avendo la causa ad oggetto pretese od obblighi sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione.

Ha precisato inoltre che l'oggetto del giudizio non era limitato alla deter- minazione del valore del fabbricato, rilevando che lo stesso costituiva un unico complesso immobiliare con la corte circostante, della quale era stata disposta la riacquisizione con il medesimo provvedimento, ed affermando quindi che anch'essa doveva costituire oggetto della stima, sia pure in base a un criterio diverso.Ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'applicabilità dell'art. 63 della legge n. 448 del 1998, la circostanza che il terreno fosse stato acquistato diretta- mente dal proprietario originario, anziché dal Consorzio, osservando che la norma, oltre a non fare alcun cenno al soggetto cui il prezzo sia stato corri- sposto ed alle relative modalità, riguarda aree sottoposte a vincolo, per le quali l'acquisto diretto da parte dell'assegnatario del lotto rappresenta solo un modo per accelerare la procedura di acquisizione.

Ai fini della determinazione del prezzo di riacquistodel terreno, la Corte ha richiamato la stima compiuta dal c.t.u., il quale, dato atto dell'intervenuto frazionamento delfondo tra l'Asara e [OSCURATO:PERSONA], aveva detratto il valore dell'area intestata a quest'ultimo.

In ordine al valore del fabbricato, ha invece rilevato che il c.t.u., dopo aver dato atto dell'inclusione dell'area in zona D1 del Piano regolatore generale, destinata alla localizzazione di strut- ture del settore terziario e commerciale, ed averne descritto il buon posizio- namento, la morfologia, l'accesso, le caratteristiche costruttive e lo stato di conservazione, aveva riferito che lo stesso era stato edificato in assenza del nullaosta paesaggistico ma in virtù di concessione edilizia, aveva ottenuto il certificato di abitabilità ed era stato frazionato in due lotti senza pratiche edi- lizie, e ne aveva determinato il valore di mercato con metodo comparativo, sulla base d'informazioni assunte presso operatori di mercato e delle quota- zioni dell'osservatorio immobiliare, in considerazione della mancanza di atti di compravendita, dovuta alla crisi del settore artigianale ed industriale.

Ha ritenuto peraltro che, avuto riguardo all'irregolarità urbanistico-edilizia dello immobile, per il quale non era stata neppure avviata una pratica di sanatoria, dovesse trovare applicazione l'art. 38 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ricor- rendo al criterio sussidiario del valore dell'area di sedime, da determinarsi tenendo conto del valore di mercato stimato dal c.t.u. per la sola porzione del fabbricato intestata all'Asara.

2. Avverso la predetta ordinanza l'Asara ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in sei motivi, illustrati anche con memoria.

Il CIPNES ha re- sistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria.

Il commissario giudiziale non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'impu- gnazione, sollevata dalla difesa del Consorzio in relazione alla posizione pro- cessuale del ricorrente, la cui costituzione nel giudizio di merito, in quanto qualificabile come intervento adesivo dipendente, escluderebbe la legittima- zione dell'Asara a proporre il ricorso per cassazione.

L'ordinanza impugnata è stata infatti adottata a seguito della riunione di due distinti giudizi, uno dei quali promosso dal CIPNESprima dell'emissione del provvedimento di riacquisto, in cui l'Asara si è costituito unitamente al commissario giudizialedel concordato preventivo, resistendo all'opposizione, ed un altro, promosso dal commissario giudiziale a seguito della rinnovazione del procedimento di stima, nel quale il ricorrente ha spiegato intervento, as- sociandosi all'opposizione del commissario.

In nessuno dei due giudizi la co- stituzione dell'Asara è peraltro qualificabile come intervento adesivo dipen- dente, non essendosi egli limitato a sostenere le ragioni del commissario giu- diziale, ma avendo fatto valere un proprio diritto, in virtù dell'autonoma le- gittimazione processuale a lui spettante nella veste di proprietario dell'immo- bile in ordine al quale il Consorzio ha esercitato la facoltà di riacquisto, che gli consente di proporre anche ricorso per cassazione.

Correttamente, infatti, l'ordinanza impugnata ha negato la legittimazione ad agire del commissario giudiziale, conformemente al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel concordato preventivo il debitore subisce uno spossessamento attenuato, poiché conserva, oltre alla proprietà, l'amministrazione e la disponibilitàdei propri beni, salve le limita- zioni connesse alla natura stessa della procedura, la quale impone che ogni atto sia comunque funzionale all'esecuzione del concordato, con la conse- guenza che, mancando una disposizione analoga a quella dettata per il falli- mento dall'art. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, la legittimazione proces- suale spetta al debitore, il quale è parte sostanziale di tutti gli atti e i giudizi che concernono il suo patrimonio (cfr. Cass., Sez. lav., 20/09/2019, n. 23520; Cass., Sez.

V, 28/07/2017, n. 18823; Cass., Sez.

II, 4/09/2015, n. 17606).

2. Con il primo motivo d'impugnazione,il ricorrente denuncia la falsa ap- plicazione dell'art. 63 della legge n. 448 del 1998, sostenendo che tale dispo- sizione non è riferibile alla fattispecie in esame, caratterizzata non già dal riacquisto, ma dall'espropriazione dell'immobile ad opera del CIPNES.

Precisa, infatti, di aver acquistato il terreno da un privato, anziché dal Consorzio, di avervi realizzato una falegnameria artigianale, e di averlo successivamente suddiviso in due distinte unità con [OSCURATO:PERSONA].

3. Con il secondo motivo,il ricorrente deduce la falsa applicazione dell'art. 38, comma secondo, del d.P.R. n. 327 del 2001, censurando l'ordinanza im- pugnata per aver ritenuto abusivo il fabbricato, a causa della mancanza del nullaosta paesaggistico, senza tener conto della realizzazione dell'edificio in virtù di concessione edilizia e dell'avvenuto rilascio del nullaosta in favore del Deiana,nonché della possibilità di ottenerne il rilascio in sanatoria.

Premesso inoltre che i decreti ministeriali d'imposizione del vincolo paesaggistico erano disapplicabili, in quanto richiamati con riferimento ad un fabbricato posto allo interno di una zona industriale assentita nella sua integralità, sostiene che gli stessi non riguardano tale zona, ma le scogliere a strapiombo sul mare.

4. Con il terzo motivo,il ricorrente lamenta la falsa applicazione dell'art. 38, comma secondo, del d.P.R. n. 327 del 2001 e la violazione dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e dell'art. 3 Cost., ribadendo che il fabbricato, realizzato in virtù di concessione edilizia e dotato di licenza di abitabilità, è stato diviso con [OSCURATO:PERSONA], e rilevando che a quest'ultimo è stata riconosciuta un'indennità notevolmente superiore a quella liquidata in favore di esso ricorrente.

Eccepisce inoltre l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, comma secondo, cit., nella parte in cui consente che l'immobile, non de- molito né acquisito al patrimonio del Comune, venga acquistato da un con- sorzio industriale per essere destinato a fini imprenditoriali.

5. Con il quarto motivo,il ricorrente censura l'ordinanza impugnata per non aver tenuto conto dell'ingiustificato arricchimento riportato dal CIPNES a seguito dell'acquisto del fabbricato abusivo, non demolito né acquisito al pa- trimonio del Comune, ma utilizzato per i propri fini istituzionali.

6. Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia la falsa applicazione dell'art. 63 della legge n. 448 del 1998 e dell'art. 167 della legge fall., censurando l'ordinanza impugnata per aver dichiarato il difetto di legittimazione del com- missario giudiziale, senza tenere conto della concorrente legittimazione pro- cessuale spettante allo stesso nel corso della procedura di concordato pre- ventivo.

7. Con il sesto motivo, il contro ricorrente deduce la falsa applicazione dell'art. 37, comma secondo, del d.P.R. n. 327 del 2001, censurando l'ordi- nanza impugnata per aver omesso di riconoscere la maggiorazione del 10% sull'indennità liquidata, nonostante l'offerta di un'indennità provvisoria infe- riore agli 8/10 di quella determinata in via definitiva.

8. Il primo motivo, riguardante la sussistenza dei presupposti per il ri- corso alla procedura prevista dall'art. 63 della legge n. 448 del 1998, è inam- missibile.

La controversia avente ad oggetto la legittimità dell'esercizio, da parte di un consorzio di sviluppo industriale, del potere autoritativo di disporre il riac- quisto di un'area ceduta a un privato per la realizzazione di uno stabilimento industrialeo artigianale, ai sensi dell'art. 63 cit. , è infatti devoluta alla giuri- sdizione del Giudice amministrativo, spettandoinvece al Giudice ordinario la cognizione della domanda di determinazione del prezzo di acquisto, la quale dà luogo ad una controversia di natura meramente patrimoniale (cfr. Cass., Sez.

Un., 24/02/2011, n. 4462; Cons.

Stato, Sez.

IV, 27/03/2014, n. 1477; 7/02/2012, n. 664).

9. Sono invece infondatiil secondo, il terzo ed il quarto motivo, da esa- minarsi congiuntamente, in quanto aventitutti ad oggetto la detrazione dal prezzo di riacquisto del valore del fabbricato realizzato in mancanza del nul- laosta paesaggistico.

Correttamente, in proposito, l'ordinanza impugnata ha escluso la diretta applicabilità dell'art. 38 del d.P.R. n. 327 del 2001, la cui riferibilità al riac- quisto della proprietà delle aree cedute dai consorzi di sviluppo industriale è stata esclusa da questa Corte, in considerazione dell'autonomia dei presup- posti, delle modalità e dei termini previsti per l'istituto in esame, rispetto a quelli riguardanti l'espropriazione per pubblica utilità, la quale impedisce di fare riferimento alladisciplina generale dettata dal d.P.R. n. 327 cit., in as- senza di un espresso rinvio alla stessa da parte dell'art. 63 della legge n. 448 del 1998 (cfr. Cass., Sez.

VI, 23/11/2021, n. 36188).

Altrettanto condivisi- bilmente, però, la Corte territoriale ha osservato che il comma secondo dello art. 38 cit., il quale esclude la possibilità d'includere nel calcolo dell'indennità dovuta per l'espropriazione di fabbricati il valore delle costruzioni realizzate in totale assenza o in difformità della concessione edilizia o dell'autorizzazione paesaggistica, imponendo di tenere conto soltanto di quello dell'area di se- dime o della parte del fabbricato realizzata legittimamente, costituisce e- spressione di un principio generale, desumibile dalla normativa in materia urbanistica ed espropriativa, secondo cui il proprietario non può trarre alcun vantaggio dalla propria attività illecita.

Tale principio, espressamente sancito per la prima volta dall'art. 16, nono comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e ritenuto applicabile anche ai fini del calcolo dell'indennità di cui all'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, poi trasfuso nell'art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001 (cfr. Cass., Sez.

Un.,13/09/2005, n. 18125; Cass., Sez.

III, 21/02/2011, n. 4206; Cass., Sez.

I, 15/11/2007, n. 23627), mira infatti ad evitare che, nonostante l'abusività della costruzione, la sua presenza nel fondo possa concorrere anche indirettamente ad accrescerne il valore, e deve quindi considerarsi operante anche per le espropriazioni disciplinate da norme speciali (ad esempio, quelle preordinate alla realizzazione del programma straordinario di urbanizzazione di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219: cfr. Cass., Sez.

I, 9/04/2022, n. 5046), come quella in esame: esso trova quindi applicazione anche nel caso in cui, come nella specie,la costruzione sia stata realizzata in assenza della sola autorizzazione paesaggistica, non risultando in tal caso sufficiente ad impedire l'emissione dell'ordine di demolizione l'av- venuto rilascio del permesso di costruire, la cui efficacia è subordinataal con- seguimento della predetta autorizzazione (cfr.

Cons.

Stato, Sez.

VI, 28/12/ 2021, n. 8641; Cons.

Stato, Sez.

IV, 21/05/2021, n. 3952; 13/04/2016, n. 1436).Non può trovare ingresso, in questa sede, la censura riflettente la man- cata disapplicazione dei decreti ministeriali con cui è stato imposto il vincolo paesaggistico, in quanto non riferibili alle aree incluse nel perimetro consor- tile, trattandosi di una questione che implica un accertamento di fatto, non esaminata nell'ordinanza impugnata, e non essendo stato precisato in quale fase ed in quale atto del giudizio di merito la stessa sia stata sollevata (cfr. Cass., Sez.

II, 24/01/2019, n. 2038; Cass., Sez.

VI, 13/06/2018, n. 15430; Cass., Sez.

III, 12/06/2018, n. 15196).

Nessun rilievo può assumereinvece la circostanza, fatta valere dal ricor- rente, che il fabbricato di sua proprietà costituisca soltanto una porzione di un più ampio edificio, da lui realizzato unitamente a [OSCURATO:PERSONA], il quale, a seguito della divisione, avrebbe ottenuto l'autorizzazione in sana- toria, per la porzione a lui assegnata, giacché, indipendentemente dall'irri- tualità della produzione del relativo documento, avvenuta soltanto in sede di legittimità, in contrasto con l'art. 372 cod. proc. civ.,il provvedimento in que- stione non estende i suoi effetti alle altre porzioni dell'edificio, per le quali non è stata presentata un'analoga richiesta di sanatoria.

Per tale ragione, deve escludersi che il riconoscimento di un maggiore indennizzo in favore del Deiana, a fronte del riacquisto di una porzione dell'edificio verosimilmente identica o comunque simile a quella del ricorrente, possa dar luogo ad un'in- giustificata disparità di trattamentotra i due proprietari, non versando le ri- spettive porzioni nella medesima situazione, sotto il profilo della legittimità edilizio-urbanistica.

Parimenti irrilevante è la perdurante facoltà del ricorrente di proporre l'istanzadi sanatoria, dovendosi escludere l'idoneità di un even- tuale provvedimento di accoglimento a giustificare la valutazione del fabbri- cato ai fini della determinazione del prezzo di riacquisto, alla stregua di quanto disposto dal comma 2-bisdell'art. 38 cit., che, consentendo di accer- tare la sanabilità delle costruzioni realizzate abusivamente ai soli fini della corresponsione dell'indennità, ove sia pendente una procedura finalizzata alla sanatoria, esclude implicitamente tale possibilità nel caso in cui, come nella specie, alla data di emissione del provvedimento ablatorio la relativa istanza non sia stata neppure presentata.

Quanto infine all'ingiustificato arricchimento che il CIPNES trarrebbe, ad avviso del ricorrente, in virtù dell'acquisto del compendio immobiliare com- prendente lo stabilimento, verso il pagamento di un corrispettivo commisu- rato al prezzo d'acquisto attualizzato del suolo, è appena il caso di rilevare che il trasferimento della proprietà dell'area in favore del Consorzio non fa venir meno l'obbligo di procedere alla demolizione dell'edificio realizzato abu- sivamente, non comportandone in alcun modo la sanatoria, e non impedendo quindi al Comune di disporne la demolizione o l'acquisizione al proprio patri- monio, come previsto dall'art. 7 della legge n. 47 del 1985.

10. Il quinto motivo è inammissibile, non avendo il ricorrente alcun inte- resse ad insistere sulla legittimazione processuale concorrente del commis- sario giudiziale, la cui esclusione da parte dell'ordinanza impugnata, giustifi- cata peraltro dal principio dianzi richiamato in riferimento alla legittimazione all'impugnazione, non si ripercuote in alcun modo sulla sua posizione proces- suale, avente carattere autonomo, anche ai fini dell'impugnazione.

11. Non merita infine accoglimento neppure il sesto motivo, avente ad oggetto l'applicabilità della maggiorazione del 10% prevista dall'art. 37, comma secondo, del d.P.R. n. 327 del 2001sull'importo liquidato a titolo di prezzo di riacquisto.

Come già detto in precedenza, l'art. 63 della legge n. 448 del 1998, nello attribuire ai consorzi di sviluppo industriale la facoltà di riacquistare la pro- prietà delle aree cedute, collega la liquidazione dell'indennizzo al prezzo di acquisto attualizzato per le aree inedificate e alla stima del valore venale per gli stabilimenti, disponendo in ogni caso la detrazione dei contributi pubblici attualizzatiricevuti dal proprietario: in quanto giustificati dalle peculiari fina- lità perseguite dal legislatore attraverso l'introduzione della facoltà di riacqui- sto,tali criteri, distinti ed autonomi rispetto a quelli dettati per l'espropria- zione per pubblica utilità, ne escludono l'applicazione, anche con riguardo alla maggiorazione prevista dal comma secondo dell'art. 37 cit. per l'ipotesi in cui l'indennità offerta risulti inferiore all'80% di quella liquidata in via giudiziale.

Tale esclusione non consente in alcun modo di dubitare della legittimità co- stituzionale della disciplina dettata dall'art. 63 cit., in riferimento agli artt. 3, 42 e 117 Cost., all'art. 6della CEDU ed all'art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] addizio- nale alla CEDU, essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore l'indivi- duazione dei criteri da applicarsi per la liquidazione dell'indennitàdovuta per ciascuna forma di espropriazione, sulla base di un ragionevole bilanciamento tra l'interesse generale sotteso all'espropriazione e il diritto del proprietario ad un'indennità commisurata al valore venale del bene espropriato (cfr.

Corte cost., sent. n. 348 del 2007).

12. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ri- corrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal di- spositivo.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna ilricorrente al pagamento, in favore del controri- corrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 210/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della ditta omonima, rappresentatoe difesodall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, via degli Scipioni , n. 267, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro C.I.P.N.E.S. –[OSCURATO:PERSONA]- GNA –[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, depositata il 31 maggio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il C.I.P.N.E.S. –[OSCURATO:PERSONA] Sardegna – Gallura convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell'omonima ditta artigiana, già proprietariodi uno stabilimento industriale sito in Olbia, e riportato nel Catasto terreni al foglio 32, particelle1329 sub 1 e 2, propo- nendo opposizione alla stima del valore delfabbricato, in ordine al qual e , con decreto del 12 luglio 2016,aveva esercitato la facoltà di riacquisto prevista dall'art. 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Premesso che il valore del terreno costituiva oggetto di un diverso giudi- zio, riferì che il fabbricato aveva carattere abusivo, essendo stato realizzato in mancanza dell'autorizzazione paesaggistica. Si costituirono l'Asara e il commissario giudiziale del concordato preven- tivo della ditta Asara, e resistettero alla domanda, chiedendone il rigetto. 1.1. Il giudizio fu successivamente riunito ad un altro, promosso dal com- missario giudiziale del concordato preventivo, ed avente ad oggetto la stima definitiva formulata dal CIPNES. In tale giudizio, aveva spiegato intervento l'Asara, aderendo alla do- manda. 1.2. Con ordinanza del 31 maggio 2019, la Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha dichiarato inammissibile la domanda propo- sta dal commissario giudiziale ed ha accolto quella proposta dall'Asara, de- terminando il prezzo di riacquisto in Euro 36.078,34, ivi compresi Euro 8.447,51 per il terreno ed Euro 27.630,83 per il fabbricato. Premesso che nel corso della procedura di concordato preventivo il debi- tore conserva l'amministrazione dei propri beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale, la Corte ha innanzitutto escluso la legittimazione di quest'ultimo all'esercizio delle azioni a tutela del patrimo- nio ed alla resistenza alle stesse, non avendo la causa ad oggetto pretese od obblighi sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione. Ha precisato inoltre che l'oggetto del giudizio non era limitato alla deter- minazione del valore del fabbricato, rilevando che lo stesso costituiva un unico complesso immobiliare con la corte circostante, della quale era stata disposta la riacquisizione con il medesimo provvedimento, ed affermando quindi che anch'essa doveva costituire oggetto della stima, sia pure in base a un criterio diverso.Ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'applicabilità dell'art. 63 della legge n. 448 del 1998, la circostanza che il terreno fosse stato acquistato diretta- mente dal proprietario originario, anziché dal Consorzio, osservando che la norma, oltre a non fare alcun cenno al soggetto cui il prezzo sia stato corri- sposto ed alle relative modalità, riguarda aree sottoposte a vincolo, per le quali l'acquisto diretto da parte dell'assegnatario del lotto rappresenta solo un modo per accelerare la procedura di acquisizione. Ai fini della determinazione del prezzo di riacquistodel terreno, la Corte ha richiamato la stima compiuta dal c.t.u., il quale, dato atto dell'intervenuto frazionamento delfondo tra l'Asara e [OSCURATO:PERSONA], aveva detratto il valore dell'area intestata a quest'ultimo. In ordine al valore del fabbricato, ha invece rilevato che il c.t.u., dopo aver dato atto dell'inclusione dell'area in zona D1 del Piano regolatore generale, destinata alla localizzazione di strut- ture del settore terziario e commerciale, ed averne descritto il buon posizio- namento, la morfologia, l'accesso, le caratteristiche costruttive e lo stato di conservazione, aveva riferito che lo stesso era stato edificato in assenza del nullaosta paesaggistico ma in virtù di concessione edilizia, aveva ottenuto il certificato di abitabilità ed era stato frazionato in due lotti senza pratiche edi- lizie, e ne aveva determinato il valore di mercato con metodo comparativo, sulla base d'informazioni assunte presso operatori di mercato e delle quota- zioni dell'osservatorio immobiliare, in considerazione della mancanza di atti di compravendita, dovuta alla crisi del settore artigianale ed industriale. Ha ritenuto peraltro che, avuto riguardo all'irregolarità urbanistico-edilizia dello immobile, per il quale non era stata neppure avviata una pratica di sanatoria, dovesse trovare applicazione l'art. 38 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ricor- rendo al criterio sussidiario del valore dell'area di sedime, da determinarsi tenendo conto del valore di mercato stimato dal c.t.u. per la sola porzione del fabbricato intestata all'Asara. 2. Avverso la predetta ordinanza l'Asara ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in sei motivi, illustrati anche con memoria. Il CIPNES ha re- sistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. Il commissario giudiziale non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'impu- gnazione, sollevata dalla difesa del Consorzio in relazione alla posizione pro- cessuale del ricorrente, la cui costituzione nel giudizio di merito, in quanto qualificabile come intervento adesivo dipendente, escluderebbe la legittima- zione dell'Asara a proporre il ricorso per cassazione. L'ordinanza impugnata è stata infatti adottata a seguito della riunione di due distinti giudizi, uno dei quali promosso dal CIPNESprima dell'emissione del provvedimento di riacquisto, in cui l'Asara si è costituito unitamente al commissario giudizialedel concordato preventivo, resistendo all'opposizione, ed un altro, promosso dal commissario giudiziale a seguito della rinnovazione del procedimento di stima, nel quale il ricorrente ha spiegato intervento, as- sociandosi all'opposizione del commissario. In nessuno dei due giudizi la co- stituzione dell'Asara è peraltro qualificabile come intervento adesivo dipen- dente, non essendosi egli limitato a sostenere le ragioni del commissario giu- diziale, ma avendo fatto valere un proprio diritto, in virtù dell'autonoma le- gittimazione processuale a lui spettante nella veste di proprietario dell'immo- bile in ordine al quale il Consorzio ha esercitato la facoltà di riacquisto, che gli consente di proporre anche ricorso per cassazione. Correttamente, infatti, l'ordinanza impugnata ha negato la legittimazione ad agire del commissario giudiziale, conformemente al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel concordato preventivo il debitore subisce uno spossessamento attenuato, poiché conserva, oltre alla proprietà, l'amministrazione e la disponibilitàdei propri beni, salve le limita- zioni connesse alla natura stessa della procedura, la quale impone che ogni atto sia comunque funzionale all'esecuzione del concordato, con la conse- guenza che, mancando una disposizione analoga a quella dettata per il falli- mento dall'art. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, la legittimazione proces- suale spetta al debitore, il quale è parte sostanziale di tutti gli atti e i giudizi che concernono il suo patrimonio (cfr. Cass., Sez. lav., 20/09/2019, n. 23520; Cass., Sez. V, 28/07/2017, n. 18823; Cass., Sez. II, 4/09/2015, n. 17606). 2. Con il primo motivo d'impugnazione,il ricorrente denuncia la falsa ap- plicazione dell'art. 63 della legge n. 448 del 1998, sostenendo che tale dispo- sizione non è riferibile alla fattispecie in esame, caratterizzata non già dal riacquisto, ma dall'espropriazione dell'immobile ad opera del CIPNES. Precisa, infatti, di aver acquistato il terreno da un privato, anziché dal Consorzio, di avervi realizzato una falegnameria artigianale, e di averlo successivamente suddiviso in due distinte unità con [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con il secondo motivo,il ricorrente deduce la falsa applicazione dell'art. 38, comma secondo, del d.P.R. n. 327 del 2001, censurando l'ordinanza im- pugnata per aver ritenuto abusivo il fabbricato, a causa della mancanza del nullaosta paesaggistico, senza tener conto della realizzazione dell'edificio in virtù di concessione edilizia e dell'avvenuto rilascio del nullaosta in favore del Deiana,nonché della possibilità di ottenerne il rilascio in sanatoria. Premesso inoltre che i decreti ministeriali d'imposizione del vincolo paesaggistico erano disapplicabili, in quanto richiamati con riferimento ad un fabbricato posto allo interno di una zona industriale assentita nella sua integralità, sostiene che gli stessi non riguardano tale zona, ma le scogliere a strapiombo sul mare. 4. Con il terzo motivo,il ricorrente lamenta la falsa applicazione dell'art. 38, comma secondo, del d.P.R. n. 327 del 2001 e la violazione dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e dell'art. 3 Cost., ribadendo che il fabbricato, realizzato in virtù di concessione edilizia e dotato di licenza di abitabilità, è stato diviso con [OSCURATO:PERSONA], e rilevando che a quest'ultimo è stata riconosciuta un'indennità notevolmente superiore a quella liquidata in favore di esso ricorrente. Eccepisce inoltre l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, comma secondo, cit., nella parte in cui consente che l'immobile, non de- molito né acquisito al patrimonio del Comune, venga acquistato da un con- sorzio industriale per essere destinato a fini imprenditoriali. 5. Con il quarto motivo,il ricorrente censura l'ordinanza impugnata per non aver tenuto conto dell'ingiustificato arricchimento riportato dal CIPNES a seguito dell'acquisto del fabbricato abusivo, non demolito né acquisito al pa- trimonio del Comune, ma utilizzato per i propri fini istituzionali. 6. Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia la falsa applicazione dell'art. 63 della legge n. 448 del 1998 e dell'art. 167 della legge fall., censurando l'ordinanza impugnata per aver dichiarato il difetto di legittimazione del com- missario giudiziale, senza tenere conto della concorrente legittimazione pro- cessuale spettante allo stesso nel corso della procedura di concordato pre- ventivo. 7. Con il sesto motivo, il contro ricorrente deduce la falsa applicazione dell'art. 37, comma secondo, del d.P.R. n. 327 del 2001, censurando l'ordi- nanza impugnata per aver omesso di riconoscere la maggiorazione del 10% sull'indennità liquidata, nonostante l'offerta di un'indennità provvisoria infe- riore agli 8/10 di quella determinata in via definitiva. 8. Il primo motivo, riguardante la sussistenza dei presupposti per il ri- corso alla procedura prevista dall'art. 63 della legge n. 448 del 1998, è inam- missibile. La controversia avente ad oggetto la legittimità dell'esercizio, da parte di un consorzio di sviluppo industriale, del potere autoritativo di disporre il riac- quisto di un'area ceduta a un privato per la realizzazione di uno stabilimento industrialeo artigianale, ai sensi dell'art. 63 cit. , è infatti devoluta alla giuri- sdizione del Giudice amministrativo, spettandoinvece al Giudice ordinario la cognizione della domanda di determinazione del prezzo di acquisto, la quale dà luogo ad una controversia di natura meramente patrimoniale (cfr. Cass., Sez. Un., 24/02/2011, n. 4462; Cons. Stato, Sez. IV, 27/03/2014, n. 1477; 7/02/2012, n. 664). 9. Sono invece infondatiil secondo, il terzo ed il quarto motivo, da esa- minarsi congiuntamente, in quanto aventitutti ad oggetto la detrazione dal prezzo di riacquisto del valore del fabbricato realizzato in mancanza del nul- laosta paesaggistico. Correttamente, in proposito, l'ordinanza impugnata ha escluso la diretta applicabilità dell'art. 38 del d.P.R. n. 327 del 2001, la cui riferibilità al riac- quisto della proprietà delle aree cedute dai consorzi di sviluppo industriale è stata esclusa da questa Corte, in considerazione dell'autonomia dei presup- posti, delle modalità e dei termini previsti per l'istituto in esame, rispetto a quelli riguardanti l'espropriazione per pubblica utilità, la quale impedisce di fare riferimento alladisciplina generale dettata dal d.P.R. n. 327 cit., in as- senza di un espresso rinvio alla stessa da parte dell'art. 63 della legge n. 448 del 1998 (cfr. Cass., Sez. VI, 23/11/2021, n. 36188). Altrettanto condivisi- bilmente, però, la Corte territoriale ha osservato che il comma secondo dello art. 38 cit., il quale esclude la possibilità d'includere nel calcolo dell'indennità dovuta per l'espropriazione di fabbricati il valore delle costruzioni realizzate in totale assenza o in difformità della concessione edilizia o dell'autorizzazione paesaggistica, imponendo di tenere conto soltanto di quello dell'area di se- dime o della parte del fabbricato realizzata legittimamente, costituisce e- spressione di un principio generale, desumibile dalla normativa in materia urbanistica ed espropriativa, secondo cui il proprietario non può trarre alcun vantaggio dalla propria attività illecita. Tale principio, espressamente sancito per la prima volta dall'art. 16, nono comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e ritenuto applicabile anche ai fini del calcolo dell'indennità di cui all'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, poi trasfuso nell'art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001 (cfr. Cass., Sez. Un.,13/09/2005, n. 18125; Cass., Sez. III, 21/02/2011, n. 4206; Cass., Sez. I, 15/11/2007, n. 23627), mira infatti ad evitare che, nonostante l'abusività della costruzione, la sua presenza nel fondo possa concorrere anche indirettamente ad accrescerne il valore, e deve quindi considerarsi operante anche per le espropriazioni disciplinate da norme speciali (ad esempio, quelle preordinate alla realizzazione del programma straordinario di urbanizzazione di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219: cfr. Cass., Sez. I, 9/04/2022, n. 5046), come quella in esame: esso trova quindi applicazione anche nel caso in cui, come nella specie,la costruzione sia stata realizzata in assenza della sola autorizzazione paesaggistica, non risultando in tal caso sufficiente ad impedire l'emissione dell'ordine di demolizione l'av- venuto rilascio del permesso di costruire, la cui efficacia è subordinataal con- seguimento della predetta autorizzazione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 28/12/ 2021, n. 8641; Cons. Stato, Sez. IV, 21/05/2021, n. 3952; 13/04/2016, n. 1436).Non può trovare ingresso, in questa sede, la censura riflettente la man- cata disapplicazione dei decreti ministeriali con cui è stato imposto il vincolo paesaggistico, in quanto non riferibili alle aree incluse nel perimetro consor- tile, trattandosi di una questione che implica un accertamento di fatto, non esaminata nell'ordinanza impugnata, e non essendo stato precisato in quale fase ed in quale atto del giudizio di merito la stessa sia stata sollevata (cfr. Cass., Sez. II, 24/01/2019, n. 2038; Cass., Sez. VI, 13/06/2018, n. 15430; Cass., Sez. III, 12/06/2018, n. 15196). Nessun rilievo può assumereinvece la circostanza, fatta valere dal ricor- rente, che il fabbricato di sua proprietà costituisca soltanto una porzione di un più ampio edificio, da lui realizzato unitamente a [OSCURATO:PERSONA], il quale, a seguito della divisione, avrebbe ottenuto l'autorizzazione in sana- toria, per la porzione a lui assegnata, giacché, indipendentemente dall'irri- tualità della produzione del relativo documento, avvenuta soltanto in sede di legittimità, in contrasto con l'art. 372 cod. proc. civ.,il provvedimento in que- stione non estende i suoi effetti alle altre porzioni dell'edificio, per le quali non è stata presentata un'analoga richiesta di sanatoria. Per tale ragione, deve escludersi che il riconoscimento di un maggiore indennizzo in favore del Deiana, a fronte del riacquisto di una porzione dell'edificio verosimilmente identica o comunque simile a quella del ricorrente, possa dar luogo ad un'in- giustificata disparità di trattamentotra i due proprietari, non versando le ri- spettive porzioni nella medesima situazione, sotto il profilo della legittimità edilizio-urbanistica. Parimenti irrilevante è la perdurante facoltà del ricorrente di proporre l'istanzadi sanatoria, dovendosi escludere l'idoneità di un even- tuale provvedimento di accoglimento a giustificare la valutazione del fabbri- cato ai fini della determinazione del prezzo di riacquisto, alla stregua di quanto disposto dal comma 2-bisdell'art. 38 cit., che, consentendo di accer- tare la sanabilità delle costruzioni realizzate abusivamente ai soli fini della corresponsione dell'indennità, ove sia pendente una procedura finalizzata alla sanatoria, esclude implicitamente tale possibilità nel caso in cui, come nella specie, alla data di emissione del provvedimento ablatorio la relativa istanza non sia stata neppure presentata. Quanto infine all'ingiustificato arricchimento che il CIPNES trarrebbe, ad avviso del ricorrente, in virtù dell'acquisto del compendio immobiliare com- prendente lo stabilimento, verso il pagamento di un corrispettivo commisu- rato al prezzo d'acquisto attualizzato del suolo, è appena il caso di rilevare che il trasferimento della proprietà dell'area in favore del Consorzio non fa venir meno l'obbligo di procedere alla demolizione dell'edificio realizzato abu- sivamente, non comportandone in alcun modo la sanatoria, e non impedendo quindi al Comune di disporne la demolizione o l'acquisizione al proprio patri- monio, come previsto dall'art. 7 della legge n. 47 del 1985. 10. Il quinto motivo è inammissibile, non avendo il ricorrente alcun inte- resse ad insistere sulla legittimazione processuale concorrente del commis- sario giudiziale, la cui esclusione da parte dell'ordinanza impugnata, giustifi- cata peraltro dal principio dianzi richiamato in riferimento alla legittimazione all'impugnazione, non si ripercuote in alcun modo sulla sua posizione proces- suale, avente carattere autonomo, anche ai fini dell'impugnazione. 11. Non merita infine accoglimento neppure il sesto motivo, avente ad oggetto l'applicabilità della maggiorazione del 10% prevista dall'art. 37, comma secondo, del d.P.R. n. 327 del 2001sull'importo liquidato a titolo di prezzo di riacquisto. Come già detto in precedenza, l'art. 63 della legge n. 448 del 1998, nello attribuire ai consorzi di sviluppo industriale la facoltà di riacquistare la pro- prietà delle aree cedute, collega la liquidazione dell'indennizzo al prezzo di acquisto attualizzato per le aree inedificate e alla stima del valore venale per gli stabilimenti, disponendo in ogni caso la detrazione dei contributi pubblici attualizzatiricevuti dal proprietario: in quanto giustificati dalle peculiari fina- lità perseguite dal legislatore attraverso l'introduzione della facoltà di riacqui- sto,tali criteri, distinti ed autonomi rispetto a quelli dettati per l'espropria- zione per pubblica utilità, ne escludono l'applicazione, anche con riguardo alla maggiorazione prevista dal comma secondo dell'art. 37 cit. per l'ipotesi in cui l'indennità offerta risulti inferiore all'80% di quella liquidata in via giudiziale. Tale esclusione non consente in alcun modo di dubitare della legittimità co- stituzionale della disciplina dettata dall'art. 63 cit., in riferimento agli artt. 3, 42 e 117 Cost., all'art. 6della CEDU ed all'art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] addizio- nale alla CEDU, essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore l'indivi- duazione dei criteri da applicarsi per la liquidazione dell'indennitàdovuta per ciascuna forma di espropriazione, sulla base di un ragionevole bilanciamento tra l'interesse generale sotteso all'espropriazione e il diritto del proprietario ad un'indennità commisurata al valore venale del bene espropriato (cfr. Corte cost., sent. n. 348 del 2007). 12. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ri- corrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal di- spositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna ilricorrente al pagamento, in favore del controri- corrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, c
Decreto Cassazione n. 04781/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris