CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 16585/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117), le doglianze difensive formulate con l'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); ritenuto che l'ulteriore motivo, inerente alla mancata applicazione delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 20 bis cod.pen. è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale (pagg. 6/7) ha chiarito le ragioni per le quali non ha ritenuto di poter applicare all'imputata [OSCURATO:PERSONA] una pena sostitutiva; questa Corte ha al riguardo chiarito che, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, Rv. 285710-01;Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, Rv. 285412 - 01; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati nammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende P.Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]