CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06281/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26880/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] ora [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 95, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine ed ulteriormente allegata al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 37, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis. -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1962/2021 depositata il 16/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2024 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. conveniva avanti al Tribunale di Romala società [OSCURATO:SOCIETA]. , lamentando che quale suo mandatario per la gestione delle attività necessarie al recupero crediti, in relazione al credito vantato nei confronti di tale [OSCURATO:SOCIETA]. e garantito da ipoteca di primo grado su un immobile aveva omesso di provvedere alla rinnovazione dell’ipoteca ex art. 2847 cod. civ., così provocando l’estinzione della garanzia reale per scadenza del ventennio. Chiedeva pertanto la condanna della medesima al risarcimento del danno subito. Si costituiva la società [OSCURATO:SOCIETA]., che contestava la domanda di controparte e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa sia l’Agenzia delle Entrate, quale soggetto asseritamente obbligato al rinnov o automatico delle iscrizioni ipotecarie in scadenza, sia la compagnia assicurativa XL [OSCURATO:PERSONA] con cui aveva stipulato polizza per la responsabilità civile ( e con la quale successivamente [OSCURATO:SOCIETA] transigeva la causa). 1.2. Con sentenza n. 13882 dell’11 luglio 2016 il Tribunale di Roma accoglieva la domanda, condanna ndo la [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei danni per l’ammontare di euro 676.950,63 , respingendo la domanda di manleva da quest’ultima proposta nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. 2. Con sentenza n. 1962 del 16 marzo 2021 la Corte di Appello di Roma rigettava successivamente il gravame interposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la società [OSCURATO:SOCIETA]. ( già [OSCURATO:SOCIETA]. ) propone ora ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria. Resistono, con distinti controricorsi, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ( già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ) e l’ Agenzia delle Entrate, che ha prodotto anche memoria. 4. Formulataproposta di definizione accelerata del ricorso , su opposizione della ricorrente il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia “Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.” in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Lamenta che la corte territoriale è incorsa nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per aver liquidato il danno in misura pari al valore del credito acquistato, senza effettuare “alcun vaglio” della pure denunziata violazione dell’art. 2855 cod. civ. 1.1. Il motivo è infondato. Dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta che la corte di merito si è motivatamente pronunciata in relazione alla liquidazione del danno risarcibile e, secondo costante orientamento giurisprudenziale, non sussiste il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, per come viene motivata, comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte. Si è al riguardo d questa Corte precisato doversi ravvisare una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (Cass., 26/09/2024, n. 25710; Cass., 13/08/2018, n. 20718; Cass., 06/12/2017, n. 29191). Orbene, nella specie il ricorrente si duole che la corte di merito non si sia pronunciata secondo i termini da essa propugnati, nonché - tra l’altro - riferiti alla pretesa violazione dell’art. 2855 cod. civ. in tema di estensione degli effetti dell’iscrizione ipotecaria, trascurando tuttavia di precisare se, dove e quando l’abbia nel corso del giudizio di merito invocato quale parametro per la liquidazione del danno risarcibile, con conseguente violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. (v. tra le tante Cass., n. 8117/2022, secondo cui il requisito di cui all'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., consiste in un'esposizione che deve garantire a questa Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia ma anche del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata; Cass., Sez. Un., 28 novembre 2018, n. 30754, che richiama Cass. n. 21396 del 2018); la valutazione in termini d'inammissibilità del ricorso non esprime, naturalmente, un formalismo fine a sé stesso -e dunque da escludere anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 e ribaditi da Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950- bensì il richiamo al rispetto di una precisa previsione legislativa volta ad assicurare uno "standard" di redazione degli atti che, declinando la qualificata prestazione professionale svolta dalla difesa e presupposta dall'ordinamento, si traduce nel sottoporre al giudice nel modo più chiaro la vicenda processuale permettendo, in quel perimetro, l'apprezzamento delle ragioni della parte (Cass., Sez. U., n. 30754 del 2018, cit.); si tratta di una ricaduta del principio di specificità del gravame, calato nel giudizio a critica vincolata qual è quello della presente sede di legittimità. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia “Violazione dell’art. 132 n.4 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ. con riferimento all’art. 1226 cod. civ. ed all’art.115 cod. proc. civ.”. Lamenta che la corte di merito ha fatto immediato ricorso al criterio di liquidazione equitativa del danno, senza motivare alcunché in ordine alla impossibilità o estrema difficoltà della prova del danno nel suo preciso ammontare, e senza far menzione del diverso metro di liquidazione - costituito dai parametri di cui all’art. 2855 cod. civ.- da essa dedotto al riguardo. 2.1. Il motivo è infondato. Come questa Corte ha già avuto ripetutamente modo di affermare, il vizio di cui all’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. può essere censurato in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente ovvero manifestamente contraddittoria ed incomprensibile, tale, dunque, da non assurgere neppure alla soglia del cd. “minimo costituzionale” (Cass., n. 13356/2022; Cass., n. 22232/2016; Cass., n. 23940/2017, Cass., n. 22598/2018; Cass., Sez. un., n. 8053 e n. 8054 del 2014). Atteso che il ricorrente del tutto genericamente lamenta l’asserita omessa considerazione dell’art. 2855 cod. civ., senza precisare se, dove e quando abbia mai mosso tale censura nel corso del giudizio di merito, in ordine al quantum debeatur la corte di merito ha invero fornito una motivazione congrua e scevra da vizi logico-giuridici, facendo corretta applicazione del principio secondo cui “poiché una diminuzione delle garanzie è in sé causativa di un danno patrimoniale immediato ed attuale, corrispondente alla diminuzione del valore di circolazione del credito” ( v. Cass., 15/06/2020, n. 11583, espressamente richiamata dalla corte di merito nell’impugnata sentenza). 3. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia “Omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.”. Lamenta che la corte di merito ha omesso di considerare che l’immobile a garanzia del credito oggetto di cessione era di proprietà di terzi. 3.1. Il motivo è inammissibile. A parte il rilievo che, lungi dall’incorrere in omesso esame, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza posto in rilievo che l’ipoteca gravava sull’immobile di proprietà di un terzo (v. p. 2), va osservato che la ricorrente inammissibilmente ( in termini tra l’altro del tutto apodittici ) il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. in presenza di c.d. doppia conforme, e pertanto in violazione dell’art. 348-ter, penultimo comma, cod. proc. civ., ora art. 360, 4° comma, cod. proc. civ. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226 e 2855 cod. civ.” in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Lamenta che la corte di merito ha applicato in via principale - e non già sussidiaria rispetto al parametro ex art. 2855 cod. civ. da essa proposto- il criterio equitativo ex art. 1226 c.c. ai fini della liquidazione del danno, in tal modo facendo conseguire al danneggiato risultati maggiormentevantaggiosi. 4.1. Il motivo è infondato. La corte di merito ha fornito ampia motivazione, anche richiamando precedenti di legittimità, a fonda mento dell’operata del criterio equitativo ai fini della liquidazione del danno in misura pari al credito per il quale si è estinta l’ipoteca, non rinnovata. Così argomentando la corte di merito ha puntualmente osservato il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “Qualora proceda alla liquidazione del danno in via equitativa, il giudice di merito, affinché la sua decisione non presenti i connotati della arbitrarietà, deve indicare i criteri seguiti per determinare l'entità del risarcimento, risultando il suo potere discrezionale sottratto a qualsiasi sindacato in sede di legittimità solo allorché si dia conto che sono stati considerati i dati di fatto acquisiti al processo come fattori costitutivi dell'ammontare dei danni liquidati ( v. Cass., 4/4/2013, n. 8213; Cass., 15/3/2016, n. 5090; Cass., 29/4/2022, n. 13515; e, più recentemente, Cass., 11/10/2023, n. 28429). 5. Con il quinto motivo la ricorrente denunzia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2487 cod. civ. dell'art. 4 d.p.r. n. 7/76, dell'art. 19 r.d. 646/1905, dell'art. 27 legge 175/1991, dell'art. 161 d.lgs. 385/93 e dell'art. delle 11 Disposizioni sulla legge in generale. Lamenta che la corte di merito ha negato qualsivoglia responsabilità dell’Agenzia delle Entrate erroneamente escludendo che, pur essendo stato il contratto di mutuo fondiario stipulato nel 1990, il Conservatore potesse esercitare d‘ufficio il suo potere di rinnovazione dell’ipoteca sul rilievo della abrogazione dell’art. 4 d.p.r. n. 7/76 da parte della legge n. 175/1991, né considerando che analoga previsione è contenuta neltuttora vigente art. 19 del regio decreto n. 646/1905. 5.1. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato, e va rigettato nei termini che seguono. 5.2. Va anzitutto osservato che la ricorrente censura solo alcune delle rationes decidendi dell’impugnata sentenza, senza invero dedurre alcunché in ordine al passaggio motivazionale ove la corte territoriale, nel confermare la sentenza del Tribunale, ha riconosciuto l a sua esclusiva responsabilità sul rilievo che “lo stesso odierno appellante avesse provveduto, successivamente alla mancata rinnovazione, ad iscrivere ex novo l’ipoteca sullo stesso immobile” (v. p. 4 dell’impugnata sentenza). Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, quando la sentenza di merito impugnata come nella specie si fonda su più rationes decidendiautonome, nel senso che ognuna di esse è da sola sufficiente a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile che il soccombente le censuri tutte, dato che l’omessa impugnazione di una di essere rende definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, e le restanti censure non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass., 28/06/2023, n. 18403; Cass., 27/07/2017, n. 18641; Cass., 14/02/2012, n. 2108; Cass., 03/11/2011, n. 22753). Orbene, nella specie la ricorrente lamenta che la corte di merito ha escluso la responsabilità dell’Agenzia delle Entrate per mancata rinnovazione d’ufficio dell’ipoteca, senza invero (quantomeno idoneamente) censurare la ratio secondo cui, dopo aver lasciato scadere il ventennio per la rinnovazione dell’ipoteca, essa ha propostouna nuova domanda per l’iscrizione dell’ipoteca, ha quindi richiesto una nuova iscrizione di ipoteca. 5.3. Deve ulteriormente osservarsi che l ’articolo 2847 c .c. indica un termine perentorio di efficacia dell’ipoteca , e quindi della pubblicità, disponendo che l’ iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data , e che l’ effetto cessa se l’iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine . Attesa la natura costitutiva di tale formalità , decorso il termine ventennale con la perdita di efficacia dell’iscrizione viene ad estinguersi il diritto reale di garanzia. La rinnovazione dell’iscrizione ipotecaria è dunque finalizzata ad evitare che si verifichi l’estinzione dell’iscrizione e conseguentementedella garanzia reale. Siffatta disciplina, volta ad attribuire certezza ai traffici giuridici e che si inserisce nel sistema della pubblicità immobiliare, si applica, per il suo carattere generale, anche all’ipoteca concessa a garanzia di un credito fondiario, in quanto non espressamente derogata dalla normativa speciale. Anzi, l’art. 4 del d.p.r. n. 7/1976 disponeva che “Le iscrizioni ipotecarie medesime sono rinnovate d'ufficio dai conservatori dei registri immobiliari nei termini e nei modi stabiliti dalla legge. L'ente ha diritto, in ogni tempo, di conseguire senza spese la rinnovazione delle ipoteche, ferma restando la responsabilità dei conservatori per la rinnovazione d'ufficio”, e l’art. 19 analogamente disponeva che “Le iscrizioni ipotecarie accessorie a mutui fondiari sono rinnovate d’ufficio dai Conservatori dei [OSCURATO:PERSONA] nei modi e nei termini stabiliti dalla legge. L’ente ha diritto, in ogni tempo, di conseguire senza spese la rinnovazione delle ipoteche, ferma restando la responsabilità dei Conservatori per la rinnovazione d’Ufficio”. Rispetto a tale assetto normativo è successivamente intervenuta la legge 175/1991, che, da un lato, con l’art. 27, comma 3, ha abrogato il d.p.r. n. 7/1976, dall’altro, con l’art. 6, comma 3, ha previsto che “le iscrizioni ipotecarie medesime sono rinnovate nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, L’Ente ha diritto, in ogni tempo, di conseguire la rinnovazione delle ipoteche”, senza più fare menzione al rinnovo d’ufficio dell’scrizione ipotecaria da parte del Conservatore, ma mantenendo il diritto del creditore fondiario di rinnovare l’ipoteca in ogni tempo. La riforma del 1991 prevedeva, inoltre, un periodo di ultrattività della precedente disciplina di cui al d.p.r. 7/76: “Le operazioni di impiego e provvista già perfezionate dagli enti e sezioni opere pubbliche e per le quali sia stato già stipulato il contratto alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinate dalle norme anteriori” (art. 27, comma 3, L. 175/1991). Da tale univoca lettera discendeva già che la pregressa disciplina delle garanzie ipotecarie, contestualmente soppressa, persisteva qualora queste avessero acceduto ai contratti stipulati -e quindi congegnati nel contesto di quel regime- prima dell'applicabilità della riforma. La disposizione appena richiamata è stata poi oggetto di altra abrogazione ad opera del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (testo unico in materia bancaria e creditizia-T.U.B.), all'art. 161, primo comma, con analoga norma di ultrattività della pregressa normativa (art. 161, sesto comma), per mezzo della quale, con chiarezza e valenza anche ermeneutica riferibile alla successione delle leggi nel tempo, è stato enunciato che «i contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori». 5.5. Così ricostruito il quadro normativo nella sua successione nel tempo, va fatto richiamo al principio affermato da questa Corte secondo cui l e ipoteche inerenti ai contratti di mutuo fondiario disciplinati dall’art. 4, comma 3, d.p.r. n. 7 del 1976 sono soggette al termine ventennale previsto dall’art. 2847 c.c. per la rinnovazione della garanzia reale, in assenza della quale si produce la cessazione automatica degli effetti dell’iscrizione, a tutela della sicurezza della circolazione dei beni e dell’affidamento dei terzi (v. Cass. n, 30625 del 2018. V anche Cass., 26/1/2016, n. 1620). Nell’impugnata sentenza la corte di merito ha al riguardo del tutto condivisibilmente osservato che l'aggiunta dell'inciso in ogni tempo , introdott o dal legislatore nel 1976 , non può che riferirsi alla possibilità che la rinnovazione operata dal creditore fondiario sia senza spese , come espressamente previsto dall’art. 19 del R.D. n. 646/1905, ma non anche a una deroga generalizzata al sistema codicistico che trova la sua ratio nei generali principi di tutela della sicurezza della circolazione dei beni e dell'affidamento dei terzi, in particolare creditori e aventi causa dal debitore originario (cfr. anche Cass., 14/5/2012, n. 7498). Esigenze primarie, queste ultime, ribaditeanche dal richiamo, contenuto nel primo periodo, del terzo comma dell'art. 4 d.p.r. 7/1976, ai termini di legge per la rinnovazione ipotecaria (cfr.sul punto Cass. n. 9805 del 2019, con riferimento ad ipotesi di rinnovazione di ipoteca richiesta dopo lo spirare del termine ventennale). 5.6. Orbene, nella s pecie, in cui trova ratione temporis applicazione il d.p.r. n. 7 del 1976, trattandosi di contratto stipulato nel 1990 , dei suindicati principi la corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione. Nel confermare quanto già affermato dal giudice di prime cure dal tribunale, la corte di merito ha altresì correttamente affermato l’ultrattività della normativa nel 1976, come espressamente stabilitodall’art 27, comma 3, L. n. 175 del 1991, solo per “le operazioni di impiego e provvista”, cioè le operazioni in cui si sostanzia la concessione del mutuo, dunque per un ambito espressamente molto limitato che non contempla la rinnovazione dell'ipoteca, risultando questa essere una formalità di carattere meramente procedurale e non anche di natura sostanziale, rimanendo a tale stregua esclusa la persistente vigenza dell’obbligo per il conservatore di effettuare d’ufficio la rinnovazione dell’ipoteca alla scadenza. 5.8. Priva di pregio è infine la censura della ricorrente secondo cui nella specie avrebbe dovuto farsi applicazione dell’art. 19 R.D. n. 646 del 1905 ( il quale recita : “senza pregiudizio dell'obbligo della responsabilità dei conservatori delle ipoteche per l'innovazione d'ufficio gli istituti hanno diritto di conseguire senza spese la rinnovazione delle ipoteche nei termini e modi stabiliti dalla legge”), prevedente analogo obbligo per il Conservatore. Anche il detto art. 19 risulta infatti essere stato abrogato dal T.U.B., il cui art. 161, come dalla corte di merito correttamente posto in rilievo nell’impugnata sentenza, ha previsto l’ultrattività della disciplina soltanto in relazione “ai procedimenti esecutivi in corso” ed ai “contratti” già conclusi alla data di entrata in vigore del [OSCURATO:PERSONA], senza pertanto riferimento alcuno alla disciplina delle garanzie accessorie del mutuo fondiario, tra cui l’ipoteca. Previsione che, come osservato anche dalla controricorrente nei propri scritti difensivi, trova fondamento nell’esigenza di attribuirsi esclusivamente al creditore interessato, in quanto unico soggetto in grado di conoscere l’effettiva persistenza di situazioni creditorie, di formulare tempestiva richiesta di rinnovazione dell’ipoteca in relazione a mutui fondiari risalenti nel tempo (v. anche Cass., 9805/2019, ove si evidenzia che la disciplina della rinnovazione dell’iscrizione ipotecaria costituisce un favor per il creditore fondiario, “peraltro recessivo essendo stata detta disciplina dapprima modificata dalla L. 6 giugno 1991, n. 175 (art. 27, comma 3) e quindi abrogata dal D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), ancorché resti applicabile alle fattispecie anteatte, quale la presente, in forza di disposizioni transitorie”). 5.9. Va pertanto ribadito che alle ipoteche inerenti ai contratti di mutuo fondiario cui risulti applicabile la disciplina di cui all'art. 4, terzo comma, d.p.r. n. 7 del 1976, si applica il termine ventennale per la rinnovazione della garanzia reale previsto dall'art. 2847 cod. civ.; trascorso tale termine, non può essere considerato vigente l’obbligo del Conservatore di eseguire la rinnovazione d’ufficio, né, in caso di sua inadempienza, può essere configurata una sua responsabilità per omissione, dato che tale obbligo, giusta la previsione di ultrattività della normativa del 1976 che, come espressamente stabilita dall'art 27, comma 3, della legge n. 175 del 1991, si riferisce esclusivamente alle operazioni di impiego e provvista, cioè alle operazioni in cui si sostanzia la concessione del mutuo, dunque ad un ambito espressamente molto limitato che non contempla la rinnovazione dell'ipoteca, risultando questa essere una formalità di carattere meramente procedurale e non anche di natura sostanziale. 6. All’infondatezza nei suindicati termini e limiti dei motivi di ricorso, sostanzialmente conformi a quanto rilevato nella proposta di decisione accelerata (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2023, n. 36069), consegue il rigetto del ricorso. 7. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore di ciascuna controricorrente , seguono la soccombenza. 8. Sussistono i presupposti per la condanna della ricorrente al pagamento altresì di somm e, liquidate come in dispositivo, ex art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., nonché ex art. 96, comma quarto, cod. proc. civ. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.( già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ): delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 11.200,00, di cui euro 11.000,00 per onorari , oltre a spese generali e accessori di legge; della somma di euro 11.000,00 ex art. 96, terzo comma , cod. proc. civ. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle entrate: delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1 0 . 0 00,00 , oltre a spese eventualmente prenotate a debito; della somma di euro 10.000,00 ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle Ammende, di euro 2.000,00 ex art. 96, quarto comma , cod. proc. civ. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da