CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 39745/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha confermato la pronuncia in data 21 giugno 2019 del Tribunale di Trieste che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt. 61 n. 11, 110 e 640 cod. pen., per mancanza di valida condizione di procedibilità. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, formulando un unico motivo di impugnazione, con cui si lamenta la violazione di legge (in relazione all'art. 12, comma 2, d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36), per erronea applicazione della disciplina transitoria sulla procedibilità dei reati divenuti perseguibili a querela per effetto del suddetto decreto legislativo. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei termini e per le ragioni che seguono. 1. La procedibilità del delitto di truffa è stata modificata, ampliando le ipotesi in cui è necessaria querela di parte, mediante interpolazione del terzo comma dell'art. 640 cod. pen. (dove il rinvio a «un'altra circostanza aggravante», quale requisito per la perseguibilità di ufficio, è stato sostituito - ex art. 8, d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 - con quello alla sola «circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7»). Il successivo art. 12 del medesimo decreto legislativo detta sul punto disposizioni transitorie, specificando che «1. Per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. 2. Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata». 2. Nel caso di specie, la Corte di appello ha evidenziato come la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto piena notizia del fatto - tanto da avviare un'azione disciplinare nei confronto degli imputati, suoi dipendenti - quanto meno dall'Il maggio 2017, presentando querela solo il 25 agosto 2017. Nonostante all'epoca non fosse entrata ancora in vigore la nuova disposizione codicistica in tema (di modo che l'aggravante dell'abuso di prestazione d'opera garantiva ancora la procedibilità officiosa), i giudici di merito hanno concordemente ritenuto che, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. n. 36 del 2018, la disciplina transitoria suddetta non dovesse applicarsi alla persona offesa che avesse già manifestato tardivamente la volontà di punizione, poiché, diversamente, l'avviso si sarebbe risolto in una rimessione in termini; a supporto di questa conclusione è stata richiamata la sentenza di questa Sezione n. 8823 del 04/02/2021, Sanfilippo, Rv. 280764. La presentazione dell'istanza di punizione successivamente al novantesimo giorno dall'avvenuta conoscenza del fatto connoterebbe dunque la querela di [OSCURATO:PERSONA] come inequivocabilmente tardiva. 3. La soluzione offerta dai giudici giuliani non è corretta. La giurisprudenza di legittimità, superando il precedente minoritario orientamento di segno contrario, è ormai concorde nel ritenere che la disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2018 trova applicazione anche in relazione alla persona offesa che abbia precedentemente manifestato la volontà di punizione oltre il termine di cui all'art. 124 cod. pen., poiché la valutazione in ordine alla condizione di procedibilità deve essere ancorata al momento dell'entrata in vigore del nuovo regime normativo, a nulla rilevando eventuali irregolarità della querela afferenti a un momento procedimentale anteriore, in cui la stessa non era richiesta ai fini della procedibilità (Sez. 2, n. 16760 del 19/01/2023, Zilli, Rv. 284526; Sez. 2, n. 48277 del 24/11/2022, Merlino, Rv. 284171; Sez. 2, n. 44692 del 08/11/2022, Obertelli, Rv. 283793; Sez. 2, n. 25341 del 13/05/2021, Magnanelli, Rv. 281465). All'epoca dei fatti, il reato, come contestato, era indubitabilmente procedibile di ufficio: la «querela» presentata dalla persona offesa (a prescindere dal fatto che tale nomen iuris non era stato indicato dalla parte proponente, ma attribuito dal Tribunale) aveva dunque il semplice valore di notitia criminis, al pari di una denuncia priva della volontà di punizione o addirittura di segnalazioni provenienti da terzi soggetti. L'entrata in vigore della modifica normativa, accompagnata da apposita disciplina transitoria, ha poi determinato una nuova e autonoma decorrenza del termine per proporre l'istanza di punizione in tutti i casi di precedente procedibilità di ufficio. Pertanto, è solo con la vigenza della nuova legge, che la persona offesa - su cui non possono ricadere le conseguenze del novum legislativo, in difetto di negligenza a lei ascrivibile - è stata messa nelle condizioni di valutare l'opportunità di esercitare negli specifici termini il diritto di formulare l'atto propulsivo (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551), di modo che solo da tale data devono conseguentemente essere svolte le valutazioni relative alla tempestività della condizione di procedibilità. 4. In conclusione, la sentenza va annullata, per la fondatezza del motivo di ricorso del Procuratore generale, con rinvio alla Corte di appello di Venezia, ufficio viciniore ex art. 623, lett. c), cod. proc. pen. e 175 disp. att. cod. proc. pen., che, nel procedere a nuovo giudizio, terrà conto dei rilievi sopra indicati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Vene