CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2022
Cassazione n. 10871/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.27440/2016 proposto da: A.S.D. Dirty dancing school [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma al piazzale Medaglie d’Oro n.72 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legis in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n.3771/16, pronunciata il 30/3/2016, depositata in data 21/4/2016 e non notificata; F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 27440/2016 Numero sezionale 1093/2022 Numero di raccolta generale 10871/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: la A.S.D. Dirty dancing school [OSCURATO:SOCIETA] ricorre con tre motivi contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza n.3771/16, pronunciata il 30/3/2016, depositata in data 21/4/2016 e non notificata, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, ha rigettato l’appello della contribuente contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Salerno, che aveva parzialmente accolto i ricorsi riuniti della contribuente avverso due avvisi di accertamento con cui l’ufficio, previo disconoscimento dei requisiti previsti per fruire delle agevolazioni di cui all’art.148 T.u.i.r., aveva accertato, per gli anni di imposta 2007 e 2008, l’omessa dichiarazione del reddito ai fini Ires, del valore della produzione ai fini Irap e delle operazioni imponibili ai fini Iva; con la sentenza impugnata, la C.t.r. preliminarmente riteneva infondato il primo motivo d'appello, in quanto nessuna contraddizione era rilevabile nell'operato dei primi giudici, che avevano ritenuto, in sede cautelare, la sussistenza del fumus boni iuris della domanda, solo parzialmente accolta con la successiva decisione del merito; la C.t.r. rilevava, inoltre, che il secondo motivo d'appello era inammissibile per la novità della questione; in relazione al merito, la C.t.r., pur concordando con l'iter logico giuridico seguito dai primi giudici, rilevava l’inammissibilità degli ulteriori motivi di appello, che erano fondati su una conclusiva richiesta di riforma della sentenza di primo grado sulla base di << critiche mosse agli atti di contestazione, senza però proporre specifici motivi (art. 53 d.lgs. 546/92) a supporto delle ragioni avverso la sentenza stessa, ragioni che avrebbero dovuto portare questa C.t.r. a riformarla>>; r.g. n.27440/2016 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 27440/2016 Numero sezionale 1093/2022 Numero di raccolta generale 10871/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 23 marzo 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; [OSCURATO:PERSONA]: preliminarmente deve rilevarsi che risulta in atti il diniego di condono, notificato alla parte contribuente e non al suo difensore; il diniego di condono è un atto amministrativo e non endo- processuale, che va emesso dall’ente impositore e non dall'Avvocatura dello Stato, che ne assume la difesa in giudizio; pertanto, attesa la natura del diniego, esso non può che essere diretto alla parte, alla quale va notificato, e non al difensore; inoltre, nel caso di specie, la notifica si è perfezionata il 2.8.2020, cioè oltre il termine perentorio del 31.7.2020, previsto dall’art.6, comma 13, d.l. n.119/2018, ma la consegna all’ufficiale giudiziario risulta avvenuta il 20.7.20; il principio della scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il destinatario dell'atto trova applicazione anche per gli atti del procedimento amministrativo (ad esempio, nel procedimento sanzionatorio), non ostandovi la loro natura recettizia, tutte le volte in cui dalla conoscenza dell'atto stesso decorrano i termini per l'esercizio del diritto di difesa e, ad un tempo, si verifichi la decadenza dalla facoltà di proseguire nel procedimento (cfr. Sez. U, Sentenza n. 12332 del 17/05/2017, Rv. 644252 - 01); più di recente si è ritenuto che in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto r.g. n.27440/2016 3 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 27440/2016 Numero sezionale 1093/2022 Numero di raccolta generale 10871/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 deputato alla loro notificazione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 40543 del 17/12/2021, Rv. 663252 - 01); pertanto, nella fattispecie in esame deve passarsi all’esame del ricorso, in quanto risulta validamente e tempestivamente notificato al contribuente il diniego di condono; con il primo motivo, la ricorrente denunzia l’omessa pronuncia - violazione dell'art. 42, commi 1-3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell'art. 29, co. 1, lett. a) del d.l. 31 maggio 2010 n.78 - nullita' della sentenza e del procedimento- in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ.; secondo la ricorrente, la C.t.r. avrebbe omesso ogni idonea pronuncia sul secondo motivo d'appello, in quanto, anziché rilevare ed esaminare la nullità degli atti impugnati, perché sottoscritti da soggetti privi di poteri e di delega, eccepita dalla ricorrente fin dal primo grado di giudizio, ma ignorata dal primo giudice e perciò riproposta in appello, ha invece ritenuto inammissibile il secondo rilievo d'appello, proposto in violazione del divieto di ius novorum; il motivo è inammissibile; in primo luogo esso si presenta privo di specificità, in quanto non riporta integralmente il motivo di ricorso in primo grado in cui si fa riferimento al difetto di delega del sottoscrittore dell’atto; l’unico stralcio riproposto in ricorso non consente di verificare che la questione sia stata effettivamente introdotta con l’originario ricorso alla C.t.p., in quanto contiene solo incidenter tantum un riferimento ad atto "sottoscritto da soggetti privi di poteri e di delega", contestando nel merito, non la carenza di poteri, rispetto alla quale non si ̀ argomentato, per cui nulla l'Ufficio avrebbe dovuto controbattere, ma piuttosto "l'acritico recepimento dei presupposti di fatto rappresentati dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate ed esposte nel PVC, senza r.g. n.27440/2016 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 27440/2016 Numero sezionale 1093/2022 Numero di raccolta generale 10871/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 neanche far riferimento, e prendere posizione sulle memorie presentate a PVC"; inoltre, per quanto attiene alla doglianza relativa alla tardiva produzione della delega solo nel secondo grado di giudizio, l'eccezione ̀ priva di pregio; invero, la stessa ricorrente ammette che in appello l’Agenzia delle entrate ha prodotto documentazione relativa al conferimento dei poteri di firma al funzionario che ha sottoscritto l’atto; come questa Corte ha affermato, <<in tema di avviso di accertamento, se il contribuente contesta la legittimazione del soggetto, diverso dal dirigente, alla sottoscrizione dell'atto, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare, in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, il corretto esercizio del potere producendo, anche nel corso del secondo grado di giudizio, la relativa delega, che pure è solo di firma e non di funzioni>> (Cass. sez. V, sent. 19190 del 17/7/2019); si è anche precisato che <<la delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto>> (Cass. sez.V, sent. N. 8814 del 29/3/2019); pertanto, il motivo è ulteriormente inammissibile per carenza di interesse, avendo l’amministrazione finanziaria prodotto la delega nel giudizio di appello; r.g. n.27440/2016 5 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 27440/2016 Numero sezionale 1093/2022 Numero di raccolta generale 10871/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli arti. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 7 l. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.; secondo la ricorrente, costituisce principio pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che un avviso di accertamento può ritenersi compiutamente motivato allorché esponga in modo adeguato e pertinente le ragioni di fatto e di diritto dalle quali l'ufficio trae la convinzione che il reddito posseduto da un determinato contribuente è maggiore di quello da questi dichiarato; solo in questo modo si garantirebbe al soggetto interessato la possibilità di assumere l'iniziativa del processo al fine di dimostrare l'eventuale erroneità di questi dati; deve quindi ritenersi nullo, per mancanza dell'elemento della motivazione, l'avviso di accertamento, che manchi di queste elementari indicazioni, ovvero quando queste sono generiche o equivoche, come nel caso di specie; con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. dell'art. 148, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 e della legge 16 dicembre 1991 n.398 con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.; l'associazione ricorrente afferma che fin dalla sua costituzione, nel 2000, ha sempre praticato, nel Comune di [OSCURATO:SOCIETA] (SA), la divulgazione della danza in tutte le sue forme; sempre nell'anno 2000 aveva ottenuto l'affiliazione alla [OSCURATO:PERSONA] (F.I.D.S.), federazione nazionale riconosciuta, ed a sua volta, affiliata al CONI; secondo la ricorrente, dalla documentazione prodotta con il ricorso introduttivo, l'Associazione è stata sempre iscritta e riconosciuta dalla F.I.D.S. (federazione nazionale), fu registrata presso r.g. n.27440/2016 6 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 27440/2016 Numero sezionale 1093/2022 Numero di raccolta generale 10871/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 il [OSCURATO:PERSONA] delle Associazioni e delle [OSCURATO:PERSONA] con il n. 54558 CONI di affiliazione alla FIDS; per i requisiti posseduti e per i titoli professionali che nel tempo si sono aggiunti, l'Associazione A.S.D. Dirty dancing school [OSCURATO:SOCIETA] è stata riconosciuta quale ente non commerciale, al quale trova applicazione agli effetti fiscali, la disciplina prevista dal titolo 11, capo 111, del TUIR; tale riconoscimento fu ottenuto non solo sul presupposto di ente non commerciale per costituzione, ma altresì sulla base del concreto e reale esercizio di attività sportiva compresa tra quelle riconosciute dagli enti preposti non solo al controllo delle procedure fiscali applicate, ma dagli organismi nazionali, primo fra tutti il C.O.N.I. dal quale l'Associazione ha ricevuto il riconoscimento ed ottenuto la registrazione; la ricorrente sottolinea di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’art.148 T.u.i.r., sia in ordine alla democraticità della gestione associativa, sia in relazione alla natura dell’attività esercitata, in conformità alle finalità istituzionali; il secondo ed il terzo motivo sono anch’essi inammissibili, in quanto non attingono la ratio della decisione impugnata, in cui il giudice ha ritenuto che i motivi di appello fossero inammissibili perché riproponevano le critiche mosse agli atti di imposizione, senza però proporre specifici motivi avverso la sentenza di primo grado; il terzo motivo, inoltre, nonostante sia proposto sotto il profilo della violazione di legge, tende a sollecitare un riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità; conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia controricorrente; P.Q.M. r.g. n.27440/2016 7 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 27440/2016 Numero sezionale 1093/2022 Numero di raccolta generale 10871/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4100,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte