CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01426/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione in ordine al ritenuti recidiva è riproduttivo di questione già esaminata. e confutata con corretti riferimenti fattuali eclgomenti giuridici dalla Corte di appello che ha evidenziato come il ricorrente, anche in ragi :Tie della condanna definitiva per identico reato, avesse palesato il consolidamento di un :iroposito criminoso indifferente alle precedenti sanzioni; che risulta, infatti, inammissibile il ri :orso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti ir secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente lotivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denti' 'clan° un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 50608); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la corulanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa', D re della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento c'e le spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il