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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 14333/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Milano con sentenza del 10.11.2020 in ordine al reato di rapina aggravata in concorso.

2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Il ricorso, infatti, è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato logicamente corretta in punto di ritenuta sussistenza delle aggravanti e di determinazione del trattamento sanzionatorio, il ricorrente non indica specifiche carenze od omissioni argomentative, ovvero illogicità, limitandosi a lamentare la motivazione per relationem - mentre la Corte ha fornito argomentazioni autonome e specifiche sui motivi di impugnazione - (Sez. 2, Sent. n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441 - 01) con la conseguenza che il ricorso così formulato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una critica generalizzata che non permette di percepire l'oggetto delle censure (Sez. 6, Ordinanza n. 10250 del 11/10/2017, dep. 2018, Valle, Rv. 272725 - 01).

A ko

3. Anche il ricorso proposto nell'interesse di Scarano httoi'eue e inammissibile, poiché le censure in ordine all'espresso giudizio di sussistenza della contestata recidiva (desunta dalla spiccata e specifica propensione a delinquere testimoniata dalle precedenti condanne, tutte per il medesimo reato di rapina, cui si è aggiunto il reato da ultimo commesso, con modalità organizzate e espressive di una pervicacia non comune), finiscono per sollecitare un nuovo giudizio di merito sugli elementi (il livello di gravità del fatto; la personalità dell'imputato desunta dai precedenti penali) da considerare ai fini della valutazione delle pericolosità del ricorrente, senza dedurre vizi logici tra quelli tassativamente indicati dall'art. 606, lett.

E) cod. proc. pen. 4.

Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente .

P Sergio #ola Luci periali [OSCURATO:PERSONA] 'LLERIA- Jgai,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Milano con sentenza del 10.11.2020 in ordine al reato di rapina aggravata in concorso. 2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Il ricorso, infatti, è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato logicamente corretta in punto di ritenuta sussistenza delle aggravanti e di determinazione del trattamento sanzionatorio, il ricorrente non indica specifiche carenze od omissioni argomentative, ovvero illogicità, limitandosi a lamentare la motivazione per relationem - mentre la Corte ha fornito argomentazioni autonome e specifiche sui motivi di impugnazione - (Sez. 2, Sent. n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441 - 01) con la conseguenza che il ricorso così formulato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una critica generalizzata che non permette di percepire l'oggetto delle censure (Sez. 6, Ordinanza n. 10250 del 11/10/2017, dep. 2018, Valle, Rv. 272725 - 01). A ko 3. Anche il ricorso proposto nell'interesse di Scarano httoi'eue e inammissibile, poiché le censure in ordine all'espresso giudizio di sussistenza della contestata recidiva (desunta dalla spiccata e specifica propensione a delinquere testimoniata dalle precedenti condanne, tutte per il medesimo reato di rapina, cui si è aggiunto il reato da ultimo commesso, con modalità organizzate e espressive di una pervicacia non comune), finiscono per sollecitare un nuovo giudizio di merito sugli elementi (il livello di gravità del fatto; la personalità dell'imputato desunta dai precedenti penali) da considerare ai fini della valutazione delle pericolosità del ricorrente, senza dedurre vizi logici tra quelli tassativamente indicati dall'art. 606, lett. E) cod. proc. pen. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente . P Sergio #ola Luci periali [OSCURATO:PERSONA] 'LLERIA- Jgai,
Sentenza Cassazione n. 14333/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris