CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24492/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 16601del ruolo generale dell’anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, come da procura speciale congiunta digitalmente al ricorso a mezzo PEC di notifica, dall’ Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma,[OSCURATO:PERSONA] n. 66; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA]: Tributi notifica diretta a mezzoservizio postale dell'atto impositivo Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabrian. 3453/04/2020, depositata in data 14 dicembre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2023dal Relatore Cons. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 1846/05/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro di rigetto del ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso l’intimazione di pagamento n. 03077201600001716000 emessa sulla base dell’avviso di accertamento presupposto n. TDY01T200406/2016, per l’anno 2011, ai fini Irpef, Irap e Iva; -la CTR - nel confermare la sentenza di primo grado - ha affermato che:1) nella specie, non trattandosi di notifica con il ministero dell’ufficiale giudiziario tramite servizio postaleai sensi dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982 ma di notificazione diretta a mezzo piego raccomandato, l’Ufficio aveva dimostratola regolare notifica dell’avviso presupposto mediante la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento del relativo plico raccomandato AR recante l’attestazione dell’agente postale del compimento, in data 10.5.2016 , per temporanea assenza del destinatario, della formalità della comunicazione dell’avvenuto deposito del plico presso l’ufficio postale e del suo mancato ritiro alla data del 20.5.2016 (in esito alla maturazione del termine di giacenza) senza che fosse necessaria l’esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD); 2)a ciò si aggiungeva che, in sede di appello l’Agenzia, aveva depositato copia della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito in data 11.5.2016 della raccomandata relativa all’avviso di accertamento presupposto; -l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -il ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 6,8, 12, e 14 della legge n. 890/1982,come interpretati dalla Cass. S. U . n. 10012/2021 , per avere la CTR ritenuto dimostrato il perfezionamento della notifica dell’avviso presupposto dell’intimazione di pagamento impugnato mediante la produzione in giudizio della prima raccomandata di spedizione dell’atto, in cui l’agente postale si era limitato a dare atto di avere spedito, per temporanea assenza del destinatario della notifica stessa,la comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l’ufficio postale(c.d. CAD) e del suo mancato ritiro alla data del 20.5.2016, in esito alla maturazione del termine di giacenza, senza che fosse necessaria la produzione in giudizio anche di detta CADcon avviso di ricevimento; -il motivo è infondato;- gli atti impositivi possono essere notificati alternativamente nelle forme degli artt. 137 ss. cod. proc. civ., con le modifiche previste dall’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 o anche direttamente a mezzo posta ai sensi dell’art. 14, legge n. 890 del 1982, senza l’intermediazione di un agente notificatore; - c ostituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla I. n. 890del 1982 (ex plurimis, Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083del 2016, Cass. n. 17598 del 2010). Da ultimo, questa Corte ha ribadito che « In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'[OSCURATO:PERSONA](o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimentosemplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, ilregolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro CorteCost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1,d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevolebilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunqueassicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anchesulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto c onoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)» (Cass. n. 10131 del 2020; Cass. sez. 6-5, n. 2339 del 2021); ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. 06/06/2012, n. 9111; Cass. Sez.5, Ord. n. 1631 del 2023 ); con la precisazione che, persino se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l'atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. (Cass. 21/02/2018, n. 4275; Sez.5, Ordinanza n. 26688 del 2022 ); - in particolare, la Corte Costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, primo comma, secondo periodo del d.P.R. 602 del 1973 e 14 legge n. 890 del 1982 nella parte in cui, ammettendo la notificazione diretta degli atti impositivi da parte degli uffici finanziarierariali e locali nonché degli enti di riscossione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, escludono l'applicazione delle modalità previste dalla legge n. 890 del 1982 per la consegna del plico a persona diversa dal destinatario (tra cui l'invio di comunicazione di avvenuta notifica). [OSCURATO:PERSONA] ha rimarcato che la notificazione diretta, a mezzo del servizio postale, ha connotati di specialità, e di semplificazione, rispetto a quella dettata dall’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e dalla legge n. 890 del 1982, e che una siffatta disciplina – che assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell’atto, stante l’avvenuta consegna del plico (oltre che al destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo – non supera il limite inderogabile della discrezionalità del legislatore né compromette il diritto di difesa del destinatario della notifica, correlandosi alla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell’attività dell’agente della riscossione e trovando fondamento nel regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte che, a sua volta, risponde all’esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica (Corte cost. n. 2 del 2020; Corte cost. n. 175 del 2018); -diversa è, invece , l’ipotesi di notifica effettuata con il ministero dell’ufficiale giudiziario tramite servizio postale ai sensi dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982 in relazione alla quale si è espressa questa Corte, a sezioni unite, con la sentenza n. 10012/2021 affermando il seguente principio di diritto: «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l' avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima». -nella sentenza impugnata, il giudice di appello - posto l’apprezzamentoinsindacabile del fatto che, nella specie, trattavasi non già di notifica con il ministero dell’ufficiale giudiziario tramite servizio postale ai sensi dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982 ma di notificazione diretta a mezzo piego raccomandato- ritenendo valida la notifica dell'avviso di accertamento presupposto della intimazione di pagamento impugnata, effettuata, secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario, per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), si è conformata ai principi di diritto sopra richiamati, cui il Collegio intende dare continuità; -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 8 della legge n. 890/82, 8, comma 3 e 158, comma 2, del d.P.R. n. 655/82 e degli artt. 2697, 2699, 2700, 2712, 2714 e 1719 c.c. nonché in base all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la CTR- dopo avere ritenuto che non fosse necessaria la produzione in giudizio della CAD per dimostrare il perfezionamento della notifica diretta mediante servizio postale in caso di temporanea assenza del destinatario- aggiunto che l’Ufficio avrebbe prodotto “copia” d ella CAD attribuendo a tale documento il v alore di copia: 1) nonostante non recasse la sottoscrizione dell’agente postale; 2) non fosse sussumibile nella nozione di “duplicato” della CAD per insussistenza dei relativi requisiti; –il secondo motivo è inammissibile aggredendo una statuizione del giudice di appello svolta ad abundantiam ( “ A ciò si aggiunge che, in sede di appello, l’Agenzia delle entrate ha depositato ... copia della raccomandata informativa ….dell’avvenuto deposito in data 11.5.2016 della raccomandata relativa all’avviso di accertamento”); in sede di legittimità sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte "ad abundantiam" o costituenti "obiter dicta", poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione (Cass. n. 22380 del 2014; Cass. n. 23635 del 2010; n. 15234 del 2007);-in conclusione,il ricorso va rigettato; -le spesedel giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; P.Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.600,00 per compensioltre spese prenotate a debito. Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 -quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteri