CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 aprile 2021
Cassazione n. 01327/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino che, decidendo sull'istanza di riesame dallo stesso proposta, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen., ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 07/04/2021 per il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico. 2. Egli è accusato di avere, in concorso con persone (alcune delle quali non ancora identificate), appartenenti ad un gruppo organizzato impegnato in analoghe attività delittuose in vari Stati dell'Unione Europea, in continuazione e per assicurarsi il profitto dei delitti di cui agli altri capi in contestazione, ossia delle tentate truffe informatiche pluriaggravate, tutte compiute con modalità analoghe, mediante plurimi accessi abusivi alla banca [OSCURATO:SOCIETA]., effettuati tramite la matricola contabile associata a [OSCURATO:PERSONA], dipendente di tale istituto, formato falsi certificati digitali dei firmatari autorizzati ad operare sui conti correnti di varie società, per poi eseguire illecitamente dai predetti conti undici ordini di bonifico a beneficio di conti esteri per complessivi euro 347.650,00. Gli vengono altresì contestate le circostanze aggravanti del nesso teleologico e della transnazionalità. La contestazione riguarda il periodo intercorrente tra il 10 gennaio e 1'8 luglio 2020. 3. Dal compendio investigativo, in gran parte costituito da intercettazioni telefoniche e da conseguenti servizi di o.c.p., risultava che [OSCURATO:PERSONA] - dedito, unitamente a tale [OSCURATO:PERSONA], ad un'attività di riciclaggio di autovetture e di denaro - aveva posto in essere con costui, e mediante la complicità del cittadino tedesco [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], un altro filone di attività illecita, quello appunto concernente il presente procedimento. Secondo la ricostruzione accusatoria, recepita dai provvedimenti cautelari, mentre appariva chiara la partecipazione a tali fatti di Sganga, Cono e Pfister, il concorso di Luppino si traeva da altri elementi e, segnatamente: la telefonata n. 16 del 10/06/2020 da cui risultava la conoscenza tra Luppino e Mariano; la telefonata n. 176 del 18/06/2020 tra Luppino e Sganga, quando questi si trovava in Germania e spiegava al primo che stava predisponendo un'attività molto più redditizia rispetto al commercio dei veicoli ("... vediamo di sfruttare sta cosa va che stiamo facendo... eh sì sì sì sì va bè con le macchine possiamo sempre... una in appiglio ma con quello magari ci sistemiamo un attimo...") e Luppino rispondeva "sì è palliativo" e poi facevano riferimento al cittadino tedesco di nome Kai; l'intercettazione ambientale n. 338 del 15/09/2020 tra Sganga, Mariano e Dedda, in cui alla domanda degli ultimi due - se "Muttemere" (da ritenersi riferito a Luppino, ristretto in carcere dal 30/06/2020), fosse a conoscenza della mancata riuscita dell'operazione - Sganga rispondeva che ad informarlo avevano provveduto la figlia e il figlio. Secondo i Giudici della cautela, il fatto che Luppino conoscesse Mariano e il tedesco Kai e che dovesse essere messo a conoscenza dell'esito negativo dell'operazione illecita attesterebbe, in via indiziaria, come lo stesso fosse il regista di questa operazione, messa a punto prima della sua cattura. 3. Il ricorso consta di due motivi con cui si deducono: 3.1. Violazione dell'art. 273 cod. proc. pen., nonché mancanza e illogicità della motivazione sulla ritenuta gravità indiziaria sul concorso del Luppino nei reati di cui ai capi di incolpazione D, E, F, G, H, I; travisamento della prova con riguardo alla conversazione n. 176 del 18/06/2020; violazione degli artt. 274, 275 e 275-bis cod. proc. pen. per assenza di attualità e concretezza delle esigenze cautelari in relazione al capo 1 di incolpazione; travisamento della lettura del certificato penale del Luppino, atteso che l'ultimo reato commesso dall'odierno ricorrente risaliva al 24/10/2008. In particolare, riportati i motivi scritti avanzati innanzi al Tribunale del riesame, il ricorrente afferma che la lettura integrale della telefonata n. 176 del 18/06/2020, consentirebbe di evidenziare non solo una più coerente lettura del dato indiziario in senso a lui favorevole ma, altresì, un chiaro travisamento della prova da parte del Gip. Identico rilievo vale, a suo dire, per la lettura parcellizzata e decontestualizzata del progressivo n. 338. 3.2. Mancanza ed illogicità della motivazione, in relazione •alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari attuali e concrete; mancanza ed illogicità della motivazione, nonché violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. per avere erroneamente ritenuto unica misura adeguata la custodia in carcere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché, oltre ad essere manifestamente infondato, sviluppa censure che si articolano sul piano del fatto, il cui vaglio è evidentemente precluso a questa Corte di legittimità. 2. Quanto al primo motivo, relativo alla gravità indiziaria, occorre ricordare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta. illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389; Sez. 6, n. 11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439), aspetti, questi ultimi, del tutto assenti nel caso di specie. La motivazione fornita dall'ordinanza impugnata è, invero, dettagliata, congrua e rispondente ai canoni della logica. Con riguardo alla conversazione n. 176 del 18/06/2020, intercorsa tra l'odierno ricorrente (chiamante) e Sganga (chiamato), il Tribunale torinese, con interpretazione logica e contestualizzata, nonché alla luce della sequenza delle parole profferite, indica che i due convengono sulla necessità di trarre il massimo vantaggio dalla «questione che stanno portando avanti, compresa da entrambi e volutamente non esplicitata, perché l'affare delle macchine - pacificamente distinto e diverso - può essere portato avanti in qualunque momento, ma comunque è un palliativo, cioè un affare modestamente redditizio rispetto all'altro che consentirebbe loro di sistemarsi un attimo... in quanto, evidentemente, di gran lunga più lucrativo rispetto a quello delle auto... Solo dopo tale considerazione e allo stesso proposito Luppino afferma che lì, cioè nella cosa che stanno facendo e che bisogna sfruttare, devono fare come dice lui, affermazione che rivela che si tratta di una questione già discussa tra loro in relazione alla quale Luppino si é espresso fornendo indicazioni esecutive perché lì bisogna fare come ha detto lui...». È a tale riguardo che Luppino chiede a Sganga di Kai e gli domanda se lo incontrerà dove quello ha la casa in montagna oppure a Wursburg. Il Tribunale ne trae la logica deduzione della conoscenza di Kai da parte di Luppino, atteso che egli sa della casa in montagna. Solo a questo punto viene introdotto il tema delle auto in relazione al quale Sganga deve vedere tale Sasha. Che l'affare assolutamente innominabile sia da ricondurre alla vicenda delle frodi informatiche è adeguatamente spiegato dal Tribunale in considerazione della distinzione della due questioni (auto e frodi informatiche) effettuata nell'ambito della medesima conversazione, e del piano cronologico, essendo il 18 giugno (data della conversazione) ormai prossimo all'il agosto (giorno in cui Cono denunciava falsamente l'avvenuto furto del computer portatile aziendale e in cui si sarebbe dovuta effettuare l'operazione illecita pianificata dagli indagati, come emergeva dalle intercettazioni). Né questa ricostruzione può essere, come invece invoca il ricorrente, smentita dalla spiegazione resa dall'indagato in sede di interrogatorio innanzi al pubblico ministero la quale, se mai, a detta dell'impugnata ordinanza, ne costituisce ulteriore riscontro. Alla stessa maniera in cui Luppino, definendolo come una conoscenza risalente o una persona che lo aveva aiutato a vendere qualche macchina .dopo la sua scarcerazione, ha sottaciuto, al fine di distanziarsene rispetto alla presente vicenda, la rilevanza, anche familiare, dei suoi rapporti con Sganga.Anche in relazione alla già menzionata intercettazione ambientale n. 338 del 15/09/2020, la motivazione si appalesa incensurabile. [OSCURATO:PERSONA] sia l'odierno ricorrente, si legge, è altamente verosimile per due ordini di ragioni: che si tratta di persona detenuta, in quanto non può essere contattata direttamente, dal momento che gli interlocutori chiedono a Sganga come abbia fatto a comunicargli l'esito negativo dell'affare; che Sganga ha affermato di averlo detto a figlio e figlia. Evidenzia il Tribunale che, dagli accertamenti svolti dal pubblico ministero in seguito all'interrogatorio dell'indagato, è emerso che dopo 1111 agosto 2020 e prima del 15/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], in carcere, ha effettivamente avuto due colloqui, in tempi diversi, con il figlio e con la figlia. L'esito negativo da far sapere a Mettumeri è indubitabilmente, continua il provvedimento impugnato, riferibile alle frodi informatiche e non ad una trattativa sulle auto: ciò si evince sul piano logico, considerato il valore dell'affare, di rilevanza non paragonabile ad una compravendita di auto. Il motivo sottostante la necessità di informare Luppino, oltre al potenziale lucro, era poi costituito dal fatto che il prevenuto aveva prestato il suo contributo, quanto meno morale. Né, alla luce di quanto sopra, trova alcun fondamento l'assunto difensivo secondo cui la predisposizione dei contatti e delle attività finalizzate alla perpetrazione delle frodi sarebbe stata rilevata, tramite le intercettazioni, solo in epoca successiva all'avvenuta carcerazione dell'indagato e, quindi, solo dopo il 30/06/2020. È lo stesso ricorrente (p. 14 del ricorso), peraltro - mentre sostiene ancora una volta che, nella telefonata n. 176 del 18/06/2020, il riferimento era unicamente a plurime compravendite di autoveicoli - a collocare l'anzidetta conversazione, intercorsa tra lo stesso e Sganga, a 12 giorni prima di essere arrestato per altra causa. Nessun travisamento della prova è, dunque, ravvisabile nel vaglio, congruo e dettagliato, operato dal Tribunale del riesame di Torino, atteso che il vizio di travisamento della prova deducibile in Cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. - desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati - è unicamente configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. All'evidenza non questo è il caso. 3. Quanto alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura in corso, oggetto del secondo motivo di ricorso, occorre, preliminarmente, rammentare che, secondo l'orientamento di legittimità, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla •Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276976; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). L'insussistenza delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) - al pari dell'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.)- è, quindi, rilevabile in Cassazione soltanto qualora si traduca nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica e i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato; il controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti. Ciò detto, la motivazione dell'ordinanza impugnata si appalesa del tutto immune dai dedotti vizi. Il giudizio di esclusiva idoneità della misura in atto viene giustificato in ragione della sussistenza di elevato, concreto ed attuale rischio di recidivanza, desumibile dalle condizioni di Luppino, pluripregiudicato e privo di attività lavorativa, dalle modalità concrete e dalle circostanze del fatto, «considerando che l'indagato è risultato dotato di una personalità versatile nell'ambito delle attività illecite». Il Tribunale torinese ha escluso la sostituzione della misura carceraria con gli arresti domiciliari sulla base dell'inaffidabilità sino ad oggi dimostrata da Luppino, della sua caratura criminale, della brevità del tempo trascorso dalla fine della precedente esperienza giudiziaria - da cui il prevenuto pare non aver tratto alcun insegnamento - della natura del reato in contestazione, del fatto che ben potrebbe reiterare le condotte illecite al domicilio, circostanza questa che porta ad escludere l'adozione dello strumento di controllo di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen. 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deci