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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 25067/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

REC spa (già [OSCURATO:PERSONA] spa),, in persona del legale rappres. p.t.,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti;-controricorrente--nonché-[OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE;-intimati-avverso la sentenza n. 558/2022 emessa dalla Corte d’Appello di Bologna,pubblicata in data 10/03/2022;Numero registro generale 13603/2022Numero sezionale 2687/2026Numero di raccolta generale 25067/2026Data pubblicazione 06/09/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16.06.2026dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHELa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., agiva in via monitoria,depositando un ricorso avanti al Tribunale di Ravenna il quale emettevadecreto ingiuntivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per l’importo di euro38.551,98, oltre competenze, interessi convenzionali e spese.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo; all’udienzafissata per l’ammissione dei mezzi istruttori del 23.02.2016, l’opponenteproponeva querela di falso avverso la fideiussione omnibus del 10.08.2006allegata al ricorso monitorio poiché, a suo dire, era stata sottoscritta in biancoe sine pactis.Il giudice dichiarava ammissibile la querela e, preso atto della volontà dellaBanca di volersi avvalere del documento disconosciuto, disponeva lapresentazione della stessa, sospendendo il procedimento principale in attesadella definizione del procedimento incidentale ed ammettendo prova per testiformulata dalla querelante ed interrogatorio formale dell’opponente con ladocumentazione a prova contraria prodotta dalla Banca.Con sentenza del 2017 il Tribunale rigettava la domanda in ordine alla letteradi fideiussione a firma dell’opponente, prestata in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,a garanzia del debito della predetta società nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza dell’8.2.2022 la Corte territoriale rigettava l’appello del Guasti,osservando che: premesso che erano state formulate specifiche censure allasentenza impugnata, sottolineando l’erroneità della valutazione del materialeprobatorio acquisito ad opera del Tribunale e, comunque, l’incompletezzadell’istruttoria espletata in primo grado, come già correttamente rilevato dallostesso Tribunale, il testimone escusso in primo grado, su indicazione dellostesso querelante, non aveva confermato che, tra i documenti sottoscritti inNumero registro generale 13603/2022Numero sezionale 2687/2026Numero di raccolta generale 25067/2026Data pubblicazione 06/09/2026sua presenza dal Guasti, nell’occasione nella quale lo aveva accompagnato, vifosse anche la fideiussione oggetto di impugnazione di falso; in effetti, iltestimone Bartolucci si era limitato a confermare di aver accompagnatol’appellante presso gli uffici della [OSCURATO:PERSONA] spa per sottoscrivere una seriedi documenti, e di averlo visto firmare diversi fogli, sottopostigli da undipendente della banca, ma non aveva affermato che, tra tali documenti, vifosse anche la fideiussione in questione; in sede di interrogatorio formale, ilGuasti aveva ammesso di avere sottoscritto un documento, portante la datadel 6 settembre 2007 e recante l’intestazione “richiesta di affidamento”, nelquale era contenuto un piano di rientro di esposizione debitoria della ZeroGroup srl (vale a dire della società le cui obbligazioni risultavano garantite dallafideiussione oggetto di querela di falso) che faceva riferimento proprio allafideiussione che l’appellante sosteneva essere stata riempita absque pactis;l’appellante, come rilevato dal giudice di primo grado, aveva reso dichiarazionicontraddittorie avendo, in un primo tempo, disconosciuto la sottoscrizioneapposta sul documento citato (la richiesta di affidamento recante la data del 6settembre 2007), per poi riconoscerla in un secondo momento, purdisconoscendo il contenuto della scrittura; orbene, il disconoscimento delcontenuto della scrittura da ultimo menzionata era privo di qualsiasi effetto,avendo il Guasti ammesso di averla sottoscritta e non avendo l’appellanteproposto querela di falso per suo abusivo riempimento; la scrittura privata, unavolta intervenuto il riconoscimento o un equipollente legale di questo, èassistita da una presunzione di veridicità per quanto attiene alla riferibilità diessa al suo sottoscrittore; la difformità fra l'imputabilità formale del documentoe l'effettiva titolarità della volontà che esso esprime, quando non attenga aduna intrinseca divergenza del contenuto, ma all'estrinseco collegamentodell'espressione apparente, non è accertabile con i normali mezzi di prova o dicontestazione, ma con lo speciale procedimento previsto dalla legge perinfirmare il collegamento fra dichiarazione e sottoscrizione, cioè con la querelaNumero registro generale 13603/2022Numero sezionale 2687/2026Numero di raccolta generale 25067/2026Data pubblicazione 06/09/2026di falso; con la scrittura recante la data del 6 settembre 2007, l’appellanteaveva riconosciuto di essersi costituito fideiussore della [OSCURATO:PERSONA] srl, finoalla concorrenza di 98.000,00 euro, come, del resto, si desumeva dallafideiussione oggetto di querela di falso; non poteva, peraltro, sottacersi che ilpiano di rientro, contenuto nella scrittura del 6 settembre 2007, aveva avutoparziale esecuzione, essendo stata corrisposta la prima delle rate concordate;il materiale probatorio acquisito, dunque, non solo non consentiva di riteneredimostrata la falsità materiale dedotta in relazione alla fideiussione datata 10agosto 2006, ma offriva degli elementi idonei ad ingenerare il convincimentodella sua genuinità.[OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza d’appello,affidandosi ad un unico motivo, illustrato da memoria.

UnipolRec spa, sorta aseguito di scissione parziale di [OSCURATO:PERSONA] spa, resiste con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]’unico motivo denunzia violazione degli artt. 115, 116 cpc, e 2697 cc, per nonaver la Corte d’appello disposto la c.t.u. grafologica diretta ad accertarel’autenticità della sottoscrizione apposta sulla fideiussione del 10.8.2006 afavore della [OSCURATO:PERSONA] srl, essendo al riguardo irrilevante la sua richiesta diaffidamento del 6.9.2007 quale amministratore della stessa società.In particolare, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non ha ammessola richiesta c.t.u.. ritenendo che la mancata proposizione della querela di falsoriguardo al documento del 6.9.2007- relativo alla richiesta d’affidamento-costituisse prova dell’insussistenza della falsità materiale della fideiussionesottoscritta dal Guasti, in proprio e quale fideiussore della [OSCURATO:PERSONA] srl.Il motivo è inammissibile.Invero, la Corte territoriale ha esaminato le istanze istruttorie e, con unavalutazione complessiva, ha escluso la falsità della sottoscrizione apposta suldocumento del 10.8.2007, valorizzando la firma, non disconosciuta, appostasulla richiesta di fideiussione del 6.9.2006.Numero registro generale 13603/2022Numero sezionale 2687/2026Numero di raccolta generale 25067/2026Data pubblicazione 06/09/2026Al riguardo, va osservato che il principio secondo il quale il provvedimento chedisponga, o meno, la consulenza tecnica, rientrando nel potere discrezionaledel giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità, va contemperatocon quello secondo il quale il giudice stesso deve sempre motivareadeguatamente la decisione adottata, non potendo detto giudice rifiutare conargomentazioni di stile e prive di reale consistenza il ricorso ad essa (Cass., n.1007/2008; n. 17399/2025; n. 13038/2024).Ora, nella specie, la Corte d’appello ha implicitamente, ma chiaramente,ritenuto superflua la c.t.u. grafologica, sulla base degli elementi di provaesaminati, con esaustiva motivazione, insindacabile in questa sede.Inoltre, emerge anche un’ipotesi di doppia conforme sulla medesimaquestione, avendo la Corte territoriale escluso la necessità della c.t.u,argomentando dall’esame dei vari elementi istruttori, ritenuti idonei a fondarela decisione impugnata.Invero, il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso allo strumento dellaconsulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice dimerito, la cui decisione è censurabile per cassazione unicamente ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., soggiacendo la relativa impugnazione allapreclusione derivante dalla regola della cd.

"doppia conforme" di cui all'art.348-ter, comma 5, c.p.c., ratione temporis vigente (Cass., n. 25281/2023).Nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., ilricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c.è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente,della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello,dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., n.5947/2023).Nella specie, rilevato che non è stata allegata la diversità delle due decisioni dimerito, l’unico motivo denunzia violazione di legge, per quanto suesposto; neconsegue che, anche sotto questa angolazione, il ricorso è inammissibile.Le spese seguono la soccombenza.Numero registro generale 13603/2022Numero sezionale 2687/2026Numero di raccolta generale 25067/2026Data pubblicazione 06/09/2026 P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio che liquidain euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 16 giugno 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
REC spa (già [OSCURATO:PERSONA] spa),, in persona del legale rappres. p.t.,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti;-controricorrente--nonché-[OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE;-intimati-avverso la sentenza n. 558/2022 emessa dalla Corte d’Appello di Bologna,pubblicata in data 10/03/2022;Numero registro generale 13603/2022Numero sezionale 2687/2026Numero di raccolta generale 25067/2026Data pubblicazione 06/09/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16.06.2026dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHELa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., agiva in via monitoria,depositando un ricorso avanti al Tribunale di Ravenna il quale emettevadecreto ingiuntivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per l’importo di euro38.551,98, oltre competenze, interessi convenzionali e spese.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo; all’udienzafissata per l’ammissione dei mezzi istruttori del 23.02.2016, l’opponenteproponeva querela di falso avverso la fideiussione omnibus del 10.08.2006allegata al ricorso monitorio poiché, a suo dire, era stata sottoscritta in biancoe sine pactis.Il giudice dichiarava ammissibile la querela e, preso atto della volontà dellaBanca di volersi avvalere del documento disconosciuto, disponeva lapresentazione della stessa, sospendendo il procedimento principale in attesadella definizione del procedimento incidentale ed ammettendo prova per testiformulata dalla querelante ed interrogatorio formale dell’opponente con ladocumentazione a prova contraria prodotta dalla Banca.Con sentenza del 2017 il Tribunale rigettava la domanda in ordine alla letteradi fideiussione a firma dell’opponente, prestata in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,a garanzia del debito della predetta società nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza dell’8.2.2022 la Corte territoriale rigettava l’appello del Guasti,osservando che: premesso che erano state formulate specifiche censure allasentenza impugnata, sottolineando l’erroneità della valutazione del materialeprobatorio acquisito ad opera del Tribunale e, comunque, l’incompletezzadell’istruttoria espletata in primo grado, come già correttamente rilevato dallostesso Tribunale, il testimone escusso in primo grado, su indicazione dellostesso querelante, non aveva confermato che, tra i documenti sottoscritti inNumero registro generale 13603/2022Numero sezionale 2687/2026Numero di raccolta generale 25067/2026Data pubblicazione 06/09/2026sua presenza dal Guasti, nell’occasione nella quale lo aveva accompagnato, vifosse anche la fideiussione oggetto di impugnazione di falso; in effetti, iltestimone Bartolucci si era limitato a confermare di aver accompagnatol’appellante presso gli uffici della [OSCURATO:PERSONA] spa per sottoscrivere una seriedi documenti, e di averlo visto firmare diversi fogli, sottopostigli da undipendente della banca, ma non aveva affermato che, tra tali documenti, vifosse anche la fideiussione in questione; in sede di interrogatorio formale, ilGuasti aveva ammesso di avere sottoscritto un documento, portante la datadel 6 settembre 2007 e recante l’intestazione “richiesta di affidamento”, nelquale era contenuto un piano di rientro di esposizione debitoria della ZeroGroup srl (vale a dire della società le cui obbligazioni risultavano garantite dallafideiussione oggetto di querela di falso) che faceva riferimento proprio allafideiussione che l’appellante sosteneva essere stata riempita absque pactis;l’appellante, come rilevato dal giudice di primo grado, aveva reso dichiarazionicontraddittorie avendo, in un primo tempo, disconosciuto la sottoscrizioneapposta sul documento citato (la richiesta di affidamento recante la data del 6settembre 2007), per poi riconoscerla in un secondo momento, purdisconoscendo il contenuto della scrittura; orbene, il disconoscimento delcontenuto della scrittura da ultimo menzionata era privo di qualsiasi effetto,avendo il Guasti ammesso di averla sottoscritta e non avendo l’appellanteproposto querela di falso per suo abusivo riempimento; la scrittura privata, unavolta intervenuto il riconoscimento o un equipollente legale di questo, èassistita da una presunzione di veridicità per quanto attiene alla riferibilità diessa al suo sottoscrittore; la difformità fra l'imputabilità formale del documentoe l'effettiva titolarità della volontà che esso esprime, quando non attenga aduna intrinseca divergenza del contenuto, ma all'estrinseco collegamentodell'espressione apparente, non è accertabile con i normali mezzi di prova o dicontestazione, ma con lo speciale procedimento previsto dalla legge perinfirmare il collegamento fra dichiarazione e sottoscrizione, cioè con la querelaNumero registro generale 13603/2022Numero sezionale 2687/2026Numero di raccolta generale 25067/2026Data pubblicazione 06/09/2026di falso; con la scrittura recante la data del 6 settembre 2007, l’appellanteaveva riconosciuto di essersi costituito fideiussore della [OSCURATO:PERSONA] srl, finoalla concorrenza di 98.000,00 euro, come, del resto, si desumeva dallafideiussione oggetto di querela di falso; non poteva, peraltro, sottacersi che ilpiano di rientro, contenuto nella scrittura del 6 settembre 2007, aveva avutoparziale esecuzione, essendo stata corrisposta la prima delle rate concordate;il materiale probatorio acquisito, dunque, non solo non consentiva di riteneredimostrata la falsità materiale dedotta in relazione alla fideiussione datata 10agosto 2006, ma offriva degli elementi idonei ad ingenerare il convincimentodella sua genuinità.[OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza d’appello,affidandosi ad un unico motivo, illustrato da memoria. UnipolRec spa, sorta aseguito di scissione parziale di [OSCURATO:PERSONA] spa, resiste con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]’unico motivo denunzia violazione degli artt. 115, 116 cpc, e 2697 cc, per nonaver la Corte d’appello disposto la c.t.u. grafologica diretta ad accertarel’autenticità della sottoscrizione apposta sulla fideiussione del 10.8.2006 afavore della [OSCURATO:PERSONA] srl, essendo al riguardo irrilevante la sua richiesta diaffidamento del 6.9.2007 quale amministratore della stessa società.In particolare, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non ha ammessola richiesta c.t.u.. ritenendo che la mancata proposizione della querela di falsoriguardo al documento del 6.9.2007- relativo alla richiesta d’affidamento-costituisse prova dell’insussistenza della falsità materiale della fideiussionesottoscritta dal Guasti, in proprio e quale fideiussore della [OSCURATO:PERSONA] srl.Il motivo è inammissibile.Invero, la Corte territoriale ha esaminato le istanze istruttorie e, con unavalutazione complessiva, ha escluso la falsità della sottoscrizione apposta suldocumento del 10.8.2007, valorizzando la firma, non disconosciuta, appostasulla richiesta di fideiussione del 6.9.2006.Numero registro generale 13603/2022Numero sezionale 2687/2026Numero di raccolta generale 25067/2026Data pubblicazione 06/09/2026Al riguardo, va osservato che il principio secondo il quale il provvedimento chedisponga, o meno, la consulenza tecnica, rientrando nel potere discrezionaledel giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità, va contemperatocon quello secondo il quale il giudice stesso deve sempre motivareadeguatamente la decisione adottata, non potendo detto giudice rifiutare conargomentazioni di stile e prive di reale consistenza il ricorso ad essa (Cass., n.1007/2008; n. 17399/2025; n. 13038/2024).Ora, nella specie, la Corte d’appello ha implicitamente, ma chiaramente,ritenuto superflua la c.t.u. grafologica, sulla base degli elementi di provaesaminati, con esaustiva motivazione, insindacabile in questa sede.Inoltre, emerge anche un’ipotesi di doppia conforme sulla medesimaquestione, avendo la Corte territoriale escluso la necessità della c.t.u,argomentando dall’esame dei vari elementi istruttori, ritenuti idonei a fondarela decisione impugnata.Invero, il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso allo strumento dellaconsulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice dimerito, la cui decisione è censurabile per cassazione unicamente ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., soggiacendo la relativa impugnazione allapreclusione derivante dalla regola della cd. "doppia conforme" di cui all'art.348-ter, comma 5, c.p.c., ratione temporis vigente (Cass., n. 25281/2023).Nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., ilricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c.è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente,della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello,dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., n.5947/2023).Nella specie, rilevato che non è stata allegata la diversità delle due decisioni dimerito, l’unico motivo denunzia violazione di legge, per quanto suesposto; neconsegue che, anche sotto questa angolazione, il ricorso è inammissibile.Le spese seguono la soccombenza.Numero registro generale 13603/2022Numero sezionale 2687/2026Numero di raccolta generale 25067/2026Data pubblicazione 06/09/2026 P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio che liquidain euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 16 giugno 2026.Il PresidenteDott. 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