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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 07770/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sul ricorso n. 18122/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , rappresentat o e dife so dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrentee ricorrente in via incidentale- e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n . 10464/1/2017 depositata il 11dicembre 2017.

Visto l’atto depositato l’8 novembre 2024con il quale il ricorrenteharinunciato al ricorso dichiarando che le parti hanno aderito alla definizione agevolata exart. 1, commi 186 ss., L. 197/22; considerato che le spese vanno compensate avendo la parte controricorrente e ricorrente in via incidentaleaderito alla rinuncia, mentre l’altra controparte nulla osserva; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe compensa le spese.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 18122/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , rappresentat o e dife so dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrentee ricorrente in via incidentale- e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n . 10464/1/2017 depositata il 11dicembre 2017. Visto l’atto depositato l’8 novembre 2024con il quale il ricorrenteharinunciato al ricorso dichiarando che le parti hanno aderito alla definizione agevolata exart. 1, commi 186 ss., L. 197/22; considerato che le spese vanno compensate avendo la parte controricorrente e ricorrente in via incidentaleaderito alla rinuncia, mentre l’altra controparte nulla osserva; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]
Decreto Cassazione n. 07770/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris