CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 maggio 2023
Cassazione n. 31277/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 del TRIBUNALE di PISAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], parte civile nel processo instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Pisa, che impugna agli effetti civili la sentenza resa dal Tribunale di Pisa in data 9/06/2022, che, confermando la decisione di primo grado, assolveva l'imputata dal delitto di cui all'art. 612 c.p. per contraddittorietà della prova della responsabilità; letta, altresì, la memoria difensiva della parte civile, datata 8.5.2023, con cui si sono ribadite le ragioni del ricorso. 2. Considerato che entrambi i motivi sono reiterativi e generici, in quanto riproducono pedissequamente le censure già confutate puntualmente dal Tribunale. 3. Considerato, in particolare, che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett b) c.p.p., l'inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 612 c.p., è aspecifico e difetta della necessaria correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; infatti, il predetto motivo non si confronta con la motivazione della sentenza, che non nega la natura minacciosa delle affermazioni contestate all'imputato, ma, piuttosto, ne rileva la dubbia riferibilità all'imputato, segnalando la mancanza di prova certa dei fatti, per l'inattendibilità dei testi; 4. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità, o di decadenza ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. c) c.p.p.m è manifestamente infondato, in quanto le dichiarazioni rese dalla persona offesa ricorrente e dal testimone, marito della stessa, sono state valutate e non ignorate dal Giudice d'appello, il quale ne ha escluso l'attendibilità all'esito di un rigoroso giudizio riguardante l'intero quadro probatorio; 5. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 mag