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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25628/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 del TRIBUNALE di FOGGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], imputato dell'abusiva realizzazione delle opere meglio specificate in rubrica - ha proposto appello avverso la sentenza con cui il Tribunale di Foggia lo aveva condannato alla pena dell'ammenda limitatamente alle opere del punto 2 della rubrica, dichiarando, quanto alle altre, l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione; rilevato che l'impugnazione è stata trasmessa a questa Suprema Corte sul presupposto dell'inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda; ritenuto che il ricorso sia in questa prospettiva inammissibile, quanto al primo motivo, in ragione delle richieste istruttorie ivi formulate e, quanto al secondo, per il riferimento alla estinzione del reato per prescrizione senza adeguato confronto con la decisione impugnata, nella cui prospettiva doveva trovare applicazione (avuto riguardo alla data dell'accertamento) il diverso istituto della improcedibilità; ritenuto che il ricorso sia pertanto inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q P.Q.[OSCURATO:PERSONA] 5( -o- 0 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 del TRIBUNALE di FOGGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], imputato dell'abusiva realizzazione delle opere meglio specificate in rubrica - ha proposto appello avverso la sentenza con cui il Tribunale di Foggia lo aveva condannato alla pena dell'ammenda limitatamente alle opere del punto 2 della rubrica, dichiarando, quanto alle altre, l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione; rilevato che l'impugnazione è stata trasmessa a questa Suprema Corte sul presupposto dell'inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda; ritenuto che il ricorso sia in questa prospettiva inammissibile, quanto al primo motivo, in ragione delle richieste istruttorie ivi formulate e, quanto al secondo, per il riferimento alla estinzione del reato per prescrizione senza adeguato confronto con la decisione impugnata, nella cui prospettiva doveva trovare applicazione (avuto riguardo alla data dell'accertamento) il diverso istituto della improcedibilità; ritenuto che il ricorso sia pertanto inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q P.Q.[OSCURATO:PERSONA] 5( -o- 0 9
Sentenza Cassazione n. 25628/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris