CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 14400/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13219/2022 R.G. proposto da MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Foggia, Via G. Mandara n. 28. –CONTRORICORRENTE– avverso il decreto della Corte d’appello di Bari n. 1010/2022, pubblicato in data 24.3.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8.2.20224 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato il 24/11/2020, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto emettersi ingiunzione nei confronti del Ministero della Giustizia per il pagamento dell’indennizzo ex L. 89/2001 per l’irragionevole durata di un processo civile svoltosi dinanzi al Tribunale di Foggia, introdotto nel 2007 e definito con sentenza pubblicata in data 15/01/2019. Oggetto: equa riparazione Avverso il decreto, con cui era stato liquidato l’importo di €. 3500,00, ha proposto opposizione il Ministero, eccependo la tardività della domanda ai sensi dell’art. 4 L. 89/2001. La Corte di appello ha respinto l’opposizione, evidenziando che il processo presupposto si era concluso con sentenza passata in giudicato il 17.2.2020, e che, tenuto conto della sospensione dei termini processuali dal 9.3.2020 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], disposta con i DD.LL. 18/2020 e 23/2020, nonché della sospensione feriale, il termine fissato dall’art. 4 L. 89/2001 scadeva il 22.1.2021, per cui il ricorso, depositato il 24.11.2020, doveva ritenersi tempestivo. La cassazione del decreto è chiesta dal Ministero della Giustizia con ricorso affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 2. Vanno respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso per novità della questione e per la non pertinenza o fondatezza del vizio contemplato dall’art. 360 n. 5 c.p.c., essendo chiaramente individuate le questioni controverse, già dedotte nella fase di opposizione, ed è, perciò, irrilevante l 'erronea intitolazione del motivo diricorso per cassazione, che non osta alla suasussunzione in altr a, corretta, fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, c.p.c., né determina l'inammissibilità delricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo divizio denunciato (Cass. 4036/2014; Cass. 26310/2017; Cass. s.u. 17931/2013). 2.1. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 4 L. 89/2001, 1 L. 742/1969, 83 D.L. 18/20200 e l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte di appello abbia applicato due volte la sospensione dei termini processuali previsti dalla disciplina emergenziale e che il termine semestrale imposto a pena di decadenza per l’introduzione del giudizio scadeva il 21.11.2020 ed era ormai decorso al momento della domanda. Il motivo è fondato. La sentenza che ha definito il processo presupposto è passata in giudicato il 17.2.20230 per cui, sommando sia la sospensione prevista prima dall’art. 83 D.L. 18/2020 e dall’art. 36, comma primo, D.L. 23/2020 (dal 9.3.2020 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), che la sospensione feriale dei termini dal 1 al 31 agosto (gg. 31), il termine di decadenza di sei mesi scadeva nella giornata di venerdì 20.11.2020 e non il 21.1.2021, e quindi la domanda, proposta con ricorso depositato il 24.11.2020, era tardiva. In conclusione, è accolto l’unico motivo di ricorso, il decreto è cassato senza rinvio in relazione al motivo accolto perché la domanda non poteva esser proposta, con aggravio delle spese di opposizione e di quelle del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo. P.Q.M. accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato e condanna il resistente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero della giustizia, che si liquidano,a titolo di compensi,in € 1525,00 del giudizio di opposizione ed in €. 1000,00 per il giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Cort