CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 19921/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-sentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 4, elettivamente domi-cilia unitamente all'[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti,e con domicilio digitale ex lege-ricorrente-controMinistero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro in ca-rica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Statopresso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 elettivamente domicilia econ domicilio digitale in atti-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] e per essa Assessorato regionale dell'economia e Asses-sorato regionale del territorio e dell'ambiente, in persona dei legali rappre-sentanti p.t.-intimati-Numero registro generale 4178/2025Numero sezionale 1310/2026Numero di raccolta generale 19921/2026Data pubblicazione 15/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1171/2024depositata il 09/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La vicenda trae origine da un atto di sottomissione del 6 febbraio1971, con cui Italkali, Società italiana sali alcalini, S.p.A., veniva autorizzataall'occupazione di un'area demaniale portuale in via anticipata rispetto allaconcessione quarantennale. Insorta una controversia sull'ammontare deicanoni, definita con sentenza n. 801/2015, passata in giudicato, che avevadeterminato l'ammontare del dovuto fino al 2004, una volta scaduto il ter-mine di 40 anni dall'atto di sottomissione, erano state avviate le trattativeper la nuova concessione, ma la società e l'Amministrazione non erano per-venute alla stipula della stessa per fatto imputabile all'Amministrazione.A garanzia degli obblighi derivanti dal rapporto, e quindi del paga-mento dei canoni dovuti e debendi, la società costituiva un deposito cauzio-nale, integralmente versato fino al 5 febbraio 2011 (data di scadenza delloin base alla sentenza n. 801/2015, e incamerato dall'Amministrazione.La società adiva il Tribunale di Palermo con ricorso ex art. 702-bisc.p.c., chiedendo la restituzione del deposito cauzionale, la corresponsionedi interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. e la rivalutazione.Il Tribunale di Palermo con ordinanza n. 1831/2018, in parziale acco-glimento della domanda restitutoria, condannava il Ministero dei trasporti el'[OSCURATO:PERSONA] del territorio e ambiente, in solido tra loro, alla re-stituzione della cauzione, maggiorata di interessi e rivalutazione, senzaestendere la condanna all'[OSCURATO:PERSONA] all'economia, nulla sta-tuendo relativamente alla richiesta di condanna dei convenuti alla rivaluta-Numero registro generale 4178/2025Numero sezionale 1310/2026Numero di raccolta generale 19921/2026Data pubblicazione 15/06/2026zione monetaria e agli interessi nella misura stabilita dall'art. 1284 quartocoma, c.c., da applicarsi ai crediti vantati dalla società per rimborso deidepositi cauzionali.Impugnavano la decisione di primo grado la società Italkali e il Mini-stero, con distinti appelli, poi riuniti, chiedendo la riforma della decisioneimpugnata nella parte relativa agli accessori del credito, e quindi il ricono-scimento della rivalutazione monetaria e degli interessi nella misura di cuiall'art. 1284, quarto comma, c.c.La Corte d'Appello di Palermo con la sentenza in epigrafe indicata, inparziale riforma dell'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., condannava alla resti-tuzione della cauzione di euro 306.322,80 soltanto l'Assessorato regionaledel territorio e dell'ambiente e l'Assessorato regionale dell'economia, e com-pensava le spese di lite.Italkali, Società italiana sali alcalini, S.p.A. ricorre con due motiviavverso l'indicata sentenza d'appello.Resiste con controricorso il Ministero delle infrastrutture e deitrasporti.[OSCURATO:PERSONA] e, per essa, l'Assessorato regionale dell'economiae l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce “Omessa pronuncia – vio-lazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., pernon essersi pronunciata sulla applicazione degli interessi ex art. 1284 co. 4c.c. richiesta nei gradi di merito”, nella premessa che sia il Tribunale che laCorte d'appello non si sarebbero pronunciati sulla domanda relativa agli in-teressi ex art. 1284, quanto comma, c.c., con conseguente vizio di nullitàdella sentenza per omessa pronuncia.2. Con il secondo motivo la ricorrente fa valere “Violazione degli artt.1284, co. 4, c.p.c. e 360, co. 1, n. 3 c.p.c. nella parte in cui la Corte terri-Numero registro generale 4178/2025Numero sezionale 1310/2026Numero di raccolta generale 19921/2026Data pubblicazione 15/06/2026toriale avrebbe dovuto riconoscere gli interessi maggiorati per il sol fattodella pendenza di un giudizio e della circostanza che le parti non avevanodeterminato la relativa misura”.Anche qualora si volesse ritenere che il silenzio del giudice equivalgaa rigetto implicito, tale rigetto sarebbe illegittimo per violazione dell'art.1284, quarto comma, c.c.Gli interessi maggiorati sarebbero dovuti in via automatica nella pen-denza di lite.3. Con controricorso resiste il solo Ministero delle infrastrutture e deitrasporti.La Corte territoriale, con statuizioni non impugnate in sede di legitti-mità, e dunque passate in giudicato, avrebbe affermato la non debenza dialcun importo da parte del Ministero.Il controricorrente chiede pertanto di rigettare il ricorso di contropartee, per l'effetto, di confermare quanto statuito dalla Corte d'Appello di Pa-lermo.4. Il primo motivo è inammissibile.Italkali, Società italiana sali alcalini, S.p.A. deduce in ricorso l'omessapronuncia del giudice d'appello in punto di riconoscimento degli interessi exart. 1284, quarto comma, c.c. sulle maggiori somme riconosciutele per lacauzione versata in vista della conclusione di futura concessione di areademaniale presso il porto di [OSCURATO:PERSONA].Espone la ricorrente: “si è già detto della circostanza che il Tribunaleprima e la Corte di Appello poi abbiano completamente omesso di pronun-ciarsi sulla domanda di condanna in favore della Italkali al pagamento degliinteressi nei termini di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. che era stata propostadalla società odierna ricorrente nei due precedenti giudizi di merito”.4.1. Rispetto al Ministero, come deduce compiutamente il controricor-rente, non vi è domanda, e pertanto è intervenuta la formazione del giudi-cato, che preclude in questa sede l'esame della censura.Numero registro generale 4178/2025Numero sezionale 1310/2026Numero di raccolta generale 19921/2026Data pubblicazione 15/06/2026La Corte ha infatti accolto l'appello del Ministero sul punto, ritenendoche gli unici soggetti tenuti alla restituzione della cauzione fossero propriole Amministrazioni regionali, e che il Dicastero non fosse invece debitore dialcuna somma nei confronti della società odierna ricorrente.4.2. Nel resto, per gli altri soggetti, il motivo è inammissibile perchégenerico, non deducendo puntualmente su dove e per quali precisi contenutil'articolata e presupposta domanda e il motivo di impugnazione avesseroportato all'esame del Giudice d'appello e prima ancora, e in sequenza, aquello di primo grado una siffatta pretesa.L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello - così come l'o-messa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta ingiudizio - risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto eil pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado,che deve essere fatto valere dal ricorrente attraverso la specifica deduzionedel relativo error in procedendo - ovverosia della violazione dell'art. 112c.p.c., in relazione all'art. 360, n.4, c.p.c.La sua deduzione in sede di legittimità postula che la parte abbia for-mulato la domanda o l'eccezione in modo autonomamente apprezzabile edinequivoco e che la stessa sia stata puntualmente riportata nel ricorso percassazione nei suoi esatti termini, con l'indicazione specifica dell'atto difen-sivo o del verbale di udienza in cui era stata proposta (Cass., Sez. 3, Ordi-nanza n. 16899 del 13/06/2023); e ciò per consentire al Giudice di legitti-mità la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondoluogo, della decisività delle questioni prospettatevi, con l'effetto che, nonessendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudicedel "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti proces-suali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso,il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indi-carli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'auto-Numero registro generale 4178/2025Numero sezionale 1310/2026Numero di raccolta generale 19921/2026Data pubblicazione 15/06/2026noma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass., Sez. 2, Ordinanza n.28072 del 14/10/2021).Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia,ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di meritosia stato investito di una domanda o un'eccezione autonomamente apprez-zabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, chetali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loroesatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto,con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale diudienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte.Evidenza, quest'ultima, tanto più forte quando la parte faccia valeredavanti a questa Corte il vizio rispetto alle decisioni di primo e secondogrado, censurando entrambe per avere omesso di pronunciare su quantorichiesto per un profilo che tocca, così per il passaggio tra il primo e secondogrado di giudizio, anche il tema della maturata formazione del giudicato.5. Il secondo motivo è del pari inammissibile, per le ragioni che so-stengono l'omologo giudizio quanto al primo, rispetto al Dicastero controri-corrente, e nel resto per il suo incompatibile raccordo con il precedente.6. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile.Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in disposi-tivo.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver-samento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1 bis dello stesso art. 13 (Cass., Sez. Un., n. 23535 del20/9/2019). P.Q.MNumero registro generale 4178/2025Numero sezionale 1310/2026Numero di raccolta generale 19921/2026Data pubblicazione 15/06/2026Dichiara inammissibile il ricorso;Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che li-quida in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in euro3.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. del 30 maggio2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versa-mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/03/2026.Il PresidenteGuido Mercolino