CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 2026
Cassazione n. 10095/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocatoCorrado Morrone in Roma, via XXI Aprile 11-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoStanislao [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, viale G. Mazzini 11-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], Procura Generale della Repubblica presso la Corted’appello di Catanzaro e Procura Generale della Repubblica della Corte dicassazione-intimati-Numero registro generale 17072/2022Numero sezionale 607/2026Numero di raccolta generale 10095/2026Data pubblicazione 18/04/2026avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 794/2021depositata il 28/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Dalla sentenza impugnata risulta che, con atto di citazione notificato il19.02.1987, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], qualieredi con beneficio di inventario di [OSCURATO:PERSONA], convennero in giudizioRoberto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Cosenza persentir dichiarare rescissi per lesione ex art. 1448 c.c. due atti dicompravendita di terreni, stipulati rispettivamente in data 25.02.1986, peril prezzo di lire 50.000.000, e in data 06.06.1986 per il prezzo di lire56.000.000, assumendo che [OSCURATO:PERSONA], all’epoca di dette vendite, erastato indotto a effettuarle in quanto pressato da gravi problemi economicie gravissimi problemi di salute, che tali circostanze erano note agliacquirenti e che il prezzo convenuto per l’acquisto dei detti beni immobiliera di gran lunga inferiore al loro valore di mercato.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costituitisi in giudizio, negarono laricorrenza dei presupposti per l’azione ex art. 1448 c.c. e contestarono lavalutazione dei beni indicata da parte attrice, evidenziando che la naturaedificatoria di parte dei beni era in effetti fittizia, posto che, all’epoca dellacompravendita e ancora all’epoca di instaurazione del giudizio, non erastato approvato il piano regolatore del Comune di [OSCURATO:PERSONA].Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Cosenza, ritenutasussistente la legittimazione attiva degli eredi con beneficio di inventariodi [OSCURATO:PERSONA], rilevato che non erano litisconsorti necessari i terzi a cui ibeni erano stati nel frattempo venduti, esclusa, in forza delle risultanzedella consulenza tecnica d’ufficio, la sussistenza della lesione ultradimidium, poiché il valore reale dei terreni era coerente con quelloNumero registro generale 17072/2022Numero sezionale 607/2026Numero di raccolta generale 10095/2026Data pubblicazione 18/04/2026riportato negli atti di compravendita, rigettò la domanda degli attori,compensò interamente le spese di lite e pose a carico degli attori le spesedi C.T.U.Impugnata detta sentenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella contumacia diMassimiliano [OSCURATO:PERSONA] e con l’intervento del Pubblico Ministero, la Corted’appello di Catanzaro, con sentenza n. 794/2021 pubblicata il28.05.2021, ha dichiarato la rescissione per lesione ultra dimidium deglidomande degli appellanti di condanna della controparte alla restituzionedei terreni venduti o, in subordine, al pagamento del relativo controvalorealle date delle vendite, ha posto a carico di [OSCURATO:PERSONA] e DamianaMilicchio le spese processuali del doppio grado e quelle delle C.T.U.espletate in corso di causa.Nella motivazione, la Corte, per quanto di interesse in questa sede, haritenuto che: - sussisteva la lesione ultra dimidium, avendo i terrenivenduti un valore molto superiore al prezzo indicato; - nessun giudicato siera formato in ordine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che non avevaimpugnato la sentenza di primo grado, visto che egli era un litisconsortenecessario; - andava respinta l’eccezione di improseguibilità sollevatadagli appellati con riferimento alla sopravvenuta inefficacia dellatrascrizione della domanda di rescissione e dell’avvenuta vendita a terzi dialcuni dei cespiti oggetto di causa, in quanto era precluso l’esame nelmerito della domanda di restituzione dei beni venduti e quest’ultima noncostituiva presupposto della pronuncia della rescissione, ma, semmai,conseguenza della stessa, nonché tenuto conto della circostanza che erastata alienata a terzi solo una parte dei terreni oggetto di causa.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazioneavverso la sentenza della Corte d’appello sulla scorta di cinque motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.Numero registro generale 17072/2022Numero sezionale 607/2026Numero di raccolta generale 10095/2026Data pubblicazione 18/04/2026Gli altri intimati non hanno svolto attività difensive.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato come segue: error in iudicando - per averela corte di merito erroneamente ritenuto che -ai fini civilistici ed ai finirescissori- i terreni agricoli che alle date dei due rogiti del 1986 eranosuscettibili di trasformazione edificatoria in funzione dell’esser ricompresiin variante adottata, ma non approvata, integrassero urbanisticamente ecommercialmente suoli edificabili tout court e non invece terreni di naturaagricola con potenzialità: erronea applicazione nella valutazione civilisticadei valori dei beni oggetto di causa -funzionali a stabilire la eventualeiniquità del prezzo- delle incompatibili normative, principi giuridici emeccanismi presuntivi di normale e pratica applicazione nel dirittotributario, posto che di essi ne va esclusa l’applicazione nell’azione direscissione in cui i ridetti valori non possono che essere riferitirigorosamente ad elementi reali ed obiettivi, desunti dalle circostanzeconcrete: violazione o falsa applicazione dell’art. 1147 c.c. in rapporto al360 n° 3 c.c.In particolare, i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 1147 c.c.(rectius: art. 1448 c.c.), in quanto una parte dei terreni venduti sarebbestata considerata, ai fini della stima, edificabile nonostante la varianteurbanistica che li rendeva tali, ancorché adottata dal Comune, non fossestata ancora approvata dalla Regione; un terreno poteva essere ritenutoedificabile ai fini della sua valutazione solo ove si fosse completato l’iterprocedimentale dello strumento urbanistico.Il secondo motivo è rubricato come segue: vizio di motivazione perviolazione dell’art. 1447 c.c. in relazione al 360 n° 5 c.p.c. nullità dellasentenza che ha integralmente aderito, considerandola valida, alla CTU deldr. agr. [OSCURATO:PERSONA], nonostante questi abbia applicato criteri tecnicierrati, che non sono quelli generalmente accettati in ambito tecnico, per ladeterminazione dei valori dei terreni agricoli suscettibili di trasformazioneNumero registro generale 17072/2022Numero sezionale 607/2026Numero di raccolta generale 10095/2026Data pubblicazione 18/04/2026edilizia (non ancora avvenuta) oggetto delle due vendite del 1986,erroneamente da questi ritenuti suoli edificatori ai fini del giudizio direscissione - omesso esame e confutazione -in sentenza e nella CTU- deirilievi ed osservazioni/contestazioni critiche a firma del CTP, ing. ErnestoInfusino del 30.3.2020, mosse da parte appellata alle risultanze della CTU,ai criteri di ordine tecnico ed alle risultanze estimative ed all’inesistenzaurbanistica di suoli potenzialmente edificatori (e tali di fatto accertati insentenza). Nullità della sentenza per inattendibilità dei valori espressi dallaCTU e dell’accertato valore di alcuni beni oggetto di rescissione che hannofondato la pronuncia di accoglimento dell’azione e relativa decisività deglierrori sulla accertata iniquità dei prezzi dei due atti di vendita.I ricorrenti sostengono l’erroneità della sentenza impugnata nella parte incui fonda la decisione sulle risultanze degli accertamenti peritali, per nonessersi tenuto conto delle osservazioni di parte concernenti l’incidenzanegativa sulla determinazione del valore dei terreni derivante: - dallapossibilità di mancato perfezionamento dell’iter amministrativo diapprovazione della variante; - dal fattore temporale e dai costi dilottizzazione per le zone potenzialmente inserite in zona C; - dall’errorenella determinazione dei fattori di devalutazione; - dalla non correttadeterminazione dei valori dell’area B, ottenuti confrontando l’indicefondiario con quello territoriale e non, semmai, effettuando il confronto traindici fondiari. Le osservazioni in questione non avrebbero avuto rispostanella sentenza impugnata, se non con affermazioni tautologiche edintegranti gli estremi della motivazione apparente.I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto aventi entrambi adoggetto, sia pure sotto angolazioni diverse, la determinazione del valore dimercato dei beni oggetto di causa, sono infondati.Al riguardo, deve premettersi che l’art. 1448 c.c., nello stabilire, alsecondo comma, che l'azione di rescissione per lesione non è ammissibile«se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita oNumero registro generale 17072/2022Numero sezionale 607/2026Numero di raccolta generale 10095/2026Data pubblicazione 18/04/2026promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto», nondetta alcun criterio specifico di valutazione.Pertanto, per stabilire se vi sia stata lesione nella vendita di un immobile,occorre riferirsi al valore che presumibilmente avrebbe avuto il bene inuna comune contrattazione al tempo dell’accordo, e cioè al valore venale;inoltre, in tema di rescissione di vendita immobiliare, e, più in generale, intema di azione di rescissione per lesione enorme ai sensi dell'art. 1448c.c., è riservata al libero e prudente apprezzamento del giudice di meritola scelta del metodo di stima più opportuno per accertare la sussistenzadella dedotta sproporzione tra il valore delle prestazioni eseguite al tempodel contratto (cfr.: Cass. n. 689/1965).È stato affermato, altresì, che l'accertamento della sussistenza di unalesione eccedente la metà del valore che la prestazione, eseguita opromessa dal danneggiato, aveva al tempo della conclusione del contratto,non è sindacabile in Cassazione se correttamente motivato (cfr.: Cass. n.686/1967; Cass. n. 554/1970) e che la valutazione del rapporto disproporzione, dedotto al fine dell’azione generale di rescissione per lesione(art. 1448 c.c.), tra la prestazione di una parte e la controprestazionedell'altra e, in concreto, della sussistenza di una lesione che ecceda lametà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla partedanneggiata aveva al tempo del contratto, è rimessa al prudenteapprezzamento del giudice di merito, insindacabile in cassazione, sesorretto da congrua motivazione, esente da vizi logici o giuridici (cfr.:Cass. n. 2338/1969).Nella specie, la Corte d’appello ha richiamato sul punto, sotto il profilogiuridico, un precedente giurisprudenziale di legittimità (cfr.: Cass., Sez.Un., n. 5900 /1997; in senso conforme, si veda anche: Cass. n.11927/2000), secondo cui un suolo originariamente non edificabile, masuccessivamente ricompreso in zona di espansione edilizia da unostrumento urbanistico (piano regolatore, programma di fabbricazione,Numero registro generale 17072/2022Numero sezionale 607/2026Numero di raccolta generale 10095/2026Data pubblicazione 18/04/2026piano paesistico, ecc.) non ancora in vigore, ma già legittimamenteadottato dal consiglio comunale (con conseguente efficacia immediata, siapur limitata, di alcune sue disposizioni, ex art. 4 della legge n. 291 del1971), costituisce, nell'apprezzamento della generalità dei consociati,sotto il profilo funzionale e sotto quello delle qualità essenziali, un beneeconomicamente non omogeneo rispetto ad altri terreni, non fabbricabili,che, nel medesimo strumento urbanistico, abbiano invece conservato laloro destinazione originaria, con la conseguenza che dovrà ritenersiricorrere la fattispecie normativa dell'errore di fatto essenziale (ricadente,nella specie, su una qualità dell'oggetto del negozio) in un contratto dicompravendita (o in una promessa di vendita), avente ad oggetto unterreno edificabile, stipulato nel falso convincimento di una diversadestinazione (agraria, a spazio pubblico) del bene, non potendosiconsiderare rilevante, ai fini della essenzialità dell'errore, la solacontrapposizione tra le due (estreme) qualità della edificabilità e dallainedificabilità del suolo, ma dovendosi ritenere, invece, influente anche laesistenza di altre, meno intense differenze di connotazione dei terrenisotto il profilo della destinazione urbanistica.Tale principio di diritto, a cui deve darsi continuità, non costituisce unobiter dictum e, sebbene le Sezioni Unite abbiano anche richiamato inmotivazione gli indirizzi interpretativi relativi alla determinazionedell'indennità di espropriazione e dell'importo dell'imposta di registro, lasentenza in questione si riferisce comunque ad una controversia traprivati.I ricorrenti lamentano il carattere meramente tautologico e apparentedella motivazione in questione, nella parte in cui sono state disattese leosservazioni formulate in ordine all’elaborato peritale dal loro consulentedi parte.Tale vizio non sussiste.Numero registro generale 17072/2022Numero sezionale 607/2026Numero di raccolta generale 10095/2026Data pubblicazione 18/04/2026In tema di valutazione delle prove, il giudice di merito è tenuto a dareconto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenzeprocessuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare ladomanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza lamotivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alleproduzioni in atti (cfr.: Cass. n. 14762/2019).Il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. edall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettivacarenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice allaformazione del proprio convincimento, come accade quando non vi siaalcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr.: Cass.n. 3819/2020).Non è tale il caso di specie, in cui, al contrario, la Corte di merito hadedicato alla questione della determinazione del valore di mercato delcompendio immobiliare oggetto di causa una trattazione ampia edesaustiva, prendendo in considerazione non soltanto le risultanzedell’elaborato peritale, ma anche le indicazioni contenute negli atti dicompravendita oggetto di causa e quelle contenute in atti relativi a terrenisiti nel medesimo Comune di [OSCURATO:PERSONA] negli anni diriferimento, tra cui un contratto di mutuo e di acquisto di immobili rusticiper la formazione o l’arrotondamento della proprietà diretto - coltivatricecon il concorso regionale nel pagamento degli interessi del 24.06.1987.La Corte di merito ha anche comparato i dati utilizzati per la decisione conle indicazioni contenute nell’elaborato peritale svolto in primo grado,nonché con le osservazioni del consulente di parte appellata.I ricorrenti fanno valere in questa sede l’omesso esame di fatti decisivi exart. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., fatti che sarebbero costituiti dai critericorrettivi di valutazione indicati dal loro consulente.Numero registro generale 17072/2022Numero sezionale 607/2026Numero di raccolta generale 10095/2026Data pubblicazione 18/04/2026Al riguardo, occorre precisare che costituisce un "fatto", agli effettidell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non una "questione" o un"punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, unpreciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un datomateriale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. n. 22397/2019; Cass.n. 17761/2016; Cass., Sez. Un., n. 5745/2015; Cass. n. 7983/2014;Cass. n. 5133/2014). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omessoesame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice dirito le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass. n.26305/2018; Cass. n. 14802/2017); gli elementi istruttori (Cass., Sez.Un., n. 8053/2014); una moltitudine di fatti e circostanze, o il "varioinsieme dei materiali di causa" (Cass. n. 21439/2015; v. in particolareCass. n. 27415/2018), sicché sono inammissibili le censure che,irritualmente, estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili.Le indicazioni contenute in una consulenza di parte costituiscono non giàfatti, ma deduzioni difensive di carattere valutativo, sicché non rientranonel disposto della norma invocata, né risulta che il giudice del merito neabbia omesso l’esame, avendole, al contrario, menzionate e valutate.Come si è già visto, infine, la valutazione effettuata in sentenza sullascorta dei dati innanzi menzionati non viola l’art. 1448 c.c. e, in quantocongruamente motivata, non è sindacabile in questa sede.2. Il terzo motivo, proposto in via subordinata, è rubricato come segue:error in procedendo - nullità della sentenza per avere, la corte di merito,dichiarato la rescissione, omesso la pronuncia sulla domanda diaccertamento e condanna degli allora appellanti alla restituzione in favoredegli odierni ricorrenti delle somme pagate quali (rispettivi) prezzi delledue vendite - domanda questa ritualmente formulata in primo grado dagliodierni ricorrenti e riproposta, perché assorbita ex 346 c.p.c., nel giudiziodi appello - ; contestuale richiesta - non necessitando ulteriore istruttoria -di sentenza di merito di accertamento del relativo diritto dei ricorrenti eNumero registro generale 17072/2022Numero sezionale 607/2026Numero di raccolta generale 10095/2026Data pubblicazione 18/04/2026conseguente istanza di condanna dei signori [OSCURATO:PERSONA], Nudiricorrenti di complessive euro 54.774,43 oltre interessi legali e - se dovuti- rivalutazione monetaria dalla data di redazione degli atti pubblici o daldovuto sino al soddisfo: violazione e falsa applicazione del combinatodisposto degli art. 112 c.p.c. e 1447 c.c., 2033 c.c. in relazione al 360 n°4 c.p.c.In particolare, la Corte d’appello non aveva reso alcuna pronuncia sulladomanda riconvenzionale subordinata degli appellati di condanna dellacontroparte alla restituzione del prezzo ricevuto, domanda che era rimastaassorbita in primo grado dalla pronuncia di rigetto della domanda direscissione del contratto.Il motivo è fondato.In primo luogo, deve escludersi che la parte, risultata del tutto vittoriosain primo grado, abbia l’onere di proporre appello incidentale in ordine alladomanda riconvenzionale assorbita.In generale, si osserva che, nel processo ordinario di cognizione risultantedalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, leparti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità edell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione dirinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate erigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali ènecessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre aisensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primogrado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunquenon oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel "themaprobandum" e nel "thema decidendum" del giudizio di primo grado (cfr.:Cass., Sez. Un., n. 7940/2019).Pertanto, in materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nelmerito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravameNumero registro generale 17072/2022Numero sezionale 607/2026Numero di raccolta generale 10095/2026Data pubblicazione 18/04/2026formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare indiscussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando diinteresse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, inmodo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine dievitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamentoomissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (cfr.: Cass. n. 25840/2021; Cass. n.19755/2025).I ricorrenti hanno dedotto di aver riproposto in appello, con la comparsa dirisposta, la domanda in questione, non esaminata in primo grado inquanto assorbita, e anche la sentenza impugnata ne dà atto.Alla luce di quanto precede, sussiste il vizio di omessa pronuncia, nonrinvenendosi nella sentenza impugnata alcuna decisione sulla domanda inquestione.3. Il quarto motivo è rubricato come segue: error in procedendo: nullitàdella sentenza per non avere la corte di merito in conseguenza dellamancata impugnazione della sentenza di primo grado di rigetto dell’azioneda parte dell’attore soccombente [OSCURATO:PERSONA], accertato il giudicatointerno della sentenza nei confronti di questi (e rigettato l’eccezione deiNudi Milicchio) e erroneamente ordinando la integrazione delcontraddittorio) - richiesta di cassazione in punto della sentenza cha haaccolto -ex toto- l’azione di rescissione nella parte in cui la corte di meritonon ha accertato la riperimetrazione degli effetti limitatamente alle solequote dei due terzi degli immobili di pertinenza dei soli, [OSCURATO:PERSONA] eNudi Francesco che hanno proseguito l’azione (ovvero dei 2/3 deicontrovalori) - violazione e falsa applicazione degli art.li 2909 c.c., 324c.p.c. e 102 c.p.c. in rapporto all’art. 360 n° 4.In particolare, a dire dei ricorrenti, sulla scorta di un’interpretazionecostituzionalmente orientata alla tutela del diritto di difesa di cui all’art. 24Cost., l’azione di rescissione dovrebbe essere considerata scindibile tra glieredi di una delle parti, con la conseguenza che, non avendo MassimilianoNumero registro generale 17072/2022Numero sezionale 607/2026Numero di raccolta generale 10095/2026Data pubblicazione 18/04/2026Nudi impugnato la sentenza di rigetto della domanda, tale pronunciaavrebbe dovuto considerarsi passata in giudicato nei suoi confronti.Il motivo è infondato.In tema di risoluzione del contratto, è stato più volte affermato che ladomanda diretta ad ottenere la risoluzione per inadempimento di uncontratto con pluralità di parti (nella specie, di un contratto preliminare dicompravendita di un immobile) deve essere proposta nei confronti di tuttii contraenti, non potendo un contratto unico essere risolto nei confrontisoltanto di uno dei soggetti che vi hanno partecipato e rimanere in vitaper l'altro o gli altri stipulanti (cfr.: Cass. n. 9042/2016; Cass. n.27302/2005).Il medesimo principio è stato applicato in tema di recesso (cfr.: Cass. n.2969/2019) e lo stesso deve ritenersi, per identità di ratio, con riferimentoalla rescissione.La morte di una delle parti determina la trasmissione della relativaposizione contrattuale agli eredi, suoi successori a titolo universale, con laconseguenza che anche per loro sussiste il litisconsorzio necessario.Nella specie, [OSCURATO:PERSONA] è erede dell’originario venditore, sicchénon è possibile che la rescissione non venga pronunciata anche nei suoiconfronti, atteso il carattere unitario di ciascun rapporto contrattualeoggetto di causa.Non sussiste alcun contrasto tra tale interpretazione e la tutelacostituzionale del diritto di difesa, restando comunque nel poteredispositivo di ciascun interessato l’esercizio delle posizioni giuridichederivanti dalla rescissione medesima.4. Il quinto motivo è rubricato come segue: error in procedendo - nullitàdella sentenza impugnata per non avere la corte di merito preso atto deglieffetti giuridici determinatisi a seguito della omessa rinnovazione dellatrascrizione della citazione di rescissione nel termine di legge del 4.7.2010e per avere dichiarato la rescissione ex toto, senza in modo coevoNumero registro generale 17072/2022Numero sezionale 607/2026Numero di raccolta generale 10095/2026Data pubblicazione 18/04/2026accertare la salvezza dei diritti acquistati da terzi su beni - in originericompresi tra quelli oggetto delle due vendite impugnate - venduti, nellemore del giudizio, dai signori [OSCURATO:PERSONA] con atti di vendita trascrittipresso la CCRRII di Cosenza nel periodo ricompreso tra il 21.2.1987 al4.7.2010 - violazione e falsa applicazione degli art.li 1452 c.c., art. 58della l. 18.6.2009 n° 69 e dell’art. 2668 bis c.c. in rapporto all’art. 350 n.4 c.p.c.In particolare, essendo venuta meno l’efficacia della trascrizione originariadella domanda giudiziale per la sua mancata rinnovazione nel termine dilegge, la Corte d’appello avrebbe errato nell’omettere di dichiarare ex art.1452 c.c. la salvezza degli atti di alienazione dei beni compiuti nelfrattempo dai ricorrenti in favore di terzi.Il motivo è infondato.La Corte d’appello ha respinto l’eccezione di improseguibilità delladomanda di rescissione, argomentata dagli appellati con riferimento allasopravvenuta inefficacia della trascrizione della domanda di rescissione edell’avvenuta vendita a terzi di alcuni dei cespiti oggetto di causa,osservando che era precluso l’esame nel merito della domanda direstituzione dei beni venduti e che quest’ultima non costituiva presuppostodella pronuncia della rescissione, ma, semmai, conseguenza della stessa;la Corte di merito ha anche aggiunto che solo una parte dei terrenioggetto di causa era stata alienata a terzi.Per l’art. 1452 c.c., la rescissione del contratto non pregiudica i dirittiacquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda direscissione.Quanto alla trascrizione della domanda, l’art. 2668-bis c.c. prevede cheessa conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data e che l'effettocessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine.Infine, per quanto disposto dall’art. 58, comma 4, l. n. 69/2009, latrascrizione della domanda giudiziale sugli immobili eseguita venti anniNumero registro generale 17072/2022Numero sezionale 607/2026Numero di raccolta generale 10095/2026Data pubblicazione 18/04/2026prima dell'entrata in vigore della legge in questione o in un momentoancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli2668-bis e 2668-ter c.c. entro dodici mesi dalla data di entrata in vigoredella legge medesima.Poiché quest’ultima è entrata in vigore il 04.07.2009, la rinnovazione dellatrascrizione avrebbe dovuto avvenire entro il 04.07.2010, mentre gliodierni ricorrenti eccepiscono che ciò non sia avvenuto.Ciò, tuttavia, come correttamente osservato dalla Corte di merito, nonrileva in ordine alla proseguibilità dell’azione di rescissione oggetto dicausa.Invero, in tema di contratti ad esecuzione continuata o periodica, è statoaffermato il principio secondo il quale la pronuncia di rescissione producel'effetto liberatorio ex nunc delle prestazioni non ancora eseguite el'effetto restitutorio delle prestazioni già eseguite per la parte in eccessorispetto alla controprestazione perché il vizio rescissorio incide sulla causadel negozio, mentre nella risoluzione per inadempimento, che incide sulrapporto, la pronuncia restitutoria non può retroagire oltrel'inadempimento (Cass. n. 6284/2013).Pertanto, l’esercizio dell’azione di rescissione non può ritenersisubordinato alla possibilità di ripristino della situazione originaria.5. Alla luce di quanto precede, il ricorso va accolto limitatamente al terzomotivo, rigettati i restanti.Entro tali limiti, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corted’appello di Catanzaro in diversa composizione, perché provveda all’esamedella domanda riconvenzionale subordinata degli appellati (odierniricorrenti) di condanna della controparte alla restituzione del prezzoricevuto.Statuendo in sede di rinvio, la Corte d’appello provvederà anche sullespese di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 17072/2022Numero sezionale 607/2026Numero di raccolta generale 10095/2026Data pubblicazione 18/04/2026La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, rigettati i restanti; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corted’appello di Catanzaro in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 11 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso