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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 1988

Cassazione n. 21796/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/09/1988 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/02/1975 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 28 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 19 maggio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di riciclaggio.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, comune ad entrambi gli imputati, che contesta la qualificazione giuridica del fatto in termini di riciclaggio, e al più ne invoca la derubricazione in ricettazione per il Leoniello e favoreggiamento personale per la Cosenza, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, rispetto a una questione già adeguatamente vagliata e disattesa dalla corte di appello con corretti argomenti giuridici, avverso i quali i ricorrenti omettono di confrontarsi (si veda pagina 1 della motivazione, in cui il secondo giudice ha logicamente desunto la colpevolezza dei prevenuti, quantomeno a titolo di concorso, nell'operazione tesa ad ostacolare la provenienza delittuosa dell'auto provento di furto, dal rinvenimento del Leoniello alla guida della stessa e dal fatto che la targa apposta appartenesse al veicolo intestato alla Cosenza, sicché quest'ultima non poteva non avere consapevolezza della condotta illecita, posto che i due imputati erano legati da rapporto di convivenza e la Cosenza aveva concorso nel reato per le ragioni dette /idonee ad escludere l'ipotesi del mero favoreggiamento); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/09/1988 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/02/1975 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 28 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 19 maggio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di riciclaggio. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, comune ad entrambi gli imputati, che contesta la qualificazione giuridica del fatto in termini di riciclaggio, e al più ne invoca la derubricazione in ricettazione per il Leoniello e favoreggiamento personale per la Cosenza, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, rispetto a una questione già adeguatamente vagliata e disattesa dalla corte di appello con corretti argomenti giuridici, avverso i quali i ricorrenti omettono di confrontarsi (si veda pagina 1 della motivazione, in cui il secondo giudice ha logicamente desunto la colpevolezza dei prevenuti, quantomeno a titolo di concorso, nell'operazione tesa ad ostacolare la provenienza delittuosa dell'auto provento di furto, dal rinvenimento del Leoniello alla guida della stessa e dal fatto che la targa apposta appartenesse al veicolo intestato alla Cosenza, sicché quest'ultima non poteva non avere consapevolezza della condotta illecita, posto che i due imputati erano legati da rapporto di convivenza e la Cosenza aveva concorso nel reato per le ragioni dette /idonee ad escludere l'ipotesi del mero favoreggiamento); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21796/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris