Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18944/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza dalla Corte di appello di Caltanissetta il 17/02/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, così riqualificato l'originario fatto ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 336 cod. pen.Agli imputati è contestato in concorso di avere usato minaccia nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA], pubblici ufficiali in servizio presso la sezione di Polizia stradale di Caltanissetta, per costringerli ad ommettere il compimento di un atto dell'ufficio e, in particolare, a non contestare il mancato uso delle cinture di sicurezza a bordo dell'autovettura condotta dal Matrascia (il capo di imputazione indica le frasi proferite).

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando sei motivi.

2.1. Con il primo si deduce violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.; il tema attiene alla riqualificazione del fatto, ricondotto dal Giudice di primo grado - all'esito del giudizio abbreviato - al reato previsto dal!' art. 337 cod. pen.

Si evidenzia come tutta l'attività difensiva sia stata nel processo svolta in funzione del reato originariamente contestato, quello, cioè, previsto dall'art. 336 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA], si argomenta, a seguito della riqualificazione, avrebbe dovuto emettere un ordinanza ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. e trasmettere gli atti al Pubblico Ministero (in tal senso si richiama la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e quella della Corte).

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova quanto al giudizio di penale responsabilità; la Corte, da una parte, non avrebbe adeguatamente considerato le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio, che aveva escluso ogni forma di pressione sui pubblici agenti, e, dall'altra, avrebbe valorizzato, ai fini della riqualificazione del fatto, il contenuto del verbale redatto per la contestazione al Codice della strada in cui tuttavia non si fa menzione a censure ovvero a minacce volte a condizionare l'operato dei pubblici ufficiali "in corso di esecuzione"; si sarebbe al riguardo fatto riferimento solo alla segnalazione redatta successivamente da parte dei pubblici ufficiali senza peraltro considerare che anche l'eventuale "scambio di opinioni" tra gli imputati e i pubblici agenti sarebbe avvenuto tra pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, atteso che anche i ricorrenti, funzionari dell'Agenzia delle Entrate, stavano svolgendo una verifica fiscale.

2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte consentito all'imputato, attraverso la riapertura della istruttoria dibattimentale, di assumere nuove prova in relazione ai fatto diversamente qualificato.

2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge, travisamento dei fatti e vizio di motivazione quanto al ritenuto elemento soggettivo del reato; il tema attiene alla prova del dolo specifico. 2.5.

Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della causa di giustificazione prevista dall'art. 393 bis cod.pen.; la Corte non avrebbe correttamente valutato i commenti offensivi che i pubblici agenti avrebbero espresso sulle condizioni fisiche dell'imputato, dal fisico robusto.

2.6. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto atteso: a) lo stato di incensuratezza dell'imputato; b) l'essersi questo formalmente scusato prima del giudizio e non aver turbato il regolare svolgimento della pubblica amministrazione, avendo pagato nei successivi cinque giorni la somma inflitta per la contravvenzione.

3. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando sei motivi.

Il ricorso è testualmente sovrapponibile a quello già descritto Si evidenzia quanto al tema della riqualificazione giuridica del fatto che tra i reati previsti dagli artt. 336- 337 cod. pen. vi sarebbe iticompatibilità strutturale. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi, che possono essere valutati congiuntamente, sono inammissibili.

2. Sono inammissibili il primo ed il terzo motivo dei ricorsi perché manifestamente infondati.

2.1. Al di là del riferimento formale all'art. 336 cod. pen., la Corte di appello ha correttamente evidenziato come dalla semplice lettura dell'imputazione emerga che la condotta fu compiuta mentre l'attività dei pubblici agenti, cioè quella iniziata con il controllo sul veicolo, era già in corso; agli imputati è stato contestato di aver posto in essere una condotta finalizzata ad evitare che gli agenti, che avevano già in corso il controllo nei riguardi dei ricorrenti che erano stati già fermati, contestassero loro il mancato uso delle cinture di sicurezza a bordo della autovettura tg. [OSCURATO:TARGA]; dunque una condotta non precedente alla esecuzione dell'atto, quanto, piuttosto, nel corso della esecuzione dell'atto da parte dei pubblici poteri.

Ne deriva che nessuna riqualificazione giuridica del fatto è stata in concreto compiuta dai Giudici di merito.

2.2. Pur volendo prescindere da tale profilo, le censure difensive attengono sostanzialmente a due profili.

Il primo riguarda le garanzie difensive che sarebbero state compromesse in ragione della riqualificazione e si evoca sul punto l'art. 111 Cost. e l'art. 6, par. 3, lettere a) e b) , CEDU, per come interpretato dalla Corte di Strasburgo, in particolare nella sentenza Drassich c.

Italia dell'il dicembre 2007; il secondo profilo attiene alla mutazione del fatto, che, si assume, sarebbe in rapporto di eterogeneità rispetto a quello originariamente contestato.

Entrambi le questioni sono manifestamente infondate.

Quanto alla prima, cui è connesso anche il terzo motivo di ricorso relativo alla mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale in conseguenza della avvenuta riqualificazione, i motivi di ricorso sono, nella sostanza, privi del requisito della specificità; i ricorrenti non hanno prospettato alcuna concreta emergenza alla stregua della quale poter apprezzare che la censurata riqualificazione dei fatti abbia in qualche modo vulnerato la loro difesa e, soprattutto, l'esercizio del diritto alla prova, tenuto bi: L j conto, soprattutto,'cla obiettiva circostanza -evidenziata dalla Corte dì appello- che i ricorrenti non hanno indicato in concreto nessuna circostanza specifica o tema di prova che, per effetto della supposta - in realtà inesistente riqualificazione-, avrebbe assunto rilievo probatorio e quindi imposto la rinnovazione della istruttoria.

Matrascia con l'atto di appello aveva chiesto di assumere i testi già originariamente indicati nella lista ex art. 468 cod. proc. pen. e di ammettere l'esame degli imputati (cfr. pag. 7 atto di appello); Attardo si era limitato a chiedere l'esame dei testi di lista del coimputato: dunque, nessuna indicazione di quali fossero i temi di prova, diversi da quelli originari per i quali l'istruttoria era già stata compiuta, che solo per effetto della diversa qualificazione del fatto avevano assunto ulteriore rilievo.

Una richiesta di rinnovazione generica, esplorativa e, dunque, inammissibile.

Sotto altro profilo, è utile evidenziare come, nei casi, come quello di specie, in cui la diversa definizione giuridica del fatto sia data dal giudice di primo grado e contro la decisione così emessa sia possibile provocare un controllo dapprima in appello e poi davanti alla Corte di cassazione, la Corte di Strasburgo risulti orientata ad escludere la violazione dell'art. 6, § 1 e 3, lett. a) e b), della Convenzione alla luce di una valutazione che tiene conto del complesso del procedimento e della possibilità dell'imputato di far valere le proprie ragioni davanti al giudice nazionale (emblematiche sono, in proposito, le sentenze Corte EDU, Quinta Sezione, 9 dicembre 2010, Zhupnik c.

Ucraina, e le sentenze 'gemelle' Corte EDU, Quarta Sezione, 8 ottobre 2013, Mulosmani c.

Albania, e Corte EDU, Quarta Sezione, 8 ottobre 2013, Hoxha c.

Albania).

La giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha inoltre in più occasioni escluso la violazione dei parametri convenzionali in tutti i casi in cui la prospettiva della nuova definizione giuridica fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato, censurando, in concreto, le ipotesi in cui la riqualificazione dell'addebito assuma le caratteristiche di un atto a sorpresa.

La stessa Corte, inoltre, non ha mancato di sottolineare come il diritto di difesa e quello al contraddittorio non siano vulnerati nei casi in cui i fatti costitutivi del nuovo reato siano, come nel caso di specie, già presenti nella originaria imputazione: ciò, evidentemente, anche nella ipotesi in cui la nuova definizione giuridica non fosse di per sé prevedibile per l'imputato (v. fra le tante, sentenze 1° marzo 2001, Dallos c.

Ungheria; 3 luglio 2006, Vesque c.

Francia; 7 gennaio 2010, Penev c.

Bulgaria; 12 aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA] c.

Romania; 3 maggio 2011, Giosakis c.

Grecia; 15 gennaio 2015, Mihei c.

Slovenia, nella quale ultima si è in particolare rilevato come l'imputato fosse pienamente a conoscenza degli elementi fattuali posti alla base della contestazione originaria, dai quali era possibile desumere l'oggetto della contestazione così come modificata nel corso del dibattimento).

In tale contesto, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito come l'attribuzione anche all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez.

U., n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438).

Nel caso di specie, nessuna prerogativa difensiva è stata violata e il diritto al contraddittorio e quello alla prova sono stati in concreto assicurati.

3. Inammissibili sono il secondo, il quarto, il quinto e il sesto motivo dei ricorsi, che pure possono essere valutati congiuntamente.

I Giudici di merito con motivazioni puntuali e non manifestamente illogiche hanno ricostruito i fatti, valutato le prove, spiegato perché non è attendibile la ricostruzione alternativa lecita degli imputati; si è chiarito come del reato contestato e ritenuto siano configurabili tutti gli elementi costitutivi - anche il dolo - e non anche la causa di giustificazione di cui all'art. 393 bis cod. pen.; si sono indicate le ragioni per cui, da una parte, non assume rilevanza la circostanza che nel verbale redatto per la contestazione nessuna dichiarazione e nessuna minaccia fu riportata, e, dall'altra, perchè non sussiste la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Le censure dedotte si sviluppano sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.

Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148).

Gli odierni ricorrenti hanno riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito; compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

E' possibile che nella valutazione sulla "tenuta" del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sangiorgi, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, rv. 209145).

Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata, se valutata unitamente a quella di primo grado, ha fornito una valutazione specifica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.

4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza dalla Corte di appello di Caltanissetta il 17/02/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, così riqualificato l'originario fatto ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 336 cod. pen.Agli imputati è contestato in concorso di avere usato minaccia nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA], pubblici ufficiali in servizio presso la sezione di Polizia stradale di Caltanissetta, per costringerli ad ommettere il compimento di un atto dell'ufficio e, in particolare, a non contestare il mancato uso delle cinture di sicurezza a bordo dell'autovettura condotta dal Matrascia (il capo di imputazione indica le frasi proferite). 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando sei motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.; il tema attiene alla riqualificazione del fatto, ricondotto dal Giudice di primo grado - all'esito del giudizio abbreviato - al reato previsto dal!' art. 337 cod. pen. Si evidenzia come tutta l'attività difensiva sia stata nel processo svolta in funzione del reato originariamente contestato, quello, cioè, previsto dall'art. 336 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA], si argomenta, a seguito della riqualificazione, avrebbe dovuto emettere un ordinanza ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. e trasmettere gli atti al Pubblico Ministero (in tal senso si richiama la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e quella della Corte). 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova quanto al giudizio di penale responsabilità; la Corte, da una parte, non avrebbe adeguatamente considerato le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio, che aveva escluso ogni forma di pressione sui pubblici agenti, e, dall'altra, avrebbe valorizzato, ai fini della riqualificazione del fatto, il contenuto del verbale redatto per la contestazione al Codice della strada in cui tuttavia non si fa menzione a censure ovvero a minacce volte a condizionare l'operato dei pubblici ufficiali "in corso di esecuzione"; si sarebbe al riguardo fatto riferimento solo alla segnalazione redatta successivamente da parte dei pubblici ufficiali senza peraltro considerare che anche l'eventuale "scambio di opinioni" tra gli imputati e i pubblici agenti sarebbe avvenuto tra pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, atteso che anche i ricorrenti, funzionari dell'Agenzia delle Entrate, stavano svolgendo una verifica fiscale. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte consentito all'imputato, attraverso la riapertura della istruttoria dibattimentale, di assumere nuove prova in relazione ai fatto diversamente qualificato. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge, travisamento dei fatti e vizio di motivazione quanto al ritenuto elemento soggettivo del reato; il tema attiene alla prova del dolo specifico. 2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della causa di giustificazione prevista dall'art. 393 bis cod.pen.; la Corte non avrebbe correttamente valutato i commenti offensivi che i pubblici agenti avrebbero espresso sulle condizioni fisiche dell'imputato, dal fisico robusto. 2.6. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto atteso: a) lo stato di incensuratezza dell'imputato; b) l'essersi questo formalmente scusato prima del giudizio e non aver turbato il regolare svolgimento della pubblica amministrazione, avendo pagato nei successivi cinque giorni la somma inflitta per la contravvenzione. 3. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando sei motivi. Il ricorso è testualmente sovrapponibile a quello già descritto Si evidenzia quanto al tema della riqualificazione giuridica del fatto che tra i reati previsti dagli artt. 336- 337 cod. pen. vi sarebbe iticompatibilità strutturale. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi, che possono essere valutati congiuntamente, sono inammissibili. 2. Sono inammissibili il primo ed il terzo motivo dei ricorsi perché manifestamente infondati. 2.1. Al di là del riferimento formale all'art. 336 cod. pen., la Corte di appello ha correttamente evidenziato come dalla semplice lettura dell'imputazione emerga che la condotta fu compiuta mentre l'attività dei pubblici agenti, cioè quella iniziata con il controllo sul veicolo, era già in corso; agli imputati è stato contestato di aver posto in essere una condotta finalizzata ad evitare che gli agenti, che avevano già in corso il controllo nei riguardi dei ricorrenti che erano stati già fermati, contestassero loro il mancato uso delle cinture di sicurezza a bordo della autovettura tg. [OSCURATO:TARGA]; dunque una condotta non precedente alla esecuzione dell'atto, quanto, piuttosto, nel corso della esecuzione dell'atto da parte dei pubblici poteri. Ne deriva che nessuna riqualificazione giuridica del fatto è stata in concreto compiuta dai Giudici di merito. 2.2. Pur volendo prescindere da tale profilo, le censure difensive attengono sostanzialmente a due profili. Il primo riguarda le garanzie difensive che sarebbero state compromesse in ragione della riqualificazione e si evoca sul punto l'art. 111 Cost. e l'art. 6, par. 3, lettere a) e b) , CEDU, per come interpretato dalla Corte di Strasburgo, in particolare nella sentenza Drassich c. Italia dell'il dicembre 2007; il secondo profilo attiene alla mutazione del fatto, che, si assume, sarebbe in rapporto di eterogeneità rispetto a quello originariamente contestato. Entrambi le questioni sono manifestamente infondate. Quanto alla prima, cui è connesso anche il terzo motivo di ricorso relativo alla mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale in conseguenza della avvenuta riqualificazione, i motivi di ricorso sono, nella sostanza, privi del requisito della specificità; i ricorrenti non hanno prospettato alcuna concreta emergenza alla stregua della quale poter apprezzare che la censurata riqualificazione dei fatti abbia in qualche modo vulnerato la loro difesa e, soprattutto, l'esercizio del diritto alla prova, tenuto bi: L j conto, soprattutto,'cla obiettiva circostanza -evidenziata dalla Corte dì appello- che i ricorrenti non hanno indicato in concreto nessuna circostanza specifica o tema di prova che, per effetto della supposta - in realtà inesistente riqualificazione-, avrebbe assunto rilievo probatorio e quindi imposto la rinnovazione della istruttoria. Matrascia con l'atto di appello aveva chiesto di assumere i testi già originariamente indicati nella lista ex art. 468 cod. proc. pen. e di ammettere l'esame degli imputati (cfr. pag. 7 atto di appello); Attardo si era limitato a chiedere l'esame dei testi di lista del coimputato: dunque, nessuna indicazione di quali fossero i temi di prova, diversi da quelli originari per i quali l'istruttoria era già stata compiuta, che solo per effetto della diversa qualificazione del fatto avevano assunto ulteriore rilievo. Una richiesta di rinnovazione generica, esplorativa e, dunque, inammissibile. Sotto altro profilo, è utile evidenziare come, nei casi, come quello di specie, in cui la diversa definizione giuridica del fatto sia data dal giudice di primo grado e contro la decisione così emessa sia possibile provocare un controllo dapprima in appello e poi davanti alla Corte di cassazione, la Corte di Strasburgo risulti orientata ad escludere la violazione dell'art. 6, § 1 e 3, lett. a) e b), della Convenzione alla luce di una valutazione che tiene conto del complesso del procedimento e della possibilità dell'imputato di far valere le proprie ragioni davanti al giudice nazionale (emblematiche sono, in proposito, le sentenze Corte EDU, Quinta Sezione, 9 dicembre 2010, Zhupnik c. Ucraina, e le sentenze 'gemelle' Corte EDU, Quarta Sezione, 8 ottobre 2013, Mulosmani c. Albania, e Corte EDU, Quarta Sezione, 8 ottobre 2013, Hoxha c. Albania). La giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha inoltre in più occasioni escluso la violazione dei parametri convenzionali in tutti i casi in cui la prospettiva della nuova definizione giuridica fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato, censurando, in concreto, le ipotesi in cui la riqualificazione dell'addebito assuma le caratteristiche di un atto a sorpresa. La stessa Corte, inoltre, non ha mancato di sottolineare come il diritto di difesa e quello al contraddittorio non siano vulnerati nei casi in cui i fatti costitutivi del nuovo reato siano, come nel caso di specie, già presenti nella originaria imputazione: ciò, evidentemente, anche nella ipotesi in cui la nuova definizione giuridica non fosse di per sé prevedibile per l'imputato (v. fra le tante, sentenze 1° marzo 2001, Dallos c. Ungheria; 3 luglio 2006, Vesque c. Francia; 7 gennaio 2010, Penev c. Bulgaria; 12 aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA] c. Romania; 3 maggio 2011, Giosakis c. Grecia; 15 gennaio 2015, Mihei c. Slovenia, nella quale ultima si è in particolare rilevato come l'imputato fosse pienamente a conoscenza degli elementi fattuali posti alla base della contestazione originaria, dai quali era possibile desumere l'oggetto della contestazione così come modificata nel corso del dibattimento). In tale contesto, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito come l'attribuzione anche all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U., n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438). Nel caso di specie, nessuna prerogativa difensiva è stata violata e il diritto al contraddittorio e quello alla prova sono stati in concreto assicurati. 3. Inammissibili sono il secondo, il quarto, il quinto e il sesto motivo dei ricorsi, che pure possono essere valutati congiuntamente. I Giudici di merito con motivazioni puntuali e non manifestamente illogiche hanno ricostruito i fatti, valutato le prove, spiegato perché non è attendibile la ricostruzione alternativa lecita degli imputati; si è chiarito come del reato contestato e ritenuto siano configurabili tutti gli elementi costitutivi - anche il dolo - e non anche la causa di giustificazione di cui all'art. 393 bis cod. pen.; si sono indicate le ragioni per cui, da una parte, non assume rilevanza la circostanza che nel verbale redatto per la contestazione nessuna dichiarazione e nessuna minaccia fu riportata, e, dall'altra, perchè non sussiste la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Le censure dedotte si sviluppano sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). Gli odierni ricorrenti hanno riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito; compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. E' possibile che nella valutazione sulla "tenuta" del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sangiorgi, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). Nel caso di specie, la sentenza impugnata, se valutata unitamente a quella di primo grado, ha fornito una valutazione specifica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte. 4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti
Sentenza Cassazione n. 18944/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris