CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02531/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; premesso che il ricorrente ha dedotto che la Corte di appello avrebbe reso una motivazione apparente riguardo al diniego delle attenuanti generiche e non avrebbe considerato elementi positivamente apprezzabili al fine della concessione delle menzionate circostanze; rilevato che la Corte territoriale ha negato le attenuanti generiche in ragione delle modalità del fatto, del comportamento susseguente al rinvenimento dei beni illegittimamente detenuti e della pervicacia dell'imputato, che è gravato da gravissimi delitti e, detenuto in carcere in esecuzione pena, ha continuato a perpetrare condotte illecite dimostrative della mancanza di qualsiasi resipiscenza e di autentica adesione alla rieducazione della pena, in spregio della lunga protrazione dello stato detentivo; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicemb