CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19879/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 11 dicembre 2023, con cui il Tribunale di sorveglianza di Cagliari rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], articolato in tre correlate doglianze, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari. Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, formulando un giudizio congruo e privo di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziando che l'elevata caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA] - attestata dalla gravità dei reati per i quali risultava detenuto, tra cui una rapina aggravata - e la sua irrisolta condizione di dipendenza da sostanze alcoliche e stupefacenti imponevano di ritenere l'affidamento in prova al servizio sociale richiesto inidoneo ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio, Rv. 248376 - 01; Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornero, Rv. 217706 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i