CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15094/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, generico e reiterativo del motivo dell'appello. La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità rileva come la pena risulta adeguata ai fatti e in particolare devono considerarsi i numerosi precedenti penali e le modalità della condotta (sputava droga in gran quantità). Si tratta di una valutazione di merito attinente al trattamento sanzionatorio, adeguatamente motivata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17