CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 ottobre 2023
Cassazione n. 04596/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20017-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] cd. minori R.G.N. 20017/2019 Cron. Rep. Ud. 10/10/2023 PU - ricorrenti principali - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti principali - controricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 399/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 28/12/2018 R.G.N. 102/2018;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]', che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado e respinto sial’appello principale dell’INPSche quello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito anche [OSCURATO:SOCIETA]). 2. Controverso l’obbligo al pagamento della contribuzione cd. minore (per CIGO-CIGS- Mobilità e CUAF), oggetto di più avvis i di addebito, la Corte territoriale, pur non condividendo le argomentazioni poste a fondamento dell’appello incidentale della società, ha comunque escluso la sussistenza del credito previdenziale. A sostegno del decisum, ha richiamato l’art. 3, primo comma, del D.Lgs nr. 689 del 1947, come sostituito dall’art. 4 della legge nr. 270 del 1988, che esclude dall’applicazione delle norme sull’integrazione guadagni degli operai dell’industria«le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato», tra cui rientrava, ratione temporis , per il periodo cioè di contribuzione controverso, anche la società [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere un’impresa industriale, era, infatti, interamente di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], fino all’ottobre 2015 (e quindi per l’intero periodo cui si riferivano i contributi oggetto di causa), era di proprietà dello Stato. 3. Operava, dunque, la regola dell’esonero. Irrilevante era la considerazione dell’[OSCURATO:PERSONA] che si trattasse di una partecipazione di secondo livello (dovendosi equiparare la partecipazione totalitaria diretta a quella indiretta) e che, per altri periodi, la contribuzione fosse stata invece versata: ciò era mera conseguenza del mutamento della composizione societaria di [OSCURATO:SOCIETA]. La Corte di appello osservava, anche , c ome l’art. 3 cit. escludesse dall’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni non soltanto le imprese pubbliche ma anche imprese private che operavano in determinati settori. La normativa statale, in assenza di fonti vincolanti di livello europeo,aveva, dunque, modulato diversamente l’intervento della cassa integrazione a seconda del settore e della tipologia di impresa. Ciò a confutazione dell’ulteriore argomento dell’Istituto che riteneva imprescindibile presupposto, ai fini dell’esonero, lo svolgimento di un servizio pubblico. 4. Argomenti a favore di una diversa ricostruzione non potevano trarsi neppure dall’art. 3 della legge nr. 92 del 2012 e dal DM 24 gennaio 2014, istitutivi dei Fondi di solidarietà. In proposito, la Corte distrettuale osservava che sebbene detti Fondi fossero stati istituiti anche per finalità ulteriori rispetto a quelle perseguite dal regime generale della cassa integrazione guadagni (art. 3, comma 13, della legge nr. 92 del 2012) da ciò non poteva trarsi l’automatica conseguenza che [OSCURATO:SOCIETA] già usufruisse del regime generale, posto che i Fondi medesimi erano stati introdotti, prioritariamente, proprio per quei settori che non usufruivano del regime generale (art. 3, comma 4, legge cit.). Né l’esonero costituiva un Aiuto di Stato: al mancato pagamento dei contributi corrispondeva, per il periodo in questione, l’impossibilità di accedere alle prestazioni CIGO e CIGS. 5. Quanto , invece, alla contribuzione CUAF ( [OSCURATO:PERSONA]), la Corte osservava c ome la stessa, astrattamente dovuta, non lo fossein concreto. Le somme pretese dall’[OSCURATO:PERSONA] andavano, infatti, compensate con quelle che, di fatto, [OSCURATO:PERSONA] aveva erogato ai propri dipendenti a titolo di assegni per il nucleo familiare, seppure sulla base delle previsioni dei CCNL. 6. Avverso la decisione, ha proposto ricorso principale l’[OSCURATO:PERSONA], con due motivi. Ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, contenente ricorso incidentale, con un motivo. L’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito, a sua volta, con controricorso, al ricorso incidentale. 7. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte. 8. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]. 9. Con il primo motivo del ricorso principale, è dedotta -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 d.lgs del Capo prov. dello Stato nr. 869 del 1947 e della legge nr. 223 del 1993, per avere la sentenza impugnata ritenuto che la contribuzione per CIGO, CIGS e mobilità non fosse dovuta da parte di società per azioni interamente a partecipazione pubblica. 10.Per l’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. è un soggetto di diritto privato costituito nella forma di una società per azione, qualificazione che non muta in ragione della natura pubblica dell'ente da cui è derivata e per il solo fatto che, in relazione ad un periodo, è stata di proprietà pubblica. A tale riguardo, l’[OSCURATO:PERSONA] richiama la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale è irrilevante, ai fini della natura pubblica o privata di un ente, la persona dell’azionista, derivando piuttosto la natura pubblica da precise disposizioni di legge o da determinate condizioni. 11.Con il secondo motivo del ricorso principale, è dedotta -ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ. (recte:360 nr. 3 cod.proc.civ.) -la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42,43 e 55 d.p.r. nr. 797 del 1955. 12. L’[OSCURATO:PERSONA] contesta la compensazione tra le somme dovute, a titolo di CUAF ( , e le somme versate dalla parte datoriale in virtù di obblighi contrattuali. Assume che, una volta accertato l’obbligo legale al versamento della contribuzione, per la causale indicata, con il relativo inadempimento, la compensazione non era possibile, in difetto dei presupposti di cui agli artt. 42 e 43 d.P.R. nr. 797 del 1955 (in altre parole, in difetto dell’erogazione da parte del datore di lavoro di una prestazione alimentata proprio da quella contribuzione). 13.Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, è dedotta - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.-la violazione e falsa applicazione dell'art . 6, comma 8, del D.L. nr. 487 del 1993, convertito dalla legge nr. 71 del 1994; dell’art 7, comma 9 sexies, della legge nr. 125 del 2013 e dell'art 53, commi 6 e 8, della legge nr. 449 del 1997, per non avere la Corte di Appello ritenuto, a monte, che l'obbligo di iscrizione e contribuzione della società al regime Ipost escludesse l’obbligo di versare all'[OSCURATO:PERSONA] le contribuzioni cc.dd. minori. 14.In estrema sintesi, la società deduce che, a prescindere dalle argomentazioni della Corte di appello, il regime IPOST configura un sistema previdenziale ed assistenziale distinto, autonomo e «autoconcluso», applicabile al personale di [OSCURATO:PERSONA] e delle società da essa controllate, con conseguente esclusione di ogni obbligo contributivo previsto dal regime generale dell’[OSCURATO:PERSONA]. 15.I ricorsi, principale e incidentale, pongono una serie di questioni che vanno unitariamente trattate e che impongono, preliminarmente, un ex c ursus delle norme di disciplina del regime previdenziale IPOST. 16. L’IPOST («Istituto postelegrafonici») venne istituito con la legge nr. 208 del 1952 e preposto all’assistenza e alla previdenza in favore del personale dipendente del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 17. Il successivo D.P.R. nr. 542 del 1953 ne attuò un riordino strutturale e funzionale, restando, però, confermata la finalità di promozione ed attuazione di forme di previdenza, assistenza, mutualità e credito a favore del personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni, attraverso l’acquisizione dei contributi per la liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette, di anzianità, di inabilità fisica o indirette e di reversibilità ai superstiti aventi diritto, nonché alla liquidazione della buonuscita, al momento del collocamento a riposo del personale postale. 18. Per legge, dunque, l’unica contribuzione dovuta era quella finalizzata ad alimentare le prestazioni di invalidità, vecchiaia e ai superstiti, in coerenza con la natura pubblica dei rapporti di lavoro dei dipendenti postali. 19. L’Istituto è stato, poi, interessato dalle riforme del settore postale e delle telecomunicazioni, attuate, prima, con il D.L. nr. 487 del 1993, convertito nella legge nr. 71 del 1994, e, poi, con la legge nr. 449 del 1997, con modifiche che non hanno coinvolto i profili qui di interesse. 20. Il D.L. nr. 487 del 1993 ha attuato, come noto, la trasformazione dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni in [OSCURATO:PERSONA]. Sul piano previdenziale, l’art. 6 del D.L. nr. 487 del 1993 ha stabilito che: «[…] l'ente [OSCURATO:PERSONA], dal 1° agosto 1994, per il personale in servizio, versa all'Istituto postelegrafonici i contributi a proprio carico nella misura stabilita dall'ordinamento dell'Istituto medesimo (comma 8) […]. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sono rideterminate l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto postelegrafonici. Le attività sociali e assistenziali svolte dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data del 31 dicembre1993 sono regolate dalla contrattazione collettiva (comma 11) […]». 21.La norma, dunque, ha mantenuto, per [OSCURATO:PERSONA], il regime Ipost preesistente che non prevedeva (e non poteva prevedere) il versamento della contribuzione finalizzata ad assicurare prestazioni diverse da quelle volte a tuteladell’invalidità, della vecchiaia e dei superstiti. 22.L’organizzazione e le funzioni dell’IPOST sono state «rideterminate»con il D.M. nr. 329 del 12 giugno 1995 nr. 329, successivamente modificato e integrato dal D.M. nr. 523 del 1997, senza, tuttavia, che la decretazione ministeriale intervenisse suitemi in esame. 23.In occasione, poi, della trasformazione dell’[OSCURATO:PERSONA] in società per azioni, attuata dalla legge nr. 449 del 1997, l’art. 53, comma 6, lett. b) della medesima legge ha previsto che: «A decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni […] al personale dipendente dalla società medesima spettano: […] b) le prestazioni di assistenza e mutualità, sulla base di leggi, regolamenti e patti stipulati in applicazione di accordi di lavoro, che restano affidate all'Istituto postelegrafonici». 24.Può affermarsi che l’art. 53 altro non fa che preservare, per il personale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., pur nel mutato regime dei rapporti di lavoro, il regime previdenziale e assistenziale in essere, come garantito dalle fonti normative esistenti. 25.Infine, l’art 7, comma 9 sexies, D.L. nr. 101 del 2013 convertito, con modificazioni, in legge n. 125 del 2013, ha stabilito che «Le disposizioni di cui all' art. 6, comma 8, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487[…] si interpretano nel senso che, a decorrere dalla data di trasformazione dell'ente [OSCURATO:PERSONA] in società per azioni, le stesse si applicano alla società Poste italiane Spa e a tutte le società nelle quali la medesima detiene una partecipazione azionaria di controllo […]». 26.Come osservato anche nella pronuncia impugnata, la normasi è limitata ad estendere alle società controllate da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. il medesimo sistema previdenziale e assistenziale. 27. Con legge nr. 122 del 2010, di conv. del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, è stata poi disposta la soppressione dell'IPOST, con confluenza di tutte le attività all'[OSCURATO:PERSONA]. 28.La disciplina indicata, riportata nei suoi snodi essenziali, delinea, secondo questa Corte, un regime previdenziale e assistenziale di tipo speciale ed esclusivo, rispetto a quello generale gestito dall’[OSCURATO:PERSONA], applicabile, dapprima, al personale dell’amministrazione postale, poi, ai dipendenti dell’[OSCURATO:PERSONA] e, in ultimo, senza significative variazioni, ai lavoratori di tutte le società del gruppo Poste. Una disciplina cioè che, in modo autonomo e completo, ha regolamentato, nel tempo,l’intera materia della previdenza ed assistenza, per tale platea di lavoratori, rendendo inoperante, in relazione alla stessa, il regime gestito dall’[OSCURATO:PERSONA], anche per ciò che riguarda la contribuzione qui in discussione. 29.Tale conclusione, come dedotto pure dalla parte controricorrente, è avvalorata, sul piano sistematico, dagli interventi ad opera della contrattazione collettiva e della decretazione ministeriale che, in attuazione difonti legali, hanno esteso, successivamente e gradualmente,in favore dei dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e delle società del gruppo, i trattamenti previdenziali e assistenziali alimentati, nel regime generale [OSCURATO:PERSONA], dai contributi di cui oggi si controverte. 30.Quanto agli ammortizzatori sociali (nella specie, CIGO, CIGS e mobilità), occorre ricordare che l’art. 2, comma 28, della legge nr. 662 del 1996 (poi abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, per effetto dell'art. 3, comma 47, lett.a), della legge nr. 92 del 2012)ha disposto che «in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali»(attuata poi dall’art. 3 della Legge Fornero e dall’art. 26 del d.lgs. n. 148 del 2015), con decreti ministeriali, da adottarsi all’esito di specifiche consultazioni, venissero definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa «sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali».31.In attuazione di detta disposizione, il D.M. nr. 178 del 1° luglio 2005 istituì, presso l'I.N.P.S., il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.». [OSCURATO:PERSONA] - con autonoma gestione finanziaria e patrimoniale- ha avuto proprio lo scopo di attuare, in favore (esclusivamente) dei lavoratori di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., interventi, tra l’altro, a «sostegno del reddito e dell'occupazione», in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi o di organizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro. 32.Ai lavoratori facenti capo alle altre società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], inclusa dunque [OSCURATO:SOCIETA]., l’estensione degli ammortizzatori sociali è stata disposta, invece, solo c on D.M. nr. 78642 del 24 gennaio 2014, ai sensi dell’art. 3 della legge nr. 92 del 2012, disposizione quest’ultima espressamente volta ad assicurare « ai lavoratori […] non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale», una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. Nello specifico, l’art. 1 del DM nr. 78642 ha stabilito l’adeguamento del Fondo di solidarietà del «personale delle [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.», già istituito presso l’[OSCURATO:PERSONA], alle previsioni di cui all'art. 3 della legge nr . 92 del 2012 , con contestuale abrogazione del D. M. nr. 178 del 1° luglio 2005. 33.In definitiva, solo relativamente di recente, con l’istituzione dei Fondi di solidarietà bilaterale (bilateralità data dalla partecipazione paritetica del sindacato e delle associazioni imprenditoriali alla loro gestione), il legislatore ha tentato di dotare il nostro ordinamento di uno strumento universale di tutela dei lavoratori nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, prima, viceversa, non esistente, coprendo ambiti esclusi come quello dei rapporti di lavoro facenti capo alle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. 34.Le raggiunte conclusioni trovano conferma ne l l’art. 11, comma 5 bis, del D.L. n r . 162 del 2019, intervenuto nelle more del presente giudizio, che, con specifico riferimento alla contribuzione per gli assegni per il nucleo familiare, ha così stabilito: «Fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 8, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, non si applicano al personale della società Poste italiane Spa al qualeè, comunque, assicurato per contratto collettivo un trattamento per carichi di famiglia pari a quello previsto dalla legge, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per il personale iscritto al fondo di quiescenza del soppresso Istituto postelegrafonici la misura del contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare, di cui al citatod.P.R. n. 797 del 1955, è pari a quella in vigore tempo per tempo per gli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti […]». 35. D a tale disposizione si trae decisivo riscontro dell’insussistenza di un obbligo di pagamento, in particolare per la contribuzione CUAF, in relazione al periodo controverso. La norma, infatti, da un lato, conferma («fermo restando») l’inapplicabilità al personale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. -e, quindi, ai sensi dell’art. 7 comma 9 sexies del D.L. nr. 101 del 2013, al personale di tutte le società controllate da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A - delle disposizionirelative agli assegni per il nucleo familiare del DPR nr. 797 del 1955; dall’altro, introduce, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 2020, per il personale iscritto ad IPOST (che è altresì quello dipendente da [OSCURATO:SOCIETA].), il «contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare» nella stessa misura in vigore, tempo per tempo, per gli assicurati al FPLD. 36.Ritornando, allora, alla decisione impugnata, può osservarsi che il relativo dispositivo, che ha escluso il credito [OSCURATO:PERSONA] oggetto dell’avviso di addebito opposto, è, per quanto fin qui esposto, comunque conforme a diritto. Va solo corretta, nei termini che precedono, la motivazione ai sensi dell’art. 384, comma 4, cod.proc.civ. A ciò segue il rigetto del ricorso principale, con sostanziale assorbimento di quello incidentale. 37.Per la novità delle questioni affrontate, sussistono i presupposti, ai sensi dell' art. 92, comma 2, cod.proc.civ. per compensareintegralmente, tra le parti, le spese de giudizio di legittimità. 38. Al rigetto del ricorso principale consegue, invece, la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale, e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,