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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 10182/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Noia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le due sentenze divenute irrevocabili in esecuzione, analiticamente indicate nell'istanza, relative a reati di A cui all'artlkl.P.R. n. 309 del 1990 commessi in Noia, in data 25 luglio 2016 e 19 febbraio 2017.

2. Considerato che il motivo dedotto dal condannato, per il tramite del difensore, avv.

T. Ceccarelli (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione) devolve censura manifestamente infondata, tenuto conto che l'asserito vizio di motivazione non emerge dal provvedimento e che questo è in linea con l'indirizzo costante di questa Corte in relazione agli ndici necessari per ritenere la sussistenza del vincolo della continuazione.

3. Reputato che a tal fine necessita, anche in sede di esecuzione, un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3.1.Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).

3.2. Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione, con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, nonché sottolineando, correttamente, che non poteva essere rilevante, dal punto di vista unificante dedotto, l'omogeneità dei titoli di reato ma che questi erano stati attuati a distanza di sette mesi l'uno dall'altro e comunque espressione di inclinazione a delinquere attraverso reati della stessa specie.3.3.Rilevato, infatti, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie, fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata, ma facciano propendere per l'estrinsecazione, da parte dell'odierno ricorrente, di una sistematica attuazione di reati della stessa indole. 3.4.Ritenuto, quindi, che le censure sollevate non risultano scandite dalla necessaria critica rispetto alle argomentazioni articolate poste a base della decisione impugnata (cfr. pag. 3 del provvedimento) e prospettano censure reiterative dell'istanza, cui il giudice dell'esecuzione ha risposto con ragionamento completo e immune da censure di ogni tipo.

4. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Noia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le due sentenze divenute irrevocabili in esecuzione, analiticamente indicate nell'istanza, relative a reati di A cui all'artlkl.P.R. n. 309 del 1990 commessi in Noia, in data 25 luglio 2016 e 19 febbraio 2017. 2. Considerato che il motivo dedotto dal condannato, per il tramite del difensore, avv. T. Ceccarelli (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione) devolve censura manifestamente infondata, tenuto conto che l'asserito vizio di motivazione non emerge dal provvedimento e che questo è in linea con l'indirizzo costante di questa Corte in relazione agli ndici necessari per ritenere la sussistenza del vincolo della continuazione. 3. Reputato che a tal fine necessita, anche in sede di esecuzione, un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3.1.Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). 3.2. Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione, con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, nonché sottolineando, correttamente, che non poteva essere rilevante, dal punto di vista unificante dedotto, l'omogeneità dei titoli di reato ma che questi erano stati attuati a distanza di sette mesi l'uno dall'altro e comunque espressione di inclinazione a delinquere attraverso reati della stessa specie.3.3.Rilevato, infatti, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie, fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata, ma facciano propendere per l'estrinsecazione, da parte dell'odierno ricorrente, di una sistematica attuazione di reati della stessa indole. 3.4.Ritenuto, quindi, che le censure sollevate non risultano scandite dalla necessaria critica rispetto alle argomentazioni articolate poste a base della decisione impugnata (cfr. pag. 3 del provvedimento) e prospettano censure reiterative dell'istanza, cui il giudice dell'esecuzione ha risposto con ragionamento completo e immune da censure di ogni tipo. 4. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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