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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 02633/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che haha concluso chiedendo P uk vUd.

J!It‘; -- Cte)Z- f›1 eAtibt tn.i2 t".';te tk 41-Q. i [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, perché estinto per esito positivo della messa alla prova.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge, poiché il Tribunale ha illegittimamente applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in violazione dell'art. 224 cod. strada.

Laddove infatti venga dichiarato estinto il reato per esito positivo della messa alla prova, la competenza ad accertare i presupposti dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e, nell'affermativa, ad irrogare la stessa non appartiene più al giudice penale ma all'autorità amministrativa e, segnatamente, al prefetto, come stabilito da un consolidato orientamento giurisprudenziale. 3.Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento senza rinvio limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida, con trasmissione degli atti al Prefetto di Palermo.

4. La doglianza è fondata.

Si è, infatti, chiarito, in giurisprudenza, che il giudice che dichiari l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., non può applicare nè la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida né la confisca, perché si tratta di provvedimenti di competenza del Prefetto, ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada (Sez. 4, n.29639 del 23/06/2016, Rv. 267880).

In considerazione, infatti, della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dall'accertamento della penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma 9 bis, e 187, comma 8 bis, cod. strada, non può trovare applicazione la disciplina ivi prevista, che lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224 cod. strada, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria (Sez. 4 n. 40069 del 17/09/2015, Rv. 264819; Sez.4, n. 43003 del 17/09/2015, Rv. 264752; Sez. 4, n. 5049 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 249518).

Ragion per cui trova applicazione il disposto dell'art. 224, comma 3, cod. strada, a norma del quale, nel caso di estinzione del reato, la competenza a procedere all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria appartiene al prefetto.

Nel caso di specie, pertanto, il giudice, nel dichiarare estinto il reato di cui all'art. 186 cod. strada, ai sensi dell'art. 168 ter cod. pen., avrebbe dovuto limitarsi a trasmettere gli atti al prefetto, senza applicare la sanzione amministrativa accessoria.

Si impone pertanto un pronunciamento rescindente sul punto, dovendosi demandare al prefetto l'ulteriore corso della procedura inerente alla eventuale applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

5. La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente alla statuizione relativa all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, statuizione che va eliminata, con trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di Palermo, per quanto di competenza ex art. 224, comma 3, cod. strada.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, statuizione che elimina.

Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Palermo, per quanto di competenza ex art. 224, c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che haha concluso chiedendo P uk vUd. J!It‘; -- Cte)Z- f›1 eAtibt tn.i2 t".';te tk 41-Q. i [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, perché estinto per esito positivo della messa alla prova. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge, poiché il Tribunale ha illegittimamente applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in violazione dell'art. 224 cod. strada. Laddove infatti venga dichiarato estinto il reato per esito positivo della messa alla prova, la competenza ad accertare i presupposti dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e, nell'affermativa, ad irrogare la stessa non appartiene più al giudice penale ma all'autorità amministrativa e, segnatamente, al prefetto, come stabilito da un consolidato orientamento giurisprudenziale. 3.Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento senza rinvio limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida, con trasmissione degli atti al Prefetto di Palermo. 4. La doglianza è fondata. Si è, infatti, chiarito, in giurisprudenza, che il giudice che dichiari l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., non può applicare nè la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida né la confisca, perché si tratta di provvedimenti di competenza del Prefetto, ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada (Sez. 4, n.29639 del 23/06/2016, Rv. 267880). In considerazione, infatti, della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dall'accertamento della penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma 9 bis, e 187, comma 8 bis, cod. strada, non può trovare applicazione la disciplina ivi prevista, che lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224 cod. strada, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria (Sez. 4 n. 40069 del 17/09/2015, Rv. 264819; Sez.4, n. 43003 del 17/09/2015, Rv. 264752; Sez. 4, n. 5049 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 249518). Ragion per cui trova applicazione il disposto dell'art. 224, comma 3, cod. strada, a norma del quale, nel caso di estinzione del reato, la competenza a procedere all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria appartiene al prefetto. Nel caso di specie, pertanto, il giudice, nel dichiarare estinto il reato di cui all'art. 186 cod. strada, ai sensi dell'art. 168 ter cod. pen., avrebbe dovuto limitarsi a trasmettere gli atti al prefetto, senza applicare la sanzione amministrativa accessoria. Si impone pertanto un pronunciamento rescindente sul punto, dovendosi demandare al prefetto l'ulteriore corso della procedura inerente alla eventuale applicazione della sanzione amministrativa accessoria. 5. La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente alla statuizione relativa all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, statuizione che va eliminata, con trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di Palermo, per quanto di competenza ex art. 224, comma 3, cod. strada. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, statuizione che elimina. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Palermo, per quanto di competenza ex art. 224, c
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