CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 marzo 2024
Cassazione n. 21619/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Orsi, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Chieti aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di appropriazione indebita aggravata e è continuata e, con l'aumento per la continuazione "interna", lo aveva condannato alla pena di anni 2 e mesi 9 di reclusione ed euro 1.500 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danni patiti dalla costituita parte civile in favore della quale aveva liquidato una provvisionale, immediatamente esecutiva pari ad euro 5.000, oltre alle spese processuali sostenute nel grado; 2. la Corte d'appello de L'Aquila, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riqualificati taluni episodi in termini di truffa, ha rideterminato la pena in anni 2 e mesi 1 ed euro 900 di multa condannando l'imputato a rifondere le spese della parte civile in grado di appello; 3. ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] a mezzo dei difensori di fiducia deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla violazione del divieto di reformatio in pejus in relazione alla intervenuta modifica, in senso peggiorativo, degli aumenti di pena per la continuazione e difetto di motivazione sul punto; rileva che la Corte d'appello ha operato un aumento complessivo per tutti gli episodi ritenuti in continuazione nella misura di anni 1 e mesi 1 di reclusione ed euro 300 di multa a fronte del ben più modesto aumento che era stato operato dal Tribunale che lo aveva determinato nella misura di un solo mese di reclusione; 4. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata in punto di determinazione della pena: conviene sulla fondatezza del rilievo difensivo osservando che la sentenza propone una curiosa esplicazione grafica del calcolo della pena ma omette di motivare sui vari passaggi nonché di verificare la congruità della pena statuina a titolo di continuazione con riguardo a quella ritenuta dal primo giudice; 5. in data 18.3.2024 la società [OSCURATO:SOCIETA], a mezzo del difensore e procuratore speciale, ha formalizzato la remissione della querela a suo tempo sporta nei confronti dell'odierno ricorrente che, con dichiarazione resa in data 9,4,2924 presso la Stazione dei Carabinieri di Ortona, ha a sua volta formalizzato la propria accettazione. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata va annullata senza rinvio. 1. Dagli atti trasmessi dalle rispettive difese risulta che, in data 18.3.2024, la società [OSCURATO:SOCIETA], a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale, ha formalizzato la remissione della querela a suo tempo sporta nei confronti dell'odierno ricorrente che, dal canto suo, con dichiarazione resa in data 9.4.2924 presso la Stazione dei Carabinieri di Ortona, ha a sua volta formalizzato la propria accettazione. 2. E' pacifico che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata dal querelato, determina l'estinzione del reato che prevale anche su eventuali cause di inammissibilità del ricorso e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, sempre che, tuttavia, l'impugnazione sia stata tempestivamente proposta (cfr., Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01; conf., più recentemente, Sez. 4, n. 33392 del 08/06/2023, Ciociano, Rv. 285103 - 01; Sez. 4 - , n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301 - 01; Sez. 3 - , n. 9154 del 17/12/2020, dep. 08/03/2021, Durante, Rv. 281326 - 01; Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Giustinetti, Rv. 259989 - 01). 3. E' altresì pacifico che in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (cfr., Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275; conf., Sez. 5, Sentenza n. 588 del 04/10/2013, Zambonini, Rv. 258670; cfr., con specifico riferimento alla ipotesi della intervenuta remissione della querela, Sez. 5, Sentenza n. 21201 del 26/02/2009, Faraon ed altro, Rv. 244635). 4. Precluso perciò l'esame delle doglianze articolate con il ricorso, con l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ed in conformità di quanto convenuto dalle parti, va disposta la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela ed elimina le statuizioni civi