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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 03448/2023

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 14396/2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] G. Mazzini 146, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende. -Resistenti con atto di costituzione - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA n. 897/2015 depositata il 09/03/2015. [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che hanno resistito con atto di costituzione, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Lombardia, indicata in epigrafe, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di accertamento che recuperavano a tassazione diretta, per il 2006, la plusvalenza da cessione a titolo oneroso (in data 15/06/2006) di un terreno edificabile, ha respinto l’appello dell’ufficio in ragione del fatto che, al momento della vendita, il terreno risultava “agricolo” e non “edificabile”;

2. la causa proviene dalla Sezione VI-5 (ordinanza del 21/12/2016) che ha rilevato un contrasto nei precedenti della Corte;

3. i contribuenti, con istanza datata 27/01/2023, hanno chiesto che il processo sia sospeso in vista della definizione agevolata, a norma dell’art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197;

4. si deve dichiarare che il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023; P.Q.M. dichiara che il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023 e, previa riconvocazione, ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 14396/2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] G. Mazzini 146, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende. -Resistenti con atto di costituzione - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 897/2015 depositata il 09/03/2015. [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che hanno resistito con atto di costituzione, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Lombardia, indicata in epigrafe, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di accertamento che recuperavano a tassazione diretta, per il 2006, la plusvalenza da cessione a titolo oneroso (in data 15/06/2006) di un terreno edificabile, ha respinto l’appello dell’ufficio in ragione del fatto che, al momento della vendita, il terreno risultava “agricolo” e non “edificabile”; 2. la causa proviene dalla Sezione VI-5 (ordinanza del 21/12/2016) che ha rilevato un contrasto nei precedenti della Corte; 3. i contribuenti, con istanza datata 27/01/2023, hanno chiesto che il processo sia sospeso in vista della definizione agevolata, a norma dell’art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197; 4. si deve dichiarare che il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023; P.Q.M. dichiara che il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023 e, previa riconvocazione, ne
Sentenza Cassazione n. 03448/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris