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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2026

Cassazione n. 08700/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 10/0/2025, con la quale la Corte di appello di Caltanissetta confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso in Gela il 02/12/2022; [OSCURATO:PERSONA] che con il primo motivo, riguardante la violazione dell'art. 131bis c.p., postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte territoriale nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); l'episodicità della condotta e l'indifferenza all'osservanza delle prescrizioni sono state ricavate da elementi fattuali specifici quali i precedenti penali e la reiterazione della condotta dopo averne commesso altra analoga per la quale era stato concesso il beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen. e il ricorrente, limitandosi ad affermare che tali dati in astratto non sarebbero ostativi, non indica quali altri elementi concreti, trascurati dai giudici di merito, sarebbero stati idonei ad integrare i presupposti positivi per l'applicazione della norma invocata; che, con il secondo motivo, riguardante la mancata piena espansione degli effetti della concessione delle circostanze attenuanti generiche, si svolgono considerazioni analoghe a quelle contenute nel motivo riguardante la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. asserendo un'episodicità della condotta già argomentatamente smentita dalla motivazione della sentenza e non tenendo conto che la misura della pena è dipesa anche dal bilanciamento con le aggravanti contestate; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il ,2,6 febbraio 2026 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 10/0/2025, con la quale la Corte di appello di Caltanissetta confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso in Gela il 02/12/2022; [OSCURATO:PERSONA] che con il primo motivo, riguardante la violazione dell'art. 131bis c.p., postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte territoriale nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); l'episodicità della condotta e l'indifferenza all'osservanza delle prescrizioni sono state ricavate da elementi fattuali specifici quali i precedenti penali e la reiterazione della condotta dopo averne commesso altra analoga per la quale era stato concesso il beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen. e il ricorrente, limitandosi ad affermare che tali dati in astratto non sarebbero ostativi, non indica quali altri elementi concreti, trascurati dai giudici di merito, sarebbero stati idonei ad integrare i presupposti positivi per l'applicazione della norma invocata; che, con il secondo motivo, riguardante la mancata piena espansione degli effetti della concessione delle circostanze attenuanti generiche, si svolgono considerazioni analoghe a quelle contenute nel motivo riguardante la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. asserendo un'episodicità della condotta già argomentatamente smentita dalla motivazione della sentenza e non tenendo conto che la misura della pena è dipesa anche dal bilanciamento con le aggravanti contestate; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il ,2,6 febbraio 2026 Il Consigliere estensore
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