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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 33928/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.D'ANGELO [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Tribunale di Napoli che, in sede di giudizio di rinvio, ha rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione pure a fronte della allegazione di permesso a co- struire in sanatoria emesso dall'autorità amministrativa competente.

Il giudice di legittimità ha annullato una precedente ordinanza dello stesso Tribunale che, decidendo de plano e a modifica di un primo provvedi- mento di rigetto, aveva invece disposto la revoca dell'ordine di demolizione di manufatto di cui alla sentenza di condanna in data 11 Maggio 2002.

2. Il Tribunale di Napoliiquale giudice dell'esecuzione, osservava che il titolo in sanatoria, pure allegato dalla ricorrente, non riguardava tutte le opere di cui alla richiamata sentenza di condanna; in particolare il permesso a costruire non faceva riferimento alla legittimità urbanistica e edilizia del manufatto ove erano realizzate le opere in quanto nel titolo di proprietà si faceva riferimento ad un appartamento posto su due piani sito in [OSCURATO:PERSONA] 22 in Casoria e pertanto non erano indicati gli estremi abilitativi del preesi- stente manufatto, né se lo stesso fosse stato legittimamente edificato.

Inoltre, nel permesso a costruire si fa riferimento ad opere eseguite nell'anno 1983 mentre gli interventi oggetto della sentenza di condanna risalivano all'anno 2000,di talchè non vi era neppure coincidenza tra gli interventi oggetto di sanatoria e quelli effettivamente realizzati e che avevano formato oggetto di giudizio penale.

3. Avverso tale ordinanza ha proposto nuovo ricorso per cassazione la difesa di D'ANGELO [OSCURATO:PERSONA] la quale ha formulato due motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce motivazione contraddittoria in ordine alle ra- gioni del rigetto, atteso che vi era piena coincidenza tra le opere oggetto di sanatoria (trasformazione del bagno al primo piano della superficie di mq.5) e le opere indicate nel permesso di costruire in sanatoria come era possibile desumere dalla relazione tecnica allegata alla richiesta in sanatoria.

Rileva ancora che vi era altresì piena coincidenza tra l'immobile sottoposto agli in- terventi di ristrutturazione per cui vi era richiesta di autorizzazione in sana- toria e quello cui si riferiva la sentenza di condanna, laddove il nome della strada indicata nel permesso di costruire ([OSCURATO:PERSONA] 22) rispetto a quella indicata nell'atto di acquisto ([OSCURATO:PERSONA] 22) era dipeso da una variazione di toponomastica; inoltre la indicazione della data del 1 Ottobre 1983, come quella di ultimazione delle opergera frutto di un refuso da parte dell'autorità amministrativa del comune di Casoria e nessuna carenza nel titolo abilitativo alla costruzione dell'edificio in cui era stata realizzata l'opera abusiva si era realizzata, trattandosi di immobile realizzato prima dell'anno 1942 come ve- niva indicato nel titolo di acquisto e quindi non soggetto ad autorizzazione.

Con una distinta articolazione deduce eccesso di potere e violazione di legge da parte del Tribunale di Napoli in quanto il provvedimento impugnato contiene giudizi valutativi e apprezzamenti sull'esercizio del potere ammini- strativo laddove, ai fini dell'accoglimento della istanza di revoca dell'ordine di demolizione, avrebbe dovuto semplicemente procedere al confronto, in ter- mini di compatibilità, tra le sanzioni accessorie contenute nella sentenza di condanna e lo stato dell'immobile alla luce del rilascio del provvedimento au- torizzativo in sanatoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente rispetto alla censura articolata nel secondo motivo, con conseguente annullamento del provvedi- mento impugnato.

Il giudice della esecuzione di Napoli era chiamato, in sede di giudizio di rinvio, a verificare la "legittimità del sopravvenuto atto concessorio...verifi- care la disciplina normativa applicabile, la legittimazione di colui che abbia ottenuto il titolo in sanatoria, la tempestività della domanda, il rispetto dei requisiti strutturali e temporali per la sanatoria dell'immobile".

Non solo il giudice del rinvio non ha provveduto sul tema devoluto dal giu- dice di legittimità ma ha confezionato un provvedimento dal contenuto tal- mente minimale e contraddittorio da non comprendersi se lo stesso faccia riferimento al ricorso proposto da D'ANGELO [OSCURATO:PERSONA].

2. Invero la prima parte dell'ordinanza richiama giurisprudenza concer- nente i limiti di devoluzione al giudice della esecuzione di profili di nullità verificatesi nel procedimento in absentia, argomento certamente estraneo al devoluto che non ha come presupposto, neppure implicitoi una sentenza di condanna all'esito di giudizio celebrato nella contumacia della parte ricor- rente.

2. La seconda parte del provvedimento non affronta le questioni devolute e in particolare il tema della legittimità del permesso di costruire in sanatoria n.28/2018 e solleva dubbi sul fatto che l'immobile all'interno del quale sono state realizzate le opere oggetto di domanda di autorizzazione in sanatoria sia stato edificato con adeguato titolo abilitativo e che l'immobile oggetto dell'autorizzazione in sanatoria corrisponda a quello in cui era stato accertato il reato. 2.1 Dagli atti del procedimento amministrativo in sanatoria, espressamente richiamati nel ricorso, risulta invero che il permesso di costruire, emesso nel corso del 2018, attiene ad una porzione molto modesta dell'abitazione della ricorrente, le cui dimensioni e caratteristiche edilizie risultano pienamente coincidere, come emerge dalla relazione tecnica allegata alla richiesta, con quelle di cui alla sentenza di condanna 11/1/2002 n.6/2002 che conteneva altresì l'ordine di demolizione.

La ricorrente ha poi fornito dimostrazione, me- diante l'allegazione dell'atto di compravendita che l'immobile, sito in Casoria, era stato costruito in epoca anteriore alla legge urbanistica dell'anno 1942 e quindi il giudizio di verifica delle legittimità del permesso a costruire non avrebbe dovuto estendersi all'intero fabbricato in cui erano state realizzate le opere da condonare.

La parte ricorrente ha altresì fornito la dimostrazione della corrispondenza dei dati catastali dell'immobile da condonare rispetto a quelli indicati nel permesso a costruire in sanatoria, mentre la non corrispon- denza dell'indirizzo indicato nell'atto di compravendita, che peraltro non vale a identificare il bene in presenza dei riferimenti catastali immutati, dipende da una variazione toponomastica.

3. In conclusione il giudice della esecuzione non ha assolto al thema de- cidendi indicato dal giudice di legittimità, assumendo la mancata corrispon- denza del bene oggetto di sanatoria con quello sottoposto agli interventi per cui è intervenuta pronuncia di condanna e riconoscendo la mancanza origi- naria della licenza edilizia, temi che non avevano neppure formato oggetto di devoluzione.

Ciò ha fatto peraltro con motivazione apparente, manifesta- mente illogica e travisante, tenuto conto delle emergenze del procedimento amministrativo, come richiamate dalla difesa della parte ricorrente.

4. Il provvedimento impugnato va pertanto annullato con rinvio al Tribu- nale di Napoli per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.D'ANGELO [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Tribunale di Napoli che, in sede di giudizio di rinvio, ha rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione pure a fronte della allegazione di permesso a co- struire in sanatoria emesso dall'autorità amministrativa competente. Il giudice di legittimità ha annullato una precedente ordinanza dello stesso Tribunale che, decidendo de plano e a modifica di un primo provvedi- mento di rigetto, aveva invece disposto la revoca dell'ordine di demolizione di manufatto di cui alla sentenza di condanna in data 11 Maggio 2002. 2. Il Tribunale di Napoliiquale giudice dell'esecuzione, osservava che il titolo in sanatoria, pure allegato dalla ricorrente, non riguardava tutte le opere di cui alla richiamata sentenza di condanna; in particolare il permesso a costruire non faceva riferimento alla legittimità urbanistica e edilizia del manufatto ove erano realizzate le opere in quanto nel titolo di proprietà si faceva riferimento ad un appartamento posto su due piani sito in [OSCURATO:PERSONA] 22 in Casoria e pertanto non erano indicati gli estremi abilitativi del preesi- stente manufatto, né se lo stesso fosse stato legittimamente edificato. Inoltre, nel permesso a costruire si fa riferimento ad opere eseguite nell'anno 1983 mentre gli interventi oggetto della sentenza di condanna risalivano all'anno 2000,di talchè non vi era neppure coincidenza tra gli interventi oggetto di sanatoria e quelli effettivamente realizzati e che avevano formato oggetto di giudizio penale. 3. Avverso tale ordinanza ha proposto nuovo ricorso per cassazione la difesa di D'ANGELO [OSCURATO:PERSONA] la quale ha formulato due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce motivazione contraddittoria in ordine alle ra- gioni del rigetto, atteso che vi era piena coincidenza tra le opere oggetto di sanatoria (trasformazione del bagno al primo piano della superficie di mq.5) e le opere indicate nel permesso di costruire in sanatoria come era possibile desumere dalla relazione tecnica allegata alla richiesta in sanatoria. Rileva ancora che vi era altresì piena coincidenza tra l'immobile sottoposto agli in- terventi di ristrutturazione per cui vi era richiesta di autorizzazione in sana- toria e quello cui si riferiva la sentenza di condanna, laddove il nome della strada indicata nel permesso di costruire ([OSCURATO:PERSONA] 22) rispetto a quella indicata nell'atto di acquisto ([OSCURATO:PERSONA] 22) era dipeso da una variazione di toponomastica; inoltre la indicazione della data del 1 Ottobre 1983, come quella di ultimazione delle opergera frutto di un refuso da parte dell'autorità amministrativa del comune di Casoria e nessuna carenza nel titolo abilitativo alla costruzione dell'edificio in cui era stata realizzata l'opera abusiva si era realizzata, trattandosi di immobile realizzato prima dell'anno 1942 come ve- niva indicato nel titolo di acquisto e quindi non soggetto ad autorizzazione. Con una distinta articolazione deduce eccesso di potere e violazione di legge da parte del Tribunale di Napoli in quanto il provvedimento impugnato contiene giudizi valutativi e apprezzamenti sull'esercizio del potere ammini- strativo laddove, ai fini dell'accoglimento della istanza di revoca dell'ordine di demolizione, avrebbe dovuto semplicemente procedere al confronto, in ter- mini di compatibilità, tra le sanzioni accessorie contenute nella sentenza di condanna e lo stato dell'immobile alla luce del rilascio del provvedimento au- torizzativo in sanatoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente rispetto alla censura articolata nel secondo motivo, con conseguente annullamento del provvedi- mento impugnato. Il giudice della esecuzione di Napoli era chiamato, in sede di giudizio di rinvio, a verificare la "legittimità del sopravvenuto atto concessorio...verifi- care la disciplina normativa applicabile, la legittimazione di colui che abbia ottenuto il titolo in sanatoria, la tempestività della domanda, il rispetto dei requisiti strutturali e temporali per la sanatoria dell'immobile". Non solo il giudice del rinvio non ha provveduto sul tema devoluto dal giu- dice di legittimità ma ha confezionato un provvedimento dal contenuto tal- mente minimale e contraddittorio da non comprendersi se lo stesso faccia riferimento al ricorso proposto da D'ANGELO [OSCURATO:PERSONA]. 2. Invero la prima parte dell'ordinanza richiama giurisprudenza concer- nente i limiti di devoluzione al giudice della esecuzione di profili di nullità verificatesi nel procedimento in absentia, argomento certamente estraneo al devoluto che non ha come presupposto, neppure implicitoi una sentenza di condanna all'esito di giudizio celebrato nella contumacia della parte ricor- rente. 2. La seconda parte del provvedimento non affronta le questioni devolute e in particolare il tema della legittimità del permesso di costruire in sanatoria n.28/2018 e solleva dubbi sul fatto che l'immobile all'interno del quale sono state realizzate le opere oggetto di domanda di autorizzazione in sanatoria sia stato edificato con adeguato titolo abilitativo e che l'immobile oggetto dell'autorizzazione in sanatoria corrisponda a quello in cui era stato accertato il reato. 2.1 Dagli atti del procedimento amministrativo in sanatoria, espressamente richiamati nel ricorso, risulta invero che il permesso di costruire, emesso nel corso del 2018, attiene ad una porzione molto modesta dell'abitazione della ricorrente, le cui dimensioni e caratteristiche edilizie risultano pienamente coincidere, come emerge dalla relazione tecnica allegata alla richiesta, con quelle di cui alla sentenza di condanna 11/1/2002 n.6/2002 che conteneva altresì l'ordine di demolizione. La ricorrente ha poi fornito dimostrazione, me- diante l'allegazione dell'atto di compravendita che l'immobile, sito in Casoria, era stato costruito in epoca anteriore alla legge urbanistica dell'anno 1942 e quindi il giudizio di verifica delle legittimità del permesso a costruire non avrebbe dovuto estendersi all'intero fabbricato in cui erano state realizzate le opere da condonare. La parte ricorrente ha altresì fornito la dimostrazione della corrispondenza dei dati catastali dell'immobile da condonare rispetto a quelli indicati nel permesso a costruire in sanatoria, mentre la non corrispon- denza dell'indirizzo indicato nell'atto di compravendita, che peraltro non vale a identificare il bene in presenza dei riferimenti catastali immutati, dipende da una variazione toponomastica. 3. In conclusione il giudice della esecuzione non ha assolto al thema de- cidendi indicato dal giudice di legittimità, assumendo la mancata corrispon- denza del bene oggetto di sanatoria con quello sottoposto agli interventi per cui è intervenuta pronuncia di condanna e riconoscendo la mancanza origi- naria della licenza edilizia, temi che non avevano neppure formato oggetto di devoluzione. Ciò ha fatto peraltro con motivazione apparente, manifesta- mente illogica e travisante, tenuto conto delle emergenze del procedimento amministrativo, come richiamate dalla difesa della parte ricorrente. 4. Il provvedimento impugnato va pertanto annullato con rinvio al Tribu- nale di Napoli per nuovo esame. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esa
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