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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29510/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 32398-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 167/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, depositata il 13/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 32398 sez.

MT - ud. 15-06-2021 -2- R.G.N. 32398/2019 [OSCURATO:PERSONA] cl Agenzia delle entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] srl ricorre per l'annullamento della sentenza della , C.T.R. del Veneto n.167/19 dep. 13/03/2019, che in controversia su ricorso della società che eccepiva la nullità della sentenza impugnata - ritenendola priva di motivazione-e comunque l'inesistenza o nullità dell'avviso impugnato, ne ha respinto l'appello.

La CTR, confermando quanto detto dal giudice di primo grado, ha rile- vato che la motivazione della sentenza impugnata "non patisce alcuno dei vizi eccepiti, essendo nella sentenza e nell'atto originariamente im- pugnato chiaramente enunciato il criterio astratto di maggior valore; né sussiste alcuna violazione della corrispondenza fra chiesto e pro- nunciato oppure alcuna mancata pronuncia".

L'Agenzia si costituisce con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] srl deposita successiva memoria, insistendo nella de- dotta nullità della sentenza, caratterizzata da acritica adesione alla sentenza di primo grado con eccesiva astrattezza dei criteri adottati per giungere alla propria determinazione, causa della presenza di un difetto di forma e conseguente mancanza di motivazione.

Considerato che:

1. Col primo e unico motivo si deduce la nullità della sentenza o del pro- cedimento, ex art.360 n.4 c.p.c., in violazione dell'art. 36 comma 2 n.4 del D.Lgs n.546 del 1992; dell'art. 132 comma 2 n.4 c.p.c.; dell'art.118 Disp.

Att. c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per mancanza assoluta del requisito motivazionale (vizio di forma).

2. Il motivo è infondato.

3. Questa Corte ha statuito che in tema di processo tributario è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commis- sione tributaria regionale completamente priva dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellante alla decisione di primo grado i v e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disat- tenderle e che si sia limitata a motivare "per relationenn" alla sen- tenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in , tal modo, resta impossibile l'individuazione del "thema deciden- dum" e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infonda- tezza dei motivi di gravame (Cass. n. 24452 del 05/10/2018).

4. La CTR del Veneto ha statuito, con congrua ancorché sintetica mo- tivazione, in maniera del tutto conforme ai principi espressi da questa Corte.

Nella fattispecie in esame, respingendo l'appello della contri- buente, risulta chiara la motivazione della CTR, che aderendo alla sen- tenza del giudice di primo grado, ha statuito che "anche alla luce dell'art.7 della L. 212/2000, non patisce alcuno dei vizi eccepiti, es- . sendo nella stessa e nell'atto originariamente impugnato chiaramente enunciato il criterio astratto di attribuzione del maggior valore (sulla base del reddito ritraibile - 20% dei ricavi lordi, con stima diretta fon- data sul numero delle camere e dei ricavi per le diverse stagioni, non- ché sul canone di locazione), né sussiste alcuna violazione della corri- spondenza fra chiesto e pronunciato oppure alcuna mancata pronun- cia I/ Pertanto, in ossequio ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, dal momento che la sentenza della commissione tributaria regionale non risulta priva dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle, né si è limitata a motivare "per relatio- nem" alla sentenza della CTP mediante la mera adesione ad essa, il ricorso va rigettato.

La giurisprudenza richiamata nelle memorie della contribuente risponde agli indicati principi per cui, contrariamente a quanto dedotto, il percorso argomentativo della sentenza impugnata risulta sufficientemente chiaro e coerente.5.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese li- quidate in C 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Roma, 15 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 32398-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 167/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, depositata il 13/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 32398 sez. MT - ud. 15-06-2021 -2- R.G.N. 32398/2019 [OSCURATO:PERSONA] cl Agenzia delle entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] srl ricorre per l'annullamento della sentenza della , C.T.R. del Veneto n.167/19 dep. 13/03/2019, che in controversia su ricorso della società che eccepiva la nullità della sentenza impugnata - ritenendola priva di motivazione-e comunque l'inesistenza o nullità dell'avviso impugnato, ne ha respinto l'appello. La CTR, confermando quanto detto dal giudice di primo grado, ha rile- vato che la motivazione della sentenza impugnata "non patisce alcuno dei vizi eccepiti, essendo nella sentenza e nell'atto originariamente im- pugnato chiaramente enunciato il criterio astratto di maggior valore; né sussiste alcuna violazione della corrispondenza fra chiesto e pro- nunciato oppure alcuna mancata pronuncia". L'Agenzia si costituisce con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] srl deposita successiva memoria, insistendo nella de- dotta nullità della sentenza, caratterizzata da acritica adesione alla sentenza di primo grado con eccesiva astrattezza dei criteri adottati per giungere alla propria determinazione, causa della presenza di un difetto di forma e conseguente mancanza di motivazione. Considerato che: 1. Col primo e unico motivo si deduce la nullità della sentenza o del pro- cedimento, ex art.360 n.4 c.p.c., in violazione dell'art. 36 comma 2 n.4 del D.Lgs n.546 del 1992; dell'art. 132 comma 2 n.4 c.p.c.; dell'art.118 Disp. Att. c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per mancanza assoluta del requisito motivazionale (vizio di forma). 2. Il motivo è infondato. 3. Questa Corte ha statuito che in tema di processo tributario è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commis- sione tributaria regionale completamente priva dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellante alla decisione di primo grado i v e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disat- tenderle e che si sia limitata a motivare "per relationenn" alla sen- tenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in , tal modo, resta impossibile l'individuazione del "thema deciden- dum" e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infonda- tezza dei motivi di gravame (Cass. n. 24452 del 05/10/2018). 4. La CTR del Veneto ha statuito, con congrua ancorché sintetica mo- tivazione, in maniera del tutto conforme ai principi espressi da questa Corte. Nella fattispecie in esame, respingendo l'appello della contri- buente, risulta chiara la motivazione della CTR, che aderendo alla sen- tenza del giudice di primo grado, ha statuito che "anche alla luce dell'art.7 della L. 212/2000, non patisce alcuno dei vizi eccepiti, es- . sendo nella stessa e nell'atto originariamente impugnato chiaramente enunciato il criterio astratto di attribuzione del maggior valore (sulla base del reddito ritraibile - 20% dei ricavi lordi, con stima diretta fon- data sul numero delle camere e dei ricavi per le diverse stagioni, non- ché sul canone di locazione), né sussiste alcuna violazione della corri- spondenza fra chiesto e pronunciato oppure alcuna mancata pronun- cia I/ Pertanto, in ossequio ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, dal momento che la sentenza della commissione tributaria regionale non risulta priva dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle, né si è limitata a motivare "per relatio- nem" alla sentenza della CTP mediante la mera adesione ad essa, il ricorso va rigettato. La giurisprudenza richiamata nelle memorie della contribuente risponde agli indicati principi per cui, contrariamente a quanto dedotto, il percorso argomentativo della sentenza impugnata risulta sufficientemente chiaro e coerente.5. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese li- quidate in C 4.000,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 15 giugno
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