CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 luglio 2022
Cassazione n. 07353/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA] Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINV, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Milano rigettava l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso dal P.M. in sede 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui si disponeva il sequestro di tutti i beni di cui al verbale di perquisizione del 04/07/2022 dell'Ufficio di prevenzione generale della Questura di Milano 2. Avverso il provvedimento di riesame ricorre il difensore di fiducia dell'Hamid con un duplice motivo con i quali ha eccepito: la violazione di legge ed il vizio di motivazione in merito alla qualificazione dei beni in sequestro come corpo del reato ed alla conseguente individuazione delle esigenze probatorie per la qualificazione dei fatti (erano stati sequestrati beni presenti sull'autovettura oggetto di perquisizione, con a bordo il ricorrente, 'n1\s)& unitamente al proprio connazionale [OSCURATO:PERSONA], regolarmente acquistati, in assenza di alcun collegamento con ipotesi di reato, al fine di verificare il nesso di pertinenzialità); vizio di motivazione in ordine alla provenienza illecita della somma di danaro sottoposta a sequestro. 3. Il ricorso è infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, ai fini della legittimità del sequestro probatorio, benché non sia necessaria !a prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato della cosa oggetto del vincolo, occorre la possibilità effettiva, cioè non fondata su elementi astratti ed avulsi dalle caratteristiche del caso concreto, di configurare un rapporto fra questa ed il reato stesso (ex multis Cass. sez. 2, sent. n. 51200 del 29/10/2019 - dep. 19/12/2019 - Rv. 278229). 4. Il tribunale del riesame ha affermato a fronte dei rilievi del ricorrente, che "nel caso di specie, le circostanze di fatto nelle quali i beni sequestrati sono stati rinvenuti sono tali da ipotizzare la derivazione da delitto degli stessi e, dunque, la sussistenza del reato loro contestato", rinviando alla motivazione del decreto di sequestro del PM. 5. Tale provvedimento indica [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali indagati per i reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. e specifica che "trattasi, in particolare, di molteplici capi di abbigliamento, scarpe e oggettistica di marchio prestigiosi del tutto incompatibile con l'uso personale e che non appare giustificato nemmeno per ragioni professionali in considerazione dell'assenza di attività lavorativa; quanto ai telefoni cellulari si tratta di smartphone di elevato valore di cui non è stata fornita alcuna giustificazione, come del resto per l'ingentissima somma di danaro contante suddiviso in mazzette". 6. I delitti in questione sarebbero dunque il falso e la ricettazione, per cui occorre accertare il collegamento dei beni (oggetti e denaro) con tali reati; le modalità del rinvenimento, il modesto reddito lavorativo degli indagati, la quantità delle cose rendono cioè concreta l'esigenza investigativa di verificare la provenienza delittuosa dei capi di abbigliamento e dei cellulari, ipotizzandosi la loro contraffazione o alterazione delle caratteristiche distintive, nonché il profitto illecito conseguito. Anche il danaro, rinvenuto unitamente ai suddetti beni, fa ipotizzare un rapporto con i reati provvisoriamente contestati, sia per l'entità delle somme sia per l'unico contesto in cui (casualmente, a seguito di un controllo di polizia) si è interrotta l'azione sospetta dei due indagati; la specifica finalità probatoria . che giustifica la misura è appunto quella di accertare la pertinenza al reato. 7. È appena il caso di sottolineare che il mantenimento del vincolo di indisponibilità originato dal sequestro probatorio, strumento finalizzato alla ricerca della prova, deve essere limitato al tempo strettamente necessario per il compimento degli accertamenti in vista dei quali lo stesso è sl:ato disposto. 8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento elle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il giorno 17 gennaio